A seguito del processo di graduale telematizzazione del certificato medico di malattia (descritto nelle circolari n. 60 del 2010 e n. 113 del 2013), l’Istituto riceve, come è noto, attualmente le suddette certificazioni, attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC).
I certificati dei soli lavoratori del settore privato, aventi diritto all’indennità di malattia, vengono conseguentemente messi a disposizione delle Strutture territoriali competenti sulla base della residenza del lavoratore, registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia e resi fruibili per le attività previste dagli specifici flussi di processo.
In particolare, nella procedura di gestione della certificazione di malattia – flusso “certificati ricevuti via internet” – sono state predisposte funzioni per i medici dell’Istituto tenuti ad esaminare e valutare giornalmente i certificati pervenuti per provvedere a tutte le attività connesse – specificate tra l’altro nelle circolari n. 120/2004 e n. 87/2008 – ivi compresa la gestione delle visite mediche di controllo.
In un primo momento, a seguito della predisposizione di uno specifico format per la trasmissione del certificato telematico, si è ritenuto possibile procedere ad una semplificazione dell’interfaccia della procedura a disposizione dei medici Inps nella convinzione alla luce del superamento di alcune anomalie certificative proprie della compilazione cartacea.
Pertanto, il medico della Struttura territoriale visualizzava le sole anomalie di tipo “5” (diagnosi non comprovante l’incapacità temporanea al lavoro) e “A” (anomalia generica con l’obbligo di precisare l’anomalia nella lettera generata dalla procedura).
In realtà, dall’osservazione dei dati inseriti nei certificati telematici, è emerso che persiste da parte di alcuni medici curanti l’abitudine di non valorizzare correttamente il campo note di diagnosi con l’inserimento di una diagnosi comprensibile (nel falso convincimento di preservare la privacy dei propri assistiti) bensì di alcuni caratteri “non senso” che, tuttavia, consentono comunque il soddisfacimento dei requisiti informatici per l’invio del certificato.
Novità procedurali.
Premesso quanto sopra, si è ritenuto necessario procedere ad alcune implementazioni della procedura che di seguito si illustrano.
Reinserimento del codice “3” (diagnosi mancante).
Tale codice consente di semplificare le attività di comunicazione con l’utenza mediante la predisposizione in automatico della relativa lettera, esonerando l’operatore dall’inserimento manuale della precisazione da effettuare in caso di anomalia generica.
Visualizzazione del campo “Emod/grav (E/G)”.
Il campo consente l’inserimento dei valori “E” (emodialisi/cicli di cura ricorrenti) e “G” (malattia connessa allo stato di gravidanza) al fine di consentire al medico di segnalare tali specifiche casistiche presenti nel certificato per le conseguenti attività anche di tipo amministrativo.
In particolare, si ricorda che nel caso in cui la malattia sia causalmente connessa con lo stato di gravidanza e in assenza del provvedimento di astensione anticipata dell’Ispettorato del lavoro o della ASL è necessario escludere il decorrere del periodo massimo di indennizzabilità per anno, come specificato nella circolare 149/1983.
Istituzione del codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio.
Mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’Istituto, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità – da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale – di escludere uno specifico certificato dal flusso dell’applicativo Data mining qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio.
Le condizioni patologiche che dovrebbero rientrare in questa casistica sono a titolo esemplificativo: le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc..
Prima di procedere all’esenzione, è tuttavia opportuno che il medico verifichi la storia certificativa pregressa del lavoratore con particolare riguardo al numero di giorni di malattia già fruiti e al numero di eventi correlati, al fine di assumere decisioni consapevoli e non pregiudizievoli sia per il malato e sia per l’Istituto.
La suindicata opportunità di esclusione di un certificato dai controlli medico legali disposti dall’Istituto si affianca alle altre casistiche di esclusione già presenti in SAViO (indicati nel messaggio n. 8537 del 6.11.2014) integrandone le funzioni e completando il sistema degli esoneri ponderati.
In merito alla funzionalità dell’applicativo SAViO e con riguardo alla necessità di un aggiornamento costante del calendario dei medici di lista, si ritiene altresì opportuno raccomandare il corretto utilizzo dei codici indicati con il messaggio n. 3451 del 21.5.2015.
