PARAPETTI DI TRATTENUTA E INDICAZIONE NEI PIANI DI SICUREZZA (PSC e POS)
Nei lavori edili in cui è prevista la redazione del PSC, la scelta degli apprestamenti più idonei da utilizzarsi per la riduzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, deve essere effettuata dal CSP tenendo conto delle specifiche condizioni di cantiere.
Tra i possibili apprestamenti per la protezione dalla caduta di persone dall’alto sono permesse come opere i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Nel piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato XV, è previsto di riportare da una parte “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza […]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative […]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti.
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
La scelta dell’apprestamento più idoneo a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalle caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà a svolgere. L’analisi della situazione lavorativa, dovrà essere affrontare nel rispetto delle indicazioni previsti dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008:
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.
Nella valutazione dei rischi andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:
- Tipologia e durata del lavoro da svolgere
- Inclinazione della copertura
- Tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta…)
- Altezza di caduta massima
- Carichi massimi di impatto di un corpo in fase di scivolamento/caduta (carichi dinamici)
- Traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato
INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E CARATTERISTICHE
La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.
L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.
La UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Conoscere le tre classi permette di scegliere il modello giusto per la tipologia di lavori da svolgere in cantiere:
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Tipologia di parapetto |
Requisiti di sicurezza |
Classe A |
Resiste solo a carichi statici, pertanto può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°. Deve resistere a sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco. Deve resistere a trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione. |
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Classe B |
Resiste a forze dinamiche di debole intensità, può essere utilizzato fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata. |
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Classe C |
Resiste a forze dinamiche di notevole intensità, può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta; – fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie FORTEMENTE inclinata. |
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La scelta del tipo di parapetto deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:
- tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
- inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
- tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
- altezza di caduta del lavoratore.
Tabella riassuntiva
La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).
L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.
Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale1 (superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio.
L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI MONTATORI E DEL PREPOSTO
Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali. L’attestazione dell’avvenuta formazione e addestramento deve essere indicata nel POS è trasmessa al CSE.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.
L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto essa rappresenta l’attrezzatura da privilegiare.
Pertanto nel PSC il CSP dovrà indicare il costo del noleggio della piattaforma mobile di lavoro come costo della sicurezza.
L’uso dei DPI anticaduta, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è possibile se sono garantite le seguenti condizioni:
- accesso sicuro in quota; per quanto riguarda le coperture, l’accesso in quota dovrebbe essere possibile, ad esempio, da un ponteggio fisso dotato di scale o da un lucernario considerata anche la necessità di evacuare agevolmente i lavoratori in caso di emergenza;
- possibilità di applicare, i punti di ancoraggio rispondenti alla norma tecnica UNI EN 795 ai quali collegare il sistema di trattenuta/anticaduta, tenuto conto della necessaria resistenza del supporto su cui devono essere installati;
- possibilità di far giungere in sicurezza il materiale necessario alla costruzione e rimozione del parapetto;
- possibilità di soccorrere rapidamente l’eventuale lavoratore caduto;
Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.
Il CSE al termine del montaggio deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice un’attestazione sul corretto montaggio.
Le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, devono essere scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.
Le Linee Guida ISPESL, escludono come materiali di supporto quali strutture in muratura o laterocemento.
Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai in laterocemento.
Nei casi di strutture non contemplate nel manuale di istruzioni fornito dal produttore del parapetto si rende necessaria la verifica preliminare della struttura di ancoraggio.
Per conseguire una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione tecnica disponibile, su una accurata ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su un campione del supporto, ecc..).
Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, è necessario acquisire la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.
In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade principalmente sul CSP/CSE e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.
Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza osservare la norma tecnica UNI EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.
Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
CONTROLLI DEL PARAPETTO
Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.
Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.
Il controllo e la verifica deve essere effettuata dopo il montaggio, durante l’uso e periodicamente come indicato nel tabella sotto riportata.
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Tipo di ispezione |
Cosa verificare |
Ispezione prima dell’uso e dopo lo smontaggio |
Tutti i componenti |
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Ispezione durante l’uso |
Ancoraggi, montanti ed elementi orizzontali |
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Ispezione periodica |
Ancoraggi |
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Ispezione dopo il montaggio e dopo la rimessa in esercizio |
Tutti i componenti |
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L’esecuzione di suddette verifiche deve essere documentata e conservata in cantiere a cura degli organi di vigilanza e del CSE.
Oneri sicurezza aziendale: è obbligatorio indicarli, pena l’esclusione dalla gara
Oneri sicurezza aziendale: il Tar Molise ribadisce l’obbligo di indicazione nell’offerta economica, come previsto dal nuovo Codice appalti, pena l’esclusione dalla gara
Una società veniva esclusa da una gara (contratto di servizi) indetta dal Comune, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica.
La società presentava ricorso al Tar Molise, adducendo che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non era richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.
