Il Bando ISI 2019 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili a fondo perduto.
Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, quali opere edili ed acquisto di macchinari, nei limiti della singola tipologia di intervento, oltre le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Cinque gli assi di finanziamento, con differenti destinatari e massimali.

L’invio delle domande sarà online tramite codice identificativo e assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La compilazione della domanda sarà possibile dall’11 aprile 2019 alle ore 18.00 del 30 maggio 2019Dal 6 giugno download del codice identificativo. Date e orari per l’invio comunicati a partire dal 6 giugno.

Gli elenchi provvisori con domande in posizione utile per ammissibilità o provvisoriamente non ammissibili verranno pubblicati entro 14 giorni dall’invio.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Buone Feste

Sono aperte le iscrizioni al  corso di formazione per ascensoristi .

L’ascensorista è una figura specializzata in grado di realizzare, sulla base della documentazione tecnica, il montaggio, la manutenzione e la riparazione di impianti elevatori e di tutto ciò che concerne il trasporto verticale. 

Un ascensorista deve:

Conoscere a fondo le parti che costituiscono un ascensore, vale a dire sia quella elettrica che quella meccanica ed idraulica;

  1. Conoscere le tecniche di montaggio, smontaggio e riparazione di ascensori e montacarichi;
  2. Saper leggere ed interpretare disegni e schemi tecnici sia meccanici che elettrici;
  3. Avere familiarità con le problematiche più ricorrenti che si presentano nell’uso quotidiano dell’ascensore;
  4. Conoscere la normativa tecnico-legislativa sugli impianti di sollevamento, quella relativa alla sicurezza, nonché le regole generali di comportamento e sicurezza da parte del Manutentore.

Struttura del Corso

Il corso ha l’obiettivo di formare personale tecnico nel settore ascensorista in grado di qualificarsi  mediante il sostenimento e superamento dell’esame per il patentino previsto dalle norme vigenti, qualora il soggetto interessato si voglia dedicare alla manutenzione, così come previsto dal D.P.R. 23/2017 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori” .

Alternativamente il corso consente la formazione di personale tecnico da impiegare immediatamente nel settore montaggio impianti, che non prevede il possesso del patentino.

Il corso ha una durata di 32 ore suddivise in parte teorica e pratica, da svolgersi presso aule e laboratori attrezzati.

Il corso è strutturato secondo due diverse modalità:

  • Full con 4 incontri per una settimana
  • Regular con 8 incontri per 4 settimane

Estratto del Corso

Generalità

  1. La Normativa ascensori:vendita, Marchio e Dichiarazione CE di Conformità
  2. Tipi di ascensori : gli impianti a frizione ed idraulici
  3. Costituzione dei vari tipi di impianti
  4. Installazione  di ascensori e montacarichi
  5. I dispositivi di sicurezza, i componenti di sicurezza
  6. Piattaforme per disabili e monta scale
  7. Cenni di elettrotecnica, meccanica e oleodinamica.

Documentazione

  1. Documentazione tecnica di progetto
  2. Fascicolo o registro dell’ascensore
  3. Manuale di istruzioni d’uso, manutenzione e controlli
  4. Libretto di istruzione dei componenti di sicurezza

Valutazione della conformità

  1. La valutazione della conformità di un ascensore con esami e verifiche  L’esame CE del tipo (all. V del DPR 162/99)
  2. L’esame finale (All. VI del DPR 162/99)
  3. La verifica di un unico prodotto (All. X del DPR 162/99)
  4. La normalizzazione degli ascensori,la norma ISO 4190

Messa in esercizio e verifiche periodiche

  1. Compiti, Responsabilità, Soggetti interessati
  2. Prove ed accertamenti
  3. La documentazione da produrre, verbale di verifica periodica
  4. La manutenzione preventiva e correttiva.

Verifiche straordinarie

  1. La norma UNI 10411-I:2003
  2. Il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti: la norma UNI EN 81-80
  3. Prove ed accertamenti
  4. La documentazione da produrre, verbale di verifica straordinaria

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Tracciamento rifiuti, cosa succederà?

Dal primo gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). E’ quanto si legge nella bozza del Dl Semplificazioni atteso sul tavolo del prossimo Cdm.  Verranno così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti con un contributo annuale. 
I soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione (FIR, MUD) in attesa di un nuovo sistema di tracciabilità. 
Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali – ha affermato in merito il Ministro dell’Ambiente Costa -, un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi.