In particolare, si precisa che il codice “R” dovrà essere utilizzato nei soli casi di rotazioni previste sia per il sabato/domenica e festivi sia, in caso di assegnazione del medico di lista ad altra Struttura territoriale con conseguente inserimento dello stesso in altro calendario mensile.
Infine, si precisa che il codice “V” dovrà essere utilizzato per indicare le indisponibilità del medico di lista da giustificare validamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le citate indisponibilità possono essere riferite a periodi di malattia, partecipazioni a convegni o richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche. Si ricorda che tali periodi non possono superare i 150 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi e che si sommano ai 30 giorni di indisponibilità senza giustificazione per un totale di 180 giorni negli ultimi 12 mesi e, comunque, di 365 nell’ultimo quadriennio (circolari n. 4 del 2001 e n. 199 del 2001).
Responsabilità amministrativa per guadagno da risparmio di misure di prevenzione.
C’è responsabilità amministrativa* nel caso di interesse e/o il vantaggio nella prospettiva patrimoniale dell’azienda, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza, oppure all’ incremento economico conseguente all’ aumento della produttività“non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa sulla prevenzione”.
Lo ribadisce la sentenza 31003 della Cassazione Penale, Sez. 4 del 16 luglio 2015. In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio di un’azienda si ricollega al risparmio nelle spese che l’azienda stessa dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure …(per la sicurezza sul lavoro, Ndr) o nell’aumento di produttività che può derivare dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita dalla mancata osservanza della normativa (di prevenzione) il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe rallentato quantomeno nei tempi”.
La vicenda processuale aveva per oggetto le lesioni gravi subite dal lavoratore di una ditta, intento a effettuare un’operazione di scarico di una grande e pesante bobina di carta. Alla denuncia dell’interessato il Giudicante aveva apprezzato un profilo di colpa del datore di lavoro per aveva consentito l’operazione del lavoratore… senza installare sul macchinario un dispositivo di sicurezza**.
Da qui la condanna, in considerazione che l’addebito colposo si basò anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza.
Ed è proprio per l’aspetto della causa esposta sopra che la Cassazione ha rigettato il ricorso della ditta, che fu anche condannata al pagamento delle spese processuali.
*25 septies DLgs. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 300/2000.
** Quello che poi fu fatto installare dagli organi di vigilanza, e cioè un sistema di doppi comandi tale da consentire lo sgancio della bobina solo con il consenso del lavoratore.
sentenza Cassazione 16 luglio 2015 frattura mano lavoratore
Gestione della certificazione di malattia – istruzioni operative e nuove funzionalità a disposizione dei medici delle Strutture territoriali.
A seguito del processo di graduale telematizzazione del certificato medico di malattia (descritto nelle circolari n. 60 del 2010 e n. 113 del 2013), l’Istituto riceve, come è noto, attualmente le suddette certificazioni, attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC).
I certificati dei soli lavoratori del settore privato, aventi diritto all’indennità di malattia, vengono conseguentemente messi a disposizione delle Strutture territoriali competenti sulla base della residenza del lavoratore, registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di malattia e resi fruibili per le attività previste dagli specifici flussi di processo.
In particolare, nella procedura di gestione della certificazione di malattia – flusso “certificati ricevuti via internet” – sono state predisposte funzioni per i medici dell’Istituto tenuti ad esaminare e valutare giornalmente i certificati pervenuti per provvedere a tutte le attività connesse – specificate tra l’altro nelle circolari n. 120/2004 e n. 87/2008 – ivi compresa la gestione delle visite mediche di controllo.
In un primo momento, a seguito della predisposizione di uno specifico format per la trasmissione del certificato telematico, si è ritenuto possibile procedere ad una semplificazione dell’interfaccia della procedura a disposizione dei medici Inps nella convinzione alla luce del superamento di alcune anomalie certificative proprie della compilazione cartacea.