Oneri sicurezza aziendale, la sentenza del Tar del Molise
Il Tar del Molise con la sentenza n.513 del 9 dicembre del 2016 si esprime sul ricorso presentato dalla Società.
Viene innanzitutto evidenziata la tempistica del disciplinare di gara: la pubblicazione del bando risale al primo luglio 2016. La gara rientra dunque pacificamente nel campo di applicazione del dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del nuovo Codice, si prevede che:
Come sentenziato in un recente caso analogo, tale disposizione rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere già in sede di predisposizione dell’offerta economica, per garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti. In questo modo si evita che l’offerta possa essere modificata successivamente nelle sue componenti di costo.
Inoltre nel disciplinare di gara viene specificato che si tratta di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dlgs 50/2016.
Nel caso in esame la società omette di compilare un documento obbligatorio: il fac simile precompilato e non modificabile. Tale documento è relativo all’offerta economica che prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza.
Per il rispetto del principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, è prevista l’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata indicazione, dunque, la sanzione prevista è l’esclusione dalla gara.
Pertanto il Tar del Molise rigetta il ricorso e conferma l’esclusione della società dalla gara.
Appalti: Calo dei Bandi nei comuni italiani
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato i dati ufficiali inerenti al numero degli appalti nei Comuni Italiani. Lo studio elaborato attesta che nel terzo trimestre dell’anno in corso vi è stato un calo degli investimenti dei Comuni in lavori pubblici. Viene quindi evidenziato che, complessivamente, nei primi nove mesi del 2016, il calo delle procedure è stato del 6,7%. La causa principale è stata negli anni scorsi, come noto, il Patto di stabilità interna degli enti locali, che ha finito soprattutto per frenare gli investimenti, piuttosto che la spesa corrente inefficiente.
Nonostante il superamento del Patto di stabilità (legge di bilancio 2016) e la possibilità per i Comuni di poter utilizzare il Fondo pluriennale vincolato (spendere negli esercizi successivi un impegno di spesa di un certo anno), il dato complessivo del periodo è di 5,862 miliardi, e la situazione è dovuta alle incertezze derivanti dall’utilizzo delle risorse e dalle nuove regole del codice 50/2016.
Oltre 103mila aziende ispezionate dagli ispettori del lavoro, riscontrati illeciti nel 61% degli accertamenti già definiti
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva pubblica i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al III trimestre 2016 (per la precisione, al 22 settembre 2016, per ragioni tecniche connesse alla funzionalità dei sistemi informatici di rilevazione e monitoraggio).
L’esito dei controlli svolti evidenzia il conseguimento di risultati che, confrontati con quelli dei primi tre trimestri dell’anno precedente, appaiono ancora più significativi in quanto riferiti ad un arco temporale limitato alla data sopra indicata, confermando la realizzazione di un costante ruolo di presidio del territorio nazionale, nonché la perdurante incisività dell’azione di vigilanza.
Nel periodo considerato, il personale ispettivo ha effettuato 103.348 accessi presso le aziende, a cui vanno aggiunti 5.104 accertamenti in materia di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di Contratti di solidarietà e di patronati.
Gli accertamenti ispettivi già definiti al 22 settembre, 94.025, hanno portato alla contestazione di illeciti nei confronti di 57.307 aziende con un tasso di irregolarità complessivo pari a circa il 61%, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno, con un aumento di circa 1,5 punti percentuali.
L’alto tasso di irregolarità riscontrato tra le aziende ispezionate conferma il continuo miglioramento della delicata fase di pianificazione dell’azione ispettiva, orientata in senso “qualitativo” in quanto mirata ad obiettivi preventivamente e accuratamente selezionati e caratterizzati da fenomeni patologici particolarmente rilevanti ai fini ispettivi.
Nello specifico, in occasione dei controlli sono stati trovati 30.416 lavoratori occupati “in nero” dato in aumento di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sono stati inoltre adottati provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di 5.483 aziende a causa dell’impiego di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento della visita ispettiva, con una leggera contrazione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (n. 5.658 sospensioni adottate).
Nel periodo di riferimento sono stati accertati fenomeni di esternalizzazione irregolare dei processi produttivi nei confronti di 8.962 lavoratori con un considerevole incremento, pari a +86%, rispetto ai dati rilevati nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell’anno precedente.
Altre significative irregolarità riscontrate hanno inoltre riguardato la riqualificazione di numerosi rapporti di lavoro fittizi di fatto consistenti in veri e propri rapporti di lavoro subordinato (5.601), dato anch’esso in aumento (+ 4%) rispetto a quello rilevato nei primi tre trimestri del 2015.
Inoltre, sono state contestate numerose violazioni in materia di:
Si evidenzia, infine, il sensibile incremento delle irregolarità, di natura penale, relative all’impiego di 1.124 lavoratori extracomunitari clandestini, a fronte di 1.081 lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno rilevati nei primi tre trimestre dell’anno 2015.
Infortunio mortale sul lavoro: la responsabilità non è del committente se c’è il coordinatore.
