Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto una serie di misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Tale decreto, che apporta delle significative modifiche al D.Lgs. 151/2001, interviene principalmente sulle norme che regolano il congedo di paternità e maternità, cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro al momento della nascita del figlio o dell’arrivo di un bambino in affidamento o in adozione, il congedo parentale (facoltativo) e i diritti dei genitori che sono lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS, introducendo anche alcune novità sul congedo per le donne vittime di violenza di genere e sul telelavoro. Nel particolare:
Congedo di maternità: Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Qui la novità principale riguarda la possibilità di sospendere questo congedo, una volta per ogni figlio, in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino, anche se recentemente la Corte Costituzionale aveva stabilito con la sentenza 116/2011 il diritto all’interruzione in caso di ricovero per parto prematuro. Viene previsto inoltre che spetti alla madre l’indennità di maternità, ovvero il pagamento dell’80% della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo, anche nel caso di un contemporaneo licenziamento per colpa grave oltre che naturalmente per i casi di cessazione dell’attività dell’azienda e risoluzione a termine del contratto, già previsti. Questa indennità viene garantita alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come è già per le lavoratrici dipendenti.
Congedo di paternità: Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno, estendibili a 3, se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Il padre lavoratore dipendente avrà diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre, oltre che nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino, anche in condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono.
Famiglie adottive e affidatarie: Vengono parificati in maniera pressoché totale i diritti di queste famiglie rispetto alle famiglie con figli naturali. Viene esteso anche al padre il diritto, in caso di adozione internazionale, di avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero, e la possibilità per i genitori di non effettuare lavoro notturno nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (ma comunque entro il dodicesimo anno di età). Viene esteso il diritto al congedo di maternità di 5 mesi anche per le madri iscritte solo alla Gestione Separata (prima erano solo 3 mesi).
Congedo parentale: Si tratta di un congedo facoltativo a cui hanno diritto entrambi i genitori. Non cambia la durata complessiva: 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale 11 come premio se il padre ne prende almeno 5; cambia il tempo in cui è possibile fruirne: si passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino o della bambina, e viene introdotta la possibilità del congedo a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, con l’esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco.
Cambiano i tempi di preavviso al datore di lavoro per la fruizione di tali congedi: ora bastano 5 giorni prima per quello normale e 2 per quello a ore, mentre prima servivano almeno 15 giorni. Non cambia il trattamento economico, ma di nuovo la sua validità nel tempo: il genitore ha diritto a una retribuzione pari al 30 per cento per i congedi fruiti entro i primi 6 anni di vita (prima erano i primi 3). Lo stesso discorso vale per le famiglie adottive e affidatarie, salvo che il calcolo parte dall’ingresso del minore in famiglia.
Dimissioni: Nel caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (ovvero fino al compimento del primo anno del bambino), i genitori non sono tenuti al preavviso altrimenti previsto dalla legge. Dal 2012, per evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” fatte firmare ai dipendenti (soprattutto alle donne) dai datori di lavoro, le dimissioni volontarie per essere effettive devono essere convalidate dal lavoratore stesso entro 30 giorni presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
Telelavoro: I datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sulla base di accordi sindacali collettivi, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti per l’adozione di precise norme di legge: per esempio il famoso articolo 18 così come la maggior parte delle norme dello Statuto dei Lavoratori, ma anche alcuni aspetti in materia di sicurezza sul lavoro.
Donne vittime di violenza di genere: L’art. 24 del decreto introduce anche nuovi congedi per le dipendenti pubbliche e private inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere(con la sola esclusione del lavoro domestico). Queste donne hanno diritto, per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi interamente retribuiti, fruibili su base oraria o giornaliera analogamente ai congedi parentali, dandone comunicazione con almeno 7 giorni di anticipo.
Le lavoratrici possono trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, se disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere poi nuovamente trasformato, su richiesta della donna, in rapporto di lavoro a tempo pieno. Le lavoratrici con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione dello stesso per un periodo fino a 3 mesi.
“Protezione Impresa”
Sentenza Corte Cassazione su ruolo e responsabilita’ del CSE in cantiere
Sentenza sezione penale Corte Cassazione n.41820/2015 che sancisce ruolo di vigilanza “alta” del CSE e non “operativa”.
Sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione (N.41820/2015) in cui sancisce che il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo:
1) l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2) l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
3) che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
4) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
5) a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza;
6) a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che – come affermato dal ricorrente – il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza “alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
La comunicazione del Ministero alle aziende non certificate F-gas
A partire dal 30 giugno il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta inviando alle aziende non certificate in materia di gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) ribadendo l’obbligatorietà ed richiedendo il motivo della mancata certificazione.
“Codesta Ditta risulta essere iscritta al Registro Fgas per le attività di cui ai regolamento 303/2008, ma non essere ancora certificata. Si rappresenta, pertanto la necessità che Codesta impresa, qualora svolga attività disciplinate dai suddetti Regolamenti Europei, provveda ad acquisire la prescritta certificazione”.
