La responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore a causa di condotta negligente e imprudente: se lo stesso non è stato formato sui rischi specifici, l’infortunio può essere considerato conseguenza diretta della mancata formazione.
Un insegnamento quello che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione che mette in chiara evidenza l’importanza della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro da impartire ai lavoratori dipendenti ed a quelli ad essi equiparati. Il datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, ha infatti precisato la suprema Corte, dell’infortunio occorso ad un lavoratore anche se questi, nell’espletamento delle proprie mansioni, ha posto in esserecondotte negligenti ed imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Nel caso sottoposto in questa circostanza all’esame della Corte di Cassazione il lavoratore era rimasto mortalmente infortunato in quanto schiacciato fra la motrice ed il rimorchio di un mezzo di trasporto mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio delle due parti del veicolo non rispettando così quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere.
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha assolto con formula piena l’amministratore delegato di una società mentre ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale al responsabile del deposito dello stabilimento gestito dalla società stessa per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente. Ai due imputati era stato addebitato di avere cagionata la morte del lavoratore per colpa consistita in
imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare gli imputati erano stati accusati di non avere valutato, tra gli altri, il rischio cui è stato esposto il lavoratore il quale, addetto a mansioni di autotrasportatore, provvedeva al periodico prelievo di rottami in vetro presso lo stabilimento. Il lavoratore nel giorno dell’infortunio si era venuto a trovare nella necessità di sganciare l’autocarro dal rimorchio per l’impossibilità di accedere al punto di prelievo con l’intero veicolo, data la ridotta dimensione del tratto di strada antistante. Nel documento di valutazione rischi elaborato dall’azienda mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo quale la individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza e mancava altresì l’indicazione delle modalità operative da adottare. Il lavoratore inoltre non era stato
adeguatamente informato sui rischi specifici a cui era esposto in relazione all’attività svolta, con particolare riferimento al rischio presente durante le operazioni di sganciamento e successivo riaggancio tra autotreno e rimorchio e, dunque, sulle misure di sicurezza del caso e non gli era stata assicurata, altresì, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, avuto riguardo alle proprie mansioni, con particolare riferimento allo operazioni in svolgimento.
Con tali condotte omissive gli imputati non avevano impedito il decesso del lavoratore il quale era rimasto schiacciato tra la motrice ed il rimorchio all’atto di riagganciarli. In particolare il lavoratore aveva effettuata detta operazione senza che fossero state individuate e successivamente impartite al medesimo, mediante idonea informazione sul rischio e formazione lavorativa, le misure di sicurezza da seguire, che avrebbero imposto l’esecuzione dell’operazione a rimorchio fermo, previo allineamento del timone alla campana della motrice (anche avvalendosi di attrezzi occasionali) ed avvicinando l’autocarro al rimorchio mediante manovra di retromarcia. In assenza delle dovute prescrizioni, invece, il lavoratore aveva eseguito l’operazione posizionandosi tra i due mezzi e sfrenando il rimorchio, che si trovava in pendenza, in modo da farlo avvicinare all’autocarro, mentre con le mani allineava il timone del rimorchio alla campana dell’autocarro, per farli incastrare. Non essendo però riuscito nell’intento, rimaneva schiacciato dal rimorchio, riversatosi sulla motrice per effetto del mancato incastro del timone (infilatosi viceversa sotto la campana dell’autocarro), con conseguente immediato decesso.
La Corte di merito ha osservato che nessuna responsabilità poteva gravare sull’amministratore delegato il quale aveva conferito al responsabilità del deposito una delega antinfortunistica scritta e firmata dalle parti, esaustiva e con attribuzione di pieni poteri di programmazione, organizzazione e gestione. Con riferimento invece all’altro imputato la Corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta della vittima non era stato un fatto imprevedibile ed
abnorme, in quanto aveva svolto un’attività che rientrava nelle sue mansioni, da solo, senza ausilio di altro collega e senza che gli fosse stata data alcuna formazione ed informazione sui rischi specifici e sulla corretta manovra da svolgere. La violazione delle norme di prevenzione, che aveva determinato il concretizzarsi dell’evento, ha fatto notare la Corte di Appello, era stata determinata dalle omissioni dell’imputato che, in ragione della delega ricevuta, era il primo garante della sicurezza dei lavoratori in azienda per cui, sulla base di tali considerazioni, la sentenza di condanna di primo grado è stata confermata, sebbene con una pena ridotta a sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. Invero, secondo il ricorrente, l’evento verificatosi era del tutto imprevedibile, in quanto inaspettato era che il lavoratore disattivasse l’impianto frenate del rimorchio, onde consentire per gravità, il suo avvicinamento alla motrice. Inoltre in relazione alle operazioni di sganciamento e riaggancio, le norme I.S.P.E.S.L. prendevano in considerazione il rischio di schiacciamento degli arti, ma non consideravano assolutamente la possibilità di un incidente mortale per cui se tale rischio non era prevedibile per gli Enti deputati alla sicurezza sul lavoro certamente non potevano esserlo per l’imputato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha rigettato. La stessa ha sostenuto in premessa che “in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Pertanto, il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta. Ne consegue che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati, non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore”. La circostanza inoltre che le norme ISPELS non prendessero in considerazione il rischio morte non è stato ritenuto rilevante da parte della Sez. IV, considerato peraltro che in ogni caso era stata presa in considerazione la possibilità dello schiacciamento.
