Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.

Questo, fino al 31 dicembre 2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del Del Fare a favore dei soli appalti di lavori pubblici).

Peraltro, con il 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014.

Come si ricorderà “Il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi …. e in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Fino al 2003 “l’Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell’azienda o dell’Ente appaltante, solo in caso di appalti, d’opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L’accertamento poteva, a seconda dei casi … riguardare la sola “correntezza contributiva” (ossia la regolarità dell’azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti)… oppure …”attestare la vera e propria “regolarità contributiva” (ossia verificare, nell’intera storia aziendale, l’inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità)”.

Oltre ai casi di appalto pubblico, il Durc viene richiesto per “i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell’inizio dei lavori” (Leggi: Sblocca Italia e TU edilizia).

L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro ha definito che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta agli operatori una specifica abilitazione sono le seguenti:
– Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompa per calcestruzzo.

Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/13, come specificato al punto 9 dell’Allegato A dello stesso, sono riconosciuti validi i corsi di formazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Pertanto, gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.

De Simone Consulting organizza corsi di formazione per i lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di Carrelli elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà il 06/02/2015

il costo per singolo partecipante è di € 140,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Metodologia didattica

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo.

Attestati di abilitazione

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 02/02/2015.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347.91.79.483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Link: Programma didattico Corso per Carrellisti

L’Inail mette a disposizione un fondo di oltre 250 milioni di euro finalizzati a finanziare a fondo perduto i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vengono finanziati:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
  • Acquisto di macchine
  • Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

 

Per maggiori info contattateci.

Con il decreto del presidente del consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 (in S.O. n. 97 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, n. 299) è stato ufficialmente approvato «modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015» (cosiddetto MUD).

Il modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni da  presentare, entro il 30 aprile 2015, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI).

 

Scade il 1° marzo 2015, il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, a favore dei lavoratori soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2015.

Lo comunica l’Inps con un messaggio del 30 dicembre 2014 che, richiamato il DLgs 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento… di tale categoria di lavoratori, Nda) ricorda che il beneficio viene concesso “anche da dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici… che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole (Appositamente previste, Nda)”.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, per quelli addetti alla “linea catena” e per iconducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo possono conseguire il trattamento pensionistico se entro il 2015 maturano i requisiti di almeno 35 anni di anzianità contributiva, un’età minima di 61 anni e 3 mesi, la quota 97,3 (98,3 se lavoratori autonomi).

I requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del DM 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 della L.122/2010 (Finanziaria che ha introdotto dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia).

Per i lavoratori notturni il beneficio viene riconosciuto in riferimento ai requisiti posseduti dagli interessati a seconda del numero dei giorni lavorativi (pari o superiore a 78 all’anno, da 72 a 77 all’anno, da 64 a 71 all’anno).

La domanda del riconoscimento, conclude il messaggio dell’Inps, deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve:

  • indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio;
  • specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
  • in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.
Il Quaderno “La casa e i suoi pericoli”, presentato in una nuova edizione Inail aggiornata nei contenuti e nella veste grafica, propone con un linguaggio divulgativo una sintesi dei principali interventi di primo soccorso da attuare in caso di incidenti domestici. Il manuale rappresenta uno strumento chiaro e di facile consultazione per chiunque si trovi nella circostanza di portare soccorso in occasione di un infortunio avvenuto tra le mura domestiche, nell’attesa dell’arrivo di soccorso qualificato.
Allo scopo il testo è accompagnato da numerose immagini nell’intento di poter rendere più semplice ed immediato l’apprendimento.

Bando Inail Isi 2014.

Appena pubblicato da Inail il nuovo avviso per incentivi alle aziende negli investimenti nella salute e la sicurezza sul lavoro. 267.427.407 euro la somma a disposizione per questa nuova tornata del finanziamento.

Le nuove date sono queste: dal 3 marzo al 7 maggio 2015 si potrà procedere all’inserimento delle domande per la verifica dei progetti e l’eventuale ammissione in “gara”. Dal 12 maggio 2015 le aziende ammesse potranno iniziare le procedure per ottenere il codice identificativo. Successivamente Inail provvederà a comunicare le date dei “click day”.

Ancora una volta il bando sarà a copertura regionale e assegnato in ordine cronologico e fino a esaurimento delle risorse.

Ricordiamo che il finanziamento sarà a fondo perduto e coprirà fino al 65% dell’investimento aziendale. I progetti dovranno riguardare il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 130mila euro la massima somma finanziabile, 5mila euro la minima. Le imprese fino a 50 dipendenti non avranno limite minimo di finanziabilità.

Per maggiori informazioni contattateci.

Il Decreto Legislativo 81/2008 che disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008, ha subito nel corso del tempo numerose modifiche ed integrazioni.

In questo articolo proponiamo la nuovissima versione predisposta dal Ministero del Lavoro, comprensiva di note e commenti, con tutte le integrazioni e correzioni introdotte fino ad oggi.

Le novità di maggior rilievo presenti in questa versione sono le seguenti:

  • modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, relativi rispettivamente all’oggetto della valutazione dei rischi e alle modalità di effettuazione della valutazione
  • sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante ilnono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
  • inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo
  • inserito il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 contenente “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche…
  • sostituito il Decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il Decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria
  • inseriti i nuovi Interpelli sulla sicurezza (dal n. 10 al n. 15 dell’11 luglio 2014, dal n. 16 al n. 23 del 06 ottobre 2014 e dal n. 24 al n. 25 del 4 novembre 2014)
  • eliminato il refuso della lettera f) all’art. 69 comma 1

Con il modello OT24 le aziende che hanno introdotto nella propria organizzazione interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro chiedono all’Inail l’oscillazione di prevenzione e cioè la riduzione del premio dovuto e versato annualmente all’Istituto.

L’”oscillazione” modificata per il 2014 prevede che “per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno la riduzione è del 30%; per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%; per quelle da 51 a 100 18%; da 101 a 200 15%; da 201 a 500 12%; oltre 500 7%”.

Per il 2014, il modello della domanda, da presentarsi entro il febbraio 2015.

Per maggiori informazioni contattateci.