La lettera del Ministero fa seguito alle dichiarazioni della Sen. Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, del gennaio scorso che annunciavano l’avvio di una attività di controllo (v. news del 17 gennaio) ed alla nota dello stesso Ministero del 13 febbraio relativa all’avvio, poi risultato solo virtuale, dei controlli stessi.
“[…] l’iniziativa del Ministero, pur parziale ed ancora insufficiente, è comunque da considerarsi un primo passo compiuto nella direzione da noi richiesta di iniziare ad impostare un serio ed organico sistema di controlli nei confronti delle imprese non certificate che continuano ad operare nel settore degli f-gas.” Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti.
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Certificare la propria impresa
In concomitanza con la certificazione del proprio personale, l’impresa deve certificarsi e predisporre un Piano Della Qualità.
Come mensionato dai diversi regolamenti, la certificazione delle imprese prevede:
La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, dovranno essere effettuate due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche documentali con cadenza annuale.
Certificarsi come tecnico abilitato
Per ottenere la qualifica richiesta, il tecnico frigorista dovrà affrontare un esame costituito da una prova pratica ed una prova teorica.
Solo Odc e Odv riconosciuti da ACCREDIA (ente di accreditamento italiano – www.accredia.it) possono svolgere gli esami.
I nostri partners
Michelangelo srl è OVD ICMQ, Organismo di valutazione come da regolamenti Accredia.
La prova teorica consiste in un test con domande a risposta multipla, mentre durante la prova pratica il candidato dovrà eseguire operazioni su un impianto. Seguire un corso di formazione all’esame consigliato ma non obbligatorio.
Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili P.L.E.
Gentile Cliente,
con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.
il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;
verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.
Il comma 5 stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).
Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.
Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .
Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:
Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it
Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.
Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e project financing
L’Anac pubblica le nuove “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi”, ai sensi dell’art. 153 del Codice Appalti
L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha pubblicato la determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 contenente le Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Oggetto delle nuove linee guida sono le procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice, relative alla finanza di progetto (o project financing).
La finanza di progetto è una particolare forma di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. E’ stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla legge 415/1998 (legge Merloni-ter) e in seguito più volte modificata. Oggi la disciplina della finanza di progetto è disciplinata dall’art. 153 del Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006).
La finanza di progetto costituisce un sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l’opera e il finanziamento privato. In particolare, si tratta di un sistema che consente l’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione di un’opera pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarà remunerato dai flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattualmente determinato.
L’Autorità fornisce una serie di indicazioni su come procedere, partendo dalla differenza tra la finanza di progetto (PF) e i contratti di parternariato pubblico-privato (PPP).
Le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.
Ecco gli argomenti trattati dalle nuove linee guida dell’Anac:
Clicca sul sguente link per scaricare le: Linee guida Anac sull’affidamento delle concessioni di lavori pubblici
OBBLIGO DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71.
Il datore di lavoro provvede affinché:
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente
In pratica, ogni Datore di Lavoro deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali.
L’obbligo della manutenzione è applicabile a “tutte” le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa.
Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato (ASL o Soggetti Abilitati ai sensi del Decreto Dirigenziale del 29 Settembre 2014 e D.M. 11 Aprile 2011).
LA MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo:
– manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso dell’apparecchiatura al fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura.
– manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …).
Gli scopi fondamentali della manutenzione sono:
– mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore;
– garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale;
– prolungare la vita utile delle attrezzature;
– prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente.
IL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI
L’obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature di fatto, impone la predisposizione di un “registro delle manutenzioni programmate”, al fine di garantire una corretta “gestione” delle attrezzature stesse nel tempo.
Inoltre, le verifiche vanno documentate perché è un obbligo di legge, come esplicitamente richiesto e previsto nell’Art 71, comma 9 – D.Lgs 81 del 2008): “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
De Simone Consulting offre come servizio:
Prevenzione infortuni, il fumetto Inail sulla sicurezza.
La prevenzione… è di questo mondo” è il nuovo fumetto Inail in materia di prevenzione infortuni, rischi e accorgimenti necessari da osservare
L’Inail Piemonte ha pubblicato un nuovo opuscolo a fumetti che richiama l’attenzione verso situazioni e comportamenti che quotidianamente espongono i lavoratori (e non solo) a rischi e la relativa prevenzione infortuni.
Il fumetto sulla sicurezza e prevenzione rischi suggerisce piccole regole e accorgimenti da osservare a casa, sul lavoro, a scuola per evitare eventuali infortuni.
Il volume illustra, attraverso lo sguardo di un alieno sulla terra, ambienti apparentemente sicuri (l’ambiente domestico, scolastico, lavorativo, l’ambiente esterno in genere), ma che in realtà nascondono il rischio di infortuni, causati per lo più dall’abitudine, dalla distrazione, dall’imprudenza, dalla negligenza o dalla scarsa informazione.
Vengono considerate 3 situazioni di rischio e per ciascuna di esse sono illustrati rischi e accorgimenti necessari per la sicurezza:
Chiude la pubblicazione, un elenco dei rischi nascosti e di altri più evidenti da evitare e dei dispositivi di sicurezza da utilizzare (casco, guanti, calzature di protezione, cuffie anti rumore, dispositivi anti cadute, occhiali di protezione dalle schegge, etc.).
Fumetto INAIL 2015
Congedo parentale: ecco cosa è cambiato.
Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto una serie di misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Tale decreto, che apporta delle significative modifiche al D.Lgs. 151/2001, interviene principalmente sulle norme che regolano il congedo di paternità e maternità, cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro al momento della nascita del figlio o dell’arrivo di un bambino in affidamento o in adozione, il congedo parentale (facoltativo) e i diritti dei genitori che sono lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS, introducendo anche alcune novità sul congedo per le donne vittime di violenza di genere e sul telelavoro. Nel particolare:
Congedo di maternità: Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Qui la novità principale riguarda la possibilità di sospendere questo congedo, una volta per ogni figlio, in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino, anche se recentemente la Corte Costituzionale aveva stabilito con la sentenza 116/2011 il diritto all’interruzione in caso di ricovero per parto prematuro. Viene previsto inoltre che spetti alla madre l’indennità di maternità, ovvero il pagamento dell’80% della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo, anche nel caso di un contemporaneo licenziamento per colpa grave oltre che naturalmente per i casi di cessazione dell’attività dell’azienda e risoluzione a termine del contratto, già previsti. Questa indennità viene garantita alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come è già per le lavoratrici dipendenti.
Congedo di paternità: Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno, estendibili a 3, se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Il padre lavoratore dipendente avrà diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre, oltre che nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino, anche in condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono.
Famiglie adottive e affidatarie: Vengono parificati in maniera pressoché totale i diritti di queste famiglie rispetto alle famiglie con figli naturali. Viene esteso anche al padre il diritto, in caso di adozione internazionale, di avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero, e la possibilità per i genitori di non effettuare lavoro notturno nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (ma comunque entro il dodicesimo anno di età). Viene esteso il diritto al congedo di maternità di 5 mesi anche per le madri iscritte solo alla Gestione Separata (prima erano solo 3 mesi).
Congedo parentale: Si tratta di un congedo facoltativo a cui hanno diritto entrambi i genitori. Non cambia la durata complessiva: 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale 11 come premio se il padre ne prende almeno 5; cambia il tempo in cui è possibile fruirne: si passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino o della bambina, e viene introdotta la possibilità del congedo a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, con l’esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco.
Cambiano i tempi di preavviso al datore di lavoro per la fruizione di tali congedi: ora bastano 5 giorni prima per quello normale e 2 per quello a ore, mentre prima servivano almeno 15 giorni. Non cambia il trattamento economico, ma di nuovo la sua validità nel tempo: il genitore ha diritto a una retribuzione pari al 30 per cento per i congedi fruiti entro i primi 6 anni di vita (prima erano i primi 3). Lo stesso discorso vale per le famiglie adottive e affidatarie, salvo che il calcolo parte dall’ingresso del minore in famiglia.
Dimissioni: Nel caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (ovvero fino al compimento del primo anno del bambino), i genitori non sono tenuti al preavviso altrimenti previsto dalla legge. Dal 2012, per evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” fatte firmare ai dipendenti (soprattutto alle donne) dai datori di lavoro, le dimissioni volontarie per essere effettive devono essere convalidate dal lavoratore stesso entro 30 giorni presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro.
Telelavoro: I datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sulla base di accordi sindacali collettivi, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti per l’adozione di precise norme di legge: per esempio il famoso articolo 18 così come la maggior parte delle norme dello Statuto dei Lavoratori, ma anche alcuni aspetti in materia di sicurezza sul lavoro.
Donne vittime di violenza di genere: L’art. 24 del decreto introduce anche nuovi congedi per le dipendenti pubbliche e private inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere(con la sola esclusione del lavoro domestico). Queste donne hanno diritto, per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi interamente retribuiti, fruibili su base oraria o giornaliera analogamente ai congedi parentali, dandone comunicazione con almeno 7 giorni di anticipo.
Le lavoratrici possono trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, se disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere poi nuovamente trasformato, su richiesta della donna, in rapporto di lavoro a tempo pieno. Le lavoratrici con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione dello stesso per un periodo fino a 3 mesi.
Inail, il nuovo modello OT24 per istanze riduzione tasso medio tariffa 2016.
Nuovo modello OT24.
Pubblicato da Inail il nuovo modello per la presentazione delle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa in relazione a interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dopo il primo biennio di attività.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato nella sessione del 2016, in relazione quindi agli interventi adottati dalle aziende nel 2015.
Nuovo modello OT/24
Per maggiori info non esitate a contattarci.
Bando Fipit 2014, proroga conclusione attività istruttoria.
Sono state pubblicate le graduatorie regionali/provinciali, in attuazione dell’art. 15 del bando FIPIT 2014. Il bando è relativo al sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica.
Inoltre il termine di scadenza previsto per il 30 luglio 2015 per la conclusione dell’attività istruttoria delle Commissioni di valutazione costituite per il Bando FIPIT 2014 presso le Direzioni Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia è prorogato al 30 ottobre 2015. L’Avviso di proroga è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n.175, del 30 luglio 2015.
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Fipit 2014: Bandi pubblici regionali e provinciali