All’imputato, ha precisato inoltre la suprema Corte, è stato mosso anche un addebito di colpa generica. Tenuto conto, infatti, che la manovra di sgancio ed
aggancio del rimorchio era di routine, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il relativo rischio di infortunio fosse prevedibile ed evitabile con l’adozione di adeguate disposizioni di sicurezza. Pertanto, considerato che tale rischio non era stato preso in considerazione adeguatamente nel relativo documento di valutazione, tale omissione ha determinato il concretizzarsi dell’evento che le cautele dovute miravano ad evitare.
La responsabilità dell’imputato, secondo la Sez. IV, era a lui anche da attribuire per la violazione di specifiche norme di sicurezza e, quindi, a titolo di colpa specifica. Infatti al lavoratore, come esposto in sentenza, non è stata fornita una adeguata formazione ed informazione. In tali casi, ha così concluso la suprema Corte, “la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed sui suoi delegati”.
Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere.
Notifica preliminare Asl: cos’è, quando occorre trasmetterla, quali sono i contenuti e perché conservarla. L’approfondimento con tutto ciò che occorre sapere e il modello da utilizzare
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.
In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.
Quando è necessaria la notifica preliminare Asl
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:
Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza
L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Invio e conservazione della notifica preliminare Asl
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.
In alcune Regioni è obbligatorio l’inoltro telematico e l’utilizzo della della firma digitale.
Come previsto dall’art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.
Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali
La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl.
Aggiornamento antincendio obbligatorio
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2016 riguarda “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’ articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139”.
Precisa infatti che, per poter mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore in 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entratain vigore del decreto (27/08/2011) per coloro già iscritti a tale data.
In quest’ultimo caso, la scadenza è per il 27 agosto 2016.
In caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.
Ministero dell’Interno
Decreto 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. 24 giugno 2016, n. 146
673mila denunce di infortuni, 416mila riconosciuti sul lavoro, relazione Inail
Poco meno di 673mila denunce di infortunio, infortuni sul lavoro poco più di 416mila. 1.264 gli incidenti mortali denunciati, 694 i casi accertati. È stata presentata questa mattina a Roma dal presidente Massimo De Felice la Relazione annuale Inail 2015. Infortuni, malattie professionali, le misure per le aziende per la sicurezza sul lavoro.
Rispetto al 2014 il calo delle denunce registrate è stato del 4%, per quanto riguarda i 416mila infortuni riconosciuti sul lavoro il calo è stato del 6,6%, e di questi il 18,2% è avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.
1.246 le denunce di infortunio mortale (1.152 nel 2014), 694 i casi accertati sul lavoro (-2% rispetto al 2014), di questi 382 fuori dall’azienda. “Il dato tuttavia non è consolidato perché sono ancora in istruttoria 26 infortuni: se tutti fossero riconosciuti come casi mortali avvenuti “sul lavoro”, si avrebbe un aumento complessivo di circa l’1,7% rispetto al 2014, mentre la riduzione rispetto al 2011 sarebbe del 20%”. 11 milioni le giornata di inabilità”.
Per quanto riguarda le malattie professionali 59mila le denunce (1.500 in più sul 2014), riconosciuta la causa professionale nel 34% dei casi, 3% ora in istruttoria. Il 63% delle denunce per per malattie del sistema osteomuscolare. “È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta”.
1.600 i lavoratori con malattie da amianto. Nel 2015 i lavoratori deceduti con malattia professionale riconosciuta sono stati 1.462, di questi 470 per silocosi o asbestosi.
Nella nota riassuntiva della Relazione 2015 Inail ha quindi ricapitolato i finanziamenti e le misure in atto per le aziende e la prevenzione. Il bando Isi 2015 appena concluso (276 milioni dei quali 83 per la prima volta per la bonifica dell’amianto), il bando Fipit 2015 per il quale sono stati stanziati 20 milioni e che nel 2014 ne ha stanziati 30; la riduzione dei premi (66 mila istanze presentate nel 2015).
“A ottobre 2015, inoltre, è stata disposta la riduzione dell’8,16% dell’importo del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2013-2014, cui sono stati destinati 27 milioni di euro. Lo sconto ha interessato oltre 267mila ditte. Altre riduzioni hanno riguardato il settore edile, la pesca e la navigazione”.
In ultimo, circa 7.5 milioni le prestazioni sanitarie, 690mila “prime cure”, 127mila prestazioni riabilitative e 10.000 le visite fisiatriche. Il “Centro Protesi di Vigorso di Budrio ha registrato l’afflusso di circa 13mila assistiti”.
Relazione Inail
Bando Isi 2015: invio della domanda online.
Il 26 maggio 2016, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo.
Comunicazione di servizio
Siamo lieti di comunicarvi che da oggi 23/05/2016 lo studio tecnico De Simone Consulting si è trasferito nella nuova sede di Via De Sanctis 12/A
in Baronissi ( nei pressi dell’uscita autostradale Baronissi Sud).