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Il regolamento europeo è ormai pienamente in vigore da quasi due anni e mezzo e pertanto il periodo di grazia, informalmente concesso in parecchi paesi, è giunto al termine. La presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, Andrea Jelinek, ed il nuovo garante irlandese, durante un recente incontro a Bruxelles, hanno fatto presente che ormai il periodo di tolleranza, che in molti paesi è stato attuato, per dare tempo ai titolari di recepire correttamente i dettati del nuovo regolamento europeo, è quasi giunto al termine. Ci si aspetta che nel 2019 comincino ad essere applicate le sanzioni, calcolate secondo le nuove modalità, con un incremento sensibile del numero dei soggetti coinvolti.

La presidente del comitato europeo ha già fatto presente che il comitato sta lavorando su alcuni problemi legati al trasferimento di dati fra vari paesi ed ha già avuto notizia più di 3000 violazioni dei dati, che dovranno essere esaminate secondo le nuove modalità.

Di seguito proponiamo qualche chiarimento.

Cosa è il registro delle attività di trattamento?

L’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”) prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento. E’ un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento (sul registro del responsabile, vedi, in particolare, il punto 6).

Costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.

Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

2. Chi è tenuto a redigerlo?

Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento (v. art. 30, par. 1 e 2 del RGPD).

In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:

  • imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 RGPD.

Rientrano nella categoria delle “organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5 anche le associazioni, fondazioni e i comitati.

Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio: 

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
  • liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
  • associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
  • il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

Infine, si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento).

Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, anche alla luce del considerando 82 del RGPD, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento, in quanto strumento che, fornendo piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso.

Si invita altresì a consultare il documento interpretativo del 19 aprile 2018 del Gruppo ex art. 29 (Ora Comitato europeo per la protezione dei dati) reperibile al seguente link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=624045

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Le disposizioni relative al primo e pronto soccorso aziendale  sono individuate dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388. Riguardo al primo soccorso nei luoghi di lavoro sono  molti gli aspetti importanti da prendere in considerazione come:

la classificazione delle aziende, le caratteristiche dei presidi e delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e l’organizzazione delle procedure di soccorso.

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  • cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro (mezzi di trasporto , uffici,cantieri ecc) adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
  • un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.     

       Riportiamo nella Tabella 1 la classificazione aziendale dettata dal DM 388/2003:

Per tutte le  informazioni relative ai corsi di primo e pronto soccorso aziendale non esitate a contattarci. 

La scelta dei parapetti provvisori.

Nel Quaderno Tecnico dell’ INAIL“ Parapetti provvisori”,  non solo viene presentata la classificazione di tali protezioni secondo la norma tecnica di prodotto UNI EN 13374:2013, ma sono fornite informazioni anche sulla loro scelta, uso, montaggio, smontaggio e manutenzione.

In particolare si indica che la scelta del tipo di parapetto, e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione, “dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi”.

La scelta deve essere fatta anche in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:

  • tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
  • inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
  • tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
  • altezza di caduta del lavoratore”.

Si segnala che la norma UNI EN 13374 “suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Essa è definita come la distanza verticale fra il punto in cui una persona sta in piedi e il punto più basso del parapetto”.

Ricordando che la classificazione dei parapetti provvisori secondo la UNI EN 13374:2013 divide i parapetti provvisori in tre classi (A, B, C) in base a requisiti prestazionali specificati, il Quaderno Tecnico indica che la classe A “può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°”.

Mentre la classe B “può essere utilizzata:

  • fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta;
  • fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri”.

Infine la classe C può essere utilizzata:

  • fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta;
  • fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri.

Riportiamo dal documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, una rappresentazione delle classi di utilizzo per inclinazioni e altezze di caduta diverse:

 

Classi di utilizzo per inclinazioni e altezze di caduta diverse

Montaggio e smontaggio dei parapetti

Il documento fornisce poi utili informazioni per la sicurezza nel montaggio e smontaggio dei parapetti.

Si indica, ad esempio, che prima del montaggio del parapetto provvisorio “è necessario verificare:

  • l’ idoneità dell’ancoraggio (materiale base, dimensioni, spessore, ancoranti ecc.);
  • le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità);
  • la presenza di vento;
  • le condizioni atmosferiche;
  • l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio;
  • l’idoneità della classe (A, B o C) del parapetto prefabbricato per l’uso previsto;
  • l’integrità di tutti i componenti del parapetto provvisorio (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali ed alle saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta movimentazione delle parti mobili ed efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco);
  • la corretta installazione secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio dal fabbricante”.

E se durante l’uso del parapetto provvisorio è necessario “attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante”, prima del successivo smontaggio del parapetto è “necessario verificare:

  • le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità);
  • la presenza di vento;
  • le condizioni atmosferiche;
  • l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di smontaggio”.

Anche durante lo smontaggio del parapetto provvisorio è comunque necessario “attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante”. E dopo lo smontaggio “è necessario verificare l’integrità di tutti i componenti (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali e alle saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta movimentazione delle parti mobili ed efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco) per il possibile reimpiego”.

 

Quaderno Tecnico

Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.

In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”.

I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Un condomino ha citato dinanzi al Tribunale, il Condominio del quale faceva parte e l’impresa edile alla quale erano stati affidati dei lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti, introdottisi in casa attraverso il ponteggio lasciato incustodito dalla impresa esecutrice dei lavori. Il Tribunale ha accolta la domanda di parte attrice, condannando solidalmente sia l’impresa che il Condominio al pagamento in favore del ricorrente della somma di curo 28.249,89, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Condominio ha proposto appello avverso tale sentenza in quanto estraneo ai fatti in causa, sostenendo che l’intera responsabilità dovesse ricadere sulla sola impresa appaltatrice ed eccependo l’inapplicabilità dell’art. 2051 del codice civile essendo il Condominio custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi e che fosse esclusa la propria responsabilità, avendo inviato due fax all’impresa con i quali la sollecitava ad intervenire, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. La Corte di Appello ha accolto il ricorso del Condominio rigettando la domanda proposta dal condomino nei suoi confronti e condannando l’appellata al rimborso in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La stessa Corte territoriale, pur muovendo da un consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla solidarietà fra impresa esecutrice e il Condominio, aveva esclusa la responsabilità per culpa in vigilando di quest’ultimo avendo dimostrato di avere sollecitato più volte l’impresa a rimuovere il ponteggio, a fronte della sospensione dei lavori.

Il ricorso in cassazione e le decisioni della suprema Corte

Il condomino ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile, riguardante la mancata custodia, da parte della Corte territoriale che si era limitata a pendere la propria decisione sulla mancanza della culpa in vigilando da parte del Condominio. Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. La Corte territoriale, ha infatti sostenuto la suprema Corte, pur richiamando nella sentenza impugnata l’art. 2051 come norma che disciplina la responsabilità del condominio, ha poi di fatto esaminato solo il profilo della culpa in vigilando che propriamente è estraneo all’area dello stesso art. 2051. La stessa Corte territoriale invece ha omessa, come causa che ha portato al furto, qualsivoglia valutazione sulla colpevole inerzia della impresa (ancorché sollecitata) nel predispone cautele o nel rimuovere la struttura per cui la stessa Corte territoriale, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto valutare il predetto aspetto per verificare l’assenza o meno di responsabilità da parte del Condominio.

Infatti, ha così concluso la suprema Corte, “nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.

 

Oggi  le aziende devono rispettare numerosi obblighi di legge in ambito di sicurezza, ambiente e qualità ,noi siamo convinti che conoscerli è il primo passo, che ogni imprenditore deve intraprendere per affrontare il difficile mercato del lavoro. Con l’obiettivo di sensibilizzare le aziende su tematiche di primaria importanza,  offriamo in esclusiva un check up gratuito; una consulenza completa mirata ad individuare subito i punti critici e le eventuali soluzioni da adottare. 

“VALUTAZIONE PROFESSIONALE, COMPLETA E SENZA IMPEGNO”

Il nostro check up è gratuito al 100% e ti permette di avere un quadro completo delle procedure da seguire per metterti in regola. Puoi inoltrare la tua richiesta direttamente dal nostro sito web  www.desimoneconsulting.it

 

Per maggiori informazioni è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it