Pertanto, il medico della Struttura territoriale visualizzava le sole anomalie di tipo “5” (diagnosi non comprovante l’incapacità temporanea al lavoro) e “A” (anomalia generica con l’obbligo di precisare l’anomalia nella lettera generata dalla procedura).
In realtà, dall’osservazione dei dati inseriti nei certificati telematici, è emerso che persiste da parte di alcuni medici curanti l’abitudine di non valorizzare correttamente il campo note di diagnosi con l’inserimento di una diagnosi comprensibile (nel falso convincimento di preservare la privacy dei propri assistiti) bensì di alcuni caratteri “non senso” che, tuttavia, consentono comunque il soddisfacimento dei requisiti informatici per l’invio del certificato.
Novità procedurali.
Premesso quanto sopra, si è ritenuto necessario procedere ad alcune implementazioni della procedura che di seguito si illustrano.
Reinserimento del codice “3” (diagnosi mancante).
Tale codice consente di semplificare le attività di comunicazione con l’utenza mediante la predisposizione in automatico della relativa lettera, esonerando l’operatore dall’inserimento manuale della precisazione da effettuare in caso di anomalia generica.
Visualizzazione del campo “Emod/grav (E/G)”.
Il campo consente l’inserimento dei valori “E” (emodialisi/cicli di cura ricorrenti) e “G” (malattia connessa allo stato di gravidanza) al fine di consentire al medico di segnalare tali specifiche casistiche presenti nel certificato per le conseguenti attività anche di tipo amministrativo.
In particolare, si ricorda che nel caso in cui la malattia sia causalmente connessa con lo stato di gravidanza e in assenza del provvedimento di astensione anticipata dell’Ispettorato del lavoro o della ASL è necessario escludere il decorrere del periodo massimo di indennizzabilità per anno, come specificato nella circolare 149/1983.
Istituzione del codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio.
Mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’Istituto, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità – da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale – di escludere uno specifico certificato dal flusso dell’applicativo Data mining qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio.
Le condizioni patologiche che dovrebbero rientrare in questa casistica sono a titolo esemplificativo: le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc..
Prima di procedere all’esenzione, è tuttavia opportuno che il medico verifichi la storia certificativa pregressa del lavoratore con particolare riguardo al numero di giorni di malattia già fruiti e al numero di eventi correlati, al fine di assumere decisioni consapevoli e non pregiudizievoli sia per il malato e sia per l’Istituto.
La suindicata opportunità di esclusione di un certificato dai controlli medico legali disposti dall’Istituto si affianca alle altre casistiche di esclusione già presenti in SAViO (indicati nel messaggio n. 8537 del 6.11.2014) integrandone le funzioni e completando il sistema degli esoneri ponderati.
In merito alla funzionalità dell’applicativo SAViO e con riguardo alla necessità di un aggiornamento costante del calendario dei medici di lista, si ritiene altresì opportuno raccomandare il corretto utilizzo dei codici indicati con il messaggio n. 3451 del 21.5.2015.
In particolare, si precisa che il codice “R” dovrà essere utilizzato nei soli casi di rotazioni previste sia per il sabato/domenica e festivi sia, in caso di assegnazione del medico di lista ad altra Struttura territoriale con conseguente inserimento dello stesso in altro calendario mensile.
Infine, si precisa che il codice “V” dovrà essere utilizzato per indicare le indisponibilità del medico di lista da giustificare validamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le citate indisponibilità possono essere riferite a periodi di malattia, partecipazioni a convegni o richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche. Si ricorda che tali periodi non possono superare i 150 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi e che si sommano ai 30 giorni di indisponibilità senza giustificazione per un totale di 180 giorni negli ultimi 12 mesi e, comunque, di 365 nell’ultimo quadriennio (circolari n. 4 del 2001 e n. 199 del 2001).
Valutazione rischio fulminazione.
Il fulmine è un fenomeno legato all’elettricità atmosferica e consiste in una scarica elettrica che si genera fra due corpi con una elevata differenza di potenziale elettrico.
I fulmini generalmente osservati sono quelli che si verificano fra nuvola e suolo, ma sono comuni anche scariche fra due nuvole o all’interno di una stessa nuvola.