POS e nuova impresa: è possibile rinviare la redazione del piano?
ll POS (Piano Operativo di Sicurezza) non può essere rinviato in caso di costituzione di una nuova impresa. Lo ha chiarito il Ministero in risposta ad un interpello.
Federcoordinatori ha inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del dlgs 81/2008, un quesito in merito alle modalità con cui deve essere redatto il POS, anche in considerazione delle agevolazioni previste dall’art. 28 comma 3-bis del Dlgs.81/2008 per l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In particolare, visto che il testo unico consente il differimento della redazione del DVR a 90 giorni dall’inizio dell’attività, si chiede se possa differire anche la trasmissione del POS.
La Commissione Interpelli chiarisce che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008 (possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività) non è applicabile al POS per 2 motivi:
La Commissione, inoltre, chiarisce che in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare immediata evidenza dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Chiarimenti sul Pos delle aziende che forniscono calcestruzzo nei cantieri
Il TU 81/08, art. 96, stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti… redigono il piano operativo di sicurezza “ e però precisa che ciò “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature”. In questo secondo caso si applica l’art. 26 dello stesso TU sicurezza lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Sulla diversa applicazione normativa, fa chiarezza la nota del Ministero del lavoro del 16 febbraio, n. 2597, che per una più completa disanima richiama anche l’obbligo di redazione del Duvri che non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
Letti insieme i due articoli 26 e 96 del TU, si desume, osserva la nota ministeriale, “che le imprese che effettuano una mera fornitura di materiali o attrezzature sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del Pos… sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del Duvri”. Anche se restano fermi per le aziende interessate “gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice”*.
Sulle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore, informa il Ministero, “hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96 e quindi esonerare le imprese dalla redazione del Pos”
Ed ecco la risposta della nota del 16 febbraio. “Per risolvere la questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per lafornitura in cantiere, approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011**.
Nella Circolare si danno precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. E allora in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
Ancora la nota del Ministero. “Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature”, è quindi necessario che si verifichi se si tratta di una mera fornitura (niente obbligo di Pos o Duvri) oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (qui il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Conclusione. Per la procedura per la fornitura di calcestruzzo si deve dare applicazione all’ art. 26, c. 2 del TU; nel caso di fornitura e posa in opera si dovrà verificare la presenza sia del Pos che l’analisi dei rischi interferenti nel Psc o nel Duvri.
* Art. 26, c. 2, del TU 81/08.
** Fornisce indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” e alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
Circolare Ministero del Lavoro
Dati nazionali infortuni anno 2015
INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA
PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2015
(Fonte: elaborazione su dati INAIL – Open Data)
INFORTUNI DENUNCIATI
ITALIA: 632.665
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 658.514 à -3,92%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 508.969 à -3,61%
à rispetto al periodo gennaio-novembre 2014 in cui erano 38.612 à -2,99%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 110.933 à -5,69%
INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 1.009 à +16,15%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 832 à +17,90%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 150 à +2,00%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 27 à +40,74%
MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 57.485 à +2,63%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 45.597 à +0,76%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 11.128 à +10,09%
à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 760 à +5,52%
Di seguito vi riporto quanto citava la Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro del 2010 proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene.
Lo slogan della campagna si soffermava sull’ importanza che il mondo degli affetti riveste per ciascuno di noi, sottolineando indirettamente quanto la prevenzione e l’attenzione che investiamo ogni giorno sul luogo di lavoro siano determinanti per non metterlo a repentaglio. Lo spot, in particolare, descriveva con immagini di vita quotidiana il rientro a casa dopo il lavoro, mettendo in risalto il clima di affetto e accoglienza che tale momento rappresenta. Il mio invito è ha credere fermamente nella sicurezza come un investimento e non come un costo, questa è l’unica strada percorribile a far sì che questi momenti non si trasformino solo in ricordi, alludendo alla tragedia di un eventuale incidente sul lavoro. Il calore dei sentimenti contrapposto alla freddezza della loro brusca interruzione rappresenta un invito cogente al senso di responsabilità di ognuno di noi.
Formazione, informazione ed addestramento sono gli unici strumenti a nostra disposizione.
Infortunio per comportamento abnorme e mancata formazione: le responsabilità
La responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore a causa di condotta negligente e imprudente: se lo stesso non è stato formato sui rischi specifici, l’infortunio può essere considerato conseguenza diretta della mancata formazione.
Un insegnamento quello che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione che mette in chiara evidenza l’importanza della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro da impartire ai lavoratori dipendenti ed a quelli ad essi equiparati. Il datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, ha infatti precisato la suprema Corte, dell’infortunio occorso ad un lavoratore anche se questi, nell’espletamento delle proprie mansioni, ha posto in esserecondotte negligenti ed imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Nel caso sottoposto in questa circostanza all’esame della Corte di Cassazione il lavoratore era rimasto mortalmente infortunato in quanto schiacciato fra la motrice ed il rimorchio di un mezzo di trasporto mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio delle due parti del veicolo non rispettando così quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere.