Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto comunitario esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza, e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari. La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante.
Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09.
La nomina del Coordinatore per la sicurezza
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda dunque, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.
L’obbligo di redazione del Piano di sicurezza
In secondo luogo la direttiva prescrive altresì che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva. Peraltro, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso. La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.
La legislazione italiana sul punto
La L. 88/2009 (Legge Comunitaria per il 2008) ha introdotto una modifica all’art. 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) relativa all’obbligo, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
La precedente formulazione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli interventi non soggetti a permesso di costruire. Detta formulazione, risalente al vecchio decreto legislativo 494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
La nuova formulazione invece prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Già in sede di esame della suddetta norma presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa. E’ stato inoltre confermato un regime particolare per i lavori privati, che non ha motivo di essere sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza sul lavoro, quali sono i rischi di natura elettrica e come prevenirli?
Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può provocare sull’uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (es. incendio dovuto a causa elettrica).
Tale rischio è tra le principali cause di infortunio o danno per la salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi di natura elettrica, proponiamo l’opuscolo dell’ASL Frosinone che fornisce utili informazioni sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, i danni e le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare.
Gli argomenti trattati sono:
http://download.acca.it/BibLus-net/Sicurezza/ASL_FR_opuscolo_Rischio_elettrico.pdf
Bambini sicuri in casa, guida Ministero Salute prevenzione incidenti domestici
“Si dice comunemente che il bambino vive in un mondo adulto, progettato dagli adulti per gli adulti. Se questa affermazione è reale, deve essere anche vero che gli incidenti dei bambini sono prevedibili e prevenibili, che la loro tipologia varia sicuramente a seconda della fascia di età e dell’ambiente in cui si trovano, della struttura, dell’impianto o dell’oggetto con cui entrano in contatto e soprattutto del ruolo degli adulti a cui è affidata non solo la cura e l’educazione, ma la attenta custodia dei minori”.
La prevenzione per fasce d’età
La guida elenca sinteticamente e suddividendoli per mesi e fasi di crescita, tutti i rischi domestici nei quali possono incorrere i bambini e le maggiori misure di prevenzione. 1 mese, 3 mesi, 6, 9, quindi 12, 18 mesi, passando per i 2 e 3 anni fino ai 6.
“A 9 mesi. Si alza aggrappandosi. Si mette seduto. Prende piccoli oggetti. Lascia cadere o scaglia volontariamente giocattoli e altre cose che riesce a raggiungere. Tocca tutto. Esplora con la bocca tutto quello che gli passa a tiro. Batte le mani. Imita i suoni. Rischi principali: di caduta, di asfissia/annegamento, di ustione, di incidente a bordo dell’automobile”.
Misure di prevenzione suggerite. Fasciatoi con bordi alti, non lasciare il bimbo solo nel bagnetto, bloccare i mobili bassi con bloccaporte, usare i paraspigoli, non usare il girello, in auto usare un seggiolino adeguato.
La guida è per mamme e papà ovviamente, ma può essere utile anche a chiunque altro sia a contatto con i bambini. Nonni, ma poi baby-sitter, assistenti dell’asilo o della scuola. A tutti ricorda innanzitutto come, per la sua sicurezza, sia necessario “non trattare il bambino come un giocattolo inanimato: è capace di azioni che solo il giorno prima non era in grado di fare e che noi mai pensavamo potesse fare il giorno dopo”.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_236_allegato.pdf
Linee vita e dispositivi di ancoraggio: nuova circolare del Ministero del Lavoro
Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. E’ stata, infatti, pubblicata in forma diCircolare n. 3 del 13 febbraio 2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali. E firmato anche dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale)
Nella Circolare, che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, si indica innanzitutto che il documento è la risposta a “numerose richieste di chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.
La circolare precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio e per meglio presentare le due tipologie, il documento riporta anche altre informazioni.
Dispositivi di ancoraggio che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale); si ricorda che l’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro’. Inoltre l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’. Da questo excursus normativo consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. E dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:
– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.
Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
Per quanto riguarda la prima tipologia, tali dispositivi di ancoraggio devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:
I dispositivi di ancoraggio rientranti nella seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
In conclusione, nella circolare viene precisato , “si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Coordinatore per la sicurezza: nomina obbligatoria per cantieri con più imprese
Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto comunitario esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza, e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari. La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante.
Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09.
La nomina del Coordinatore per la sicurezza
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda dunque, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.
L’obbligo di redazione del Piano di sicurezza
In secondo luogo la direttiva prescrive altresì che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva. Peraltro, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso. La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.
La legislazione italiana sul punto
La L. 88/2009 (Legge Comunitaria per il 2008) ha introdotto una modifica all’art. 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) relativa all’obbligo, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
La precedente formulazione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli interventi non soggetti a permesso di costruire. Detta formulazione, risalente al vecchio decreto legislativo 494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
La nuova formulazione invece prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Già in sede di esame della suddetta norma presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa. E’ stato inoltre confermato un regime particolare per i lavori privati, che non ha motivo di essere sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.
Dal 1° febbraio in vigore la nuova CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici)
L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1,Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”.
Cosicché, per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV (zona prossima, lavoro in prossimità) occorre:
Una persona comune, PEC: a) può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (o anche una PAV); b) non può intervenire nei lavori sotto tensione.
Tutto quanto ho premesso mi serve per informare che il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015.
La nuova edizione individua i quattro ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettrici:
* L’allegato IX ( In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:
Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata).
Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua.
Sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso.
Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) D (m).
≤ 1 3 1
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤ 132 5
> 132 7
Condominio, chi risponde in caso di furto in un appartamento se viene utilizzato il ponteggio posto sulla facciata?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26900/2014, interviene in merito alla responsabilità in caso di furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata per dei lavori di manutenzione.
La responsabilità è solo dell’impresa appaltatrice, per aver lasciato incustodito il ponteggio, o anche del condominio?
Secondo il parere dei giudici di Cassazione, l’impresa appaltatrice è sicuramente responsabile dei danni per negligenza ed imperizia; l’art. 2043 del Codice Civile, infatti, impone l’adozione da parte dell’impresa di adeguate misure (illuminazione, sorveglianza, etc.) atte ad evitare qualunque forma di intrusione ed impedire l’uso anomalo del ponteggio.
Tuttavia, la responsabilità ricade in solido anche sul condominio: infatti, la clausola del contratto di appalto, che impone all’impresa l’obbligo di adottare ogni misura anti-intrusione, non esonera il committente (in questo caso il condominio) dalla responsabilità verso terzi danneggiati.
Il condominio avrebbe dovuto indurre l’impresa appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato.
Ristrutturazioni edilizie 2015, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali in merito alle ristrutturazioni edilizie, aggiornata al mese di gennaio 2015.
Ricordiamo brevemente che la detrazione fiscale del 36%, resa permanente dal D.L. 201/2011 ed elevata al 50% dal D.L. 83/2012, ha subito varie proroghe, fino alla recente Legge di Stabilità 2015 che la estende a tutto il 2015.
La guida tratta i seguenti aspetti:
Gli argomenti aggiornati, invece, fanno riferimento a:
http://download.acca.it/BibLus-net/OpereEdili/Guida_ristrutturazioni_edilizie_gennaio2015.pdf
Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015
Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.
Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.
Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).
Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature: a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013); b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.
Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).
Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.
* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
Organizziamo corsi di formazione per tutte le attrezzature individuate nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08.
Per maggiori info contattateci.
Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015
Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.
Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.
Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).
Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature: a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013); b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.
Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).
Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.
* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
Riduzione e prevenzione rifiuti: un bando del Ministero dell’Ambiente
Con un comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015, n. 21, è stato reso noto l’avviso «relativo al bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall’unione europea».
La disponibilità complessiva di risorse finanziarie ammonta a € 513.475,22.