In linea di principio, qualsiasi oggetto sospeso nell’atmosfera può innescare un fulmine: si sono osservati infatti fulmini tra nuvola e aeroplano e tra aeroplano e suolo.
La fulminazione diretta (o nelle vicinanze) di strutture o di linee connesse alle strutture è pericolosa per le vite umane, per le strutture stesse, per il loro contenuto e per gli impianti in esse presenti.
Il pericolo per la struttura può consistere in:
Le conseguenze dei danni e dei guasti possono estendersi ai dintorni della struttura e possono, in determinati casi, interessare anche l’ambiente circostante.
Non sono noti allo stato attuale dispositivi o sistemi finalizzati a modificare il naturale epilogo della fenomenologia meteorologica, al fine di prevenire la formazione dei fulmini: ciò significa che il rischio connesso ai fulmini non si può in alcun modo eludere.
Questo è il motivo per cui risulta essenziale l’adozione di misure di protezione contro il fulmine, da stabilire attraverso un’opportuna valutazione del rischio.
L’obbligo di valutazione del rischio di fulminazione è prescritto dal Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008, artt. 17, 28, 29 e 84) e la norma di riferimento è la CEI EN 62305, che è suddivisa in 4 parti, in funzione dei contenuti degli argomenti trattati:
Principi generali
Questa parte contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine e ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si basa su un’analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di una protezione contro i fulmini. Dopodiché viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente
Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
Tratta la protezione di edifici e persone dai danni materiali e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causati dall’effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose
Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
Tratta la protezione di edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini
In allegato proponiamo il nuovo Speciale di BibLus-net con la pratica guida sul rischio fulminazione.
La guida affronta i seguenti argomenti:
Un utile guida in 4 lingue per evitare i danni da calore sul lavoro.
Nella stagione estiva aumentano gli infortuni per i lavoratori che svolgono lavori fisici all’aperto, come lavori in quota o nei campi. Il caldo, infatti, può avere effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quali la diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche.
Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto.
Nuovo Durc online, basta un click, la campagna del Ministero del Lavoro
Nuovo Durc, basta un click.
Oggi 1° luglio è il giorno in cui andrà online il nuovo sistema per la semplificazione degli adempimenti in merito al Documento unico di regolarità contributiva. Dopo aver parlato ieri delle istruzioni necessarie contenute nelle circolari Inail e Inps, segnaliamo ora la campagna di comunicazione lanciata dal Ministero del Lavoro il 28 giugno.
Da oggi ottenere il Durc è più facile e veloce. Da oggi alle imprese basterà un click per avere in tempo reale la certificazione di regolarità contributiva. “Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo Durc in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un Durc ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet”.
Quali i vantaggi? Semplificazione, dematerializzazione, velocità dei tempi di gestione degli appalti, velocità della pratica.
Pratica che “nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato”.
Sono aperte le iscrizione al corso per operatori di gru su autocarro.
Corso per addetti all’uso di gru su autocarro
Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di gru su autocarro (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda. Docenti Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle gru su autocarro. Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.
Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti: Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it
Sono aperte le iscrizioni per addetti alle PLE
Corso per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). Il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda. Docenti Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE). Attestati di abilitazione Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 30/06/2015. Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti: Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it
In cantiere anche senza tessera di riconoscimento.
Ok del CdM al decreto attuativo del Jobs Act: nel testo anche semplificazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Lavoro regolare
Nei cantieri edili verrà meno l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il decreto prevede la modifica della maxisanzione per il lavoro nero con l’introduzione degli importi sanzionatori per fasce e non legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Le violazioni accertate potranno essere sanate a condizione che si mantenga al lavoro il personale precedentemente irregolare.
Le imprese scoperte ad impiegare personale in nero non subiranno la sospensione dell’attività.
Il documento ha suscitato le proteste del sindacato Fillea Cgil. Secondo il segretario generale, Walter Schiavella, si tratta di una spinta deregolativa e di un indebolimento di controlli in un momento di assoluta emergenza.
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi ed evacuazione anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
La bozza di decreto prevede che l’Inail metta a disposizione al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Istituto attiverà sul proprio sito web un servizio che migliorerà l’acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo.
Sarà a carico dell’Inail e non del datore di lavoro anche l’invio all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Non ci sarà più l’obbligo di tenuta del registro infortuni. La misura anticipa l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Saranno snellite le procedure di designazione dei membri del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verranno inoltre ridotti i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Cordini e imbracature, quali utilizzare sulle piattaforme di lavoro mobile elevabili (PLE)?
Nella nuova edizione della norma EN 280:2013 è stato inserito un contenuto molto importante: la definizione delle caratteristiche minime che deve avere il punto di ancoraggio per attacco dei dispositivi allo scopo di impedire la caduta dell’operatore. La norma prescrive che devono essere previsti punti di ancoraggio per il collegamento di un dispositivo di trattenuta, il numero di ancoraggi previsti devono essere sufficienti per il numero di persone previste in piattaforma e ogni ancoraggio deve poter resistere a una sollecitazione statica di 3 kN senza raggiungere la resistenza ultima. Il punto di ancoraggio del sistema di trattenuta, così come definito, non è, quindi, assimilabile all’ancoraggio richiesto per l’anticaduta (EN 795/2012) in quanto la norma richiede una resistenza di 12 kN per una persona. Di conseguenza, non è applicabile sulle PLE, se non in modo parziale, la norma riferita ai sistemi di arresto caduta (EN 363).
Quali i dispositivi da utilizzare?
Possiamo perciò affermare che su una PLE a braccio si possono utilizzare i seguenti componenti del sistema anticaduta, i quali vanno applicati in modo tale da determinare una trattenuta totale (caduta impossibile):
Potremmo pensare all’utilizzo di un cordino di collegamento non regolabile (quindi di lunghezza definita) solo se lo stesso non permette la fuoriuscita dall’operatore dalla piattaforma di lavoro (es. EN 354/EN 355). È obbligo del datore di lavoro valutare i rischi residui in modo da individuare la tipologia del sistema anticaduta più idoneo.
Il compito di un sistema di trattenuta totale nelle PLE a braccio
Trattenere l’operatore all’interno della piattaforma, nel caso si verificasse il cosiddetto “ effetto catapulta”. Mantenere la persona sospesa in caso di ribaltamento della piattaforma di lavoro per guasto del sistema di livellamento o rottura. L’operatore dovrà passare da una trattenuta totale a una sospensione senza subire un arresto caduta che potrebbe provocare:
Nelle PLE verticali cosa utilizzare?
Secondo quanto indicato dall’allegato VI del D.Lgs 81/2008, sui ponti sviluppabili e simili vi è obbligo di utilizzo di “idonea cintura di sicurezza”, pertanto nelle PLE a sviluppo verticale vanno utilizzati gli stessi dispositivi citati per le PLE a braccio: • Imbracatura completa per il corpo • Cordino di collegamento regolabile Anche in questo caso è possibile utilizzare un cordino non regolabile (EN 354/EN 355) solo se lo stesso non permette la fuoriuscita dalla piattaforma, per esempio se utilizzato sempre nella stessa piattaforma.
Considerato che diventa difficoltoso rimanere collegati al punto di aggancio della piattaforma durante le lavorazioni, specie nel caso di piattaforme di grandi dimensioni e in presenza di più lavoratori a bordo, si può valutare l’obbligo di aggancio solo ogni qual volta si effettui un qualsiasi spostamento, sia verticale che orizzontale della PLE. Questo, ovviamente, supportato da una documentata valutazione del rischio, che escluda come rischio residuo nelle PLE verticali, la possibile caduta dell’operatore all’esterno della piattaforma.
Di fondamentale importanza, quindi, è sempre la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro; la formazione e addestramento degli utilizzatori dei DPI (obbligatorio per tutti i DPI di 3^ categoria) unita ai controlli prima di ogni utilizzo; la corretta manutenzione e la verifica che va effettuata almeno una volta ogni dodici mesi, salvo diverse indicazioni del costruttore e registrata nell’apposito registro.
Cantieri edili, salta l’obbligo della tessera di riconoscimento