Infortunio mortale sul lavoro: la Cassazione esclude la responsabilità del committente in caso di conferimento dell’incarico ad un’impresa appaltarice e di nomina del coordinatore della sicurezza
Nessuna condanna per il committente se conferisce l’incarico per la realizzazione dei lavori ad un’altra impresa, assicurando la sua totaleestraneità al compimento dell’opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.
Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice.
Infortunio mortale sul lavoro, il fatto
Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.
In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:
Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.
Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, accertata l’assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:
In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.
Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:
Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 dlgs 81/2008, 2087 cc:
Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.
Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano
I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice.
Confermava nel resto l’impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.
Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016
La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.
In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.
Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.
Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.
Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto.
Voucher: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione.
Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare.
Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
Clicca qui: Testo integrale della circolare del Ministero
Amianto: l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica.
Pubblicati i criteri per l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica da amianto con il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243.
Per effetto sono state messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento:
– alle tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta;
– alle modalità e ai termini per la concessione del credito d’imposta;
– alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
– alla determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio;
– alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo.
Testo integrale del Decreto
Prevenzione incendi asili nido, il 7 ottobre scatta l’obbligo di adeguamento.
Prevenzione incendi asili nido, entro il 7 ottobre gli asili nido con oltre 30 persone esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi al dm 16 luglio 2014
Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014.
I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione prevista dall’art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 (“Milleproroghe”), convertito in legge 11/2015.
Entro il 7 ottobre, dunque, occorre presentare la Scia antincendio ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011.
Contenuti dm 16 luglio 2014
Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da:
Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:
Quali parapetti prefabbricati utilizzare per la protezione dei lavoratori.
PARAPETTI DI TRATTENUTA E INDICAZIONE NEI PIANI DI SICUREZZA (PSC e POS)
Nei lavori edili in cui è prevista la redazione del PSC, la scelta degli apprestamenti più idonei da utilizzarsi per la riduzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, deve essere effettuata dal CSP tenendo conto delle specifiche condizioni di cantiere.
Tra i possibili apprestamenti per la protezione dalla caduta di persone dall’alto sono permesse come opere i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Nel piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato XV, è previsto di riportare da una parte “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza […]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative […]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti.
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
La scelta dell’apprestamento più idoneo a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalle caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà a svolgere. L’analisi della situazione lavorativa, dovrà essere affrontare nel rispetto delle indicazioni previsti dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008:
Nella valutazione dei rischi andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:
INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E CARATTERISTICHE
La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.
L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.
La UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Conoscere le tre classi permette di scegliere il modello giusto per la tipologia di lavori da svolgere in cantiere:
La scelta del tipo di parapetto deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:
Tabella riassuntiva
La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).
L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.
Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale1 (superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio.
L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI MONTATORI E DEL PREPOSTO
Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali. L’attestazione dell’avvenuta formazione e addestramento deve essere indicata nel POS è trasmessa al CSE.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.
L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto essa rappresenta l’attrezzatura da privilegiare.
Pertanto nel PSC il CSP dovrà indicare il costo del noleggio della piattaforma mobile di lavoro come costo della sicurezza.
L’uso dei DPI anticaduta, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è possibile se sono garantite le seguenti condizioni:
Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.
Il CSE al termine del montaggio deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice un’attestazione sul corretto montaggio.
Le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, devono essere scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.
Le Linee Guida ISPESL, escludono come materiali di supporto quali strutture in muratura o laterocemento.
Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai in laterocemento.
Nei casi di strutture non contemplate nel manuale di istruzioni fornito dal produttore del parapetto si rende necessaria la verifica preliminare della struttura di ancoraggio.
Per conseguire una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione tecnica disponibile, su una accurata ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su un campione del supporto, ecc..).
Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, è necessario acquisire la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.
In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade principalmente sul CSP/CSE e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.
Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza osservare la norma tecnica UNI EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.
Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
CONTROLLI DEL PARAPETTO
Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.
Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.
Il controllo e la verifica deve essere effettuata dopo il montaggio, durante l’uso e periodicamente come indicato nel tabella sotto riportata.
L’esecuzione di suddette verifiche deve essere documentata e conservata in cantiere a cura degli organi di vigilanza e del CSE.
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività turistiche e alberghiere.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 22 settembre 2016, rappresenta la seconda norma tecnica verticale (capitolo V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.
La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:
V.5.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Nella sezione V.5.2 le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate sia in base al numero di posti letto p
sia in base alla massima quota dei piani h
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:
Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).
Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.5.4.3 , nella tabella V.5-2, descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.
Ulteriori indicazioni specifiche per le attività ricettive turistico – alberghiere sono riportate nelle sezioni V.5.4.6 – Controllo dell’incendio, V.5.4.7 Rivelazione ed allarme e V.5.5 Vani degli ascensori, se presenti.
Nella sezione V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 sono indicate le misure antincendio da adottare per le aree TB e TC, dove si applicano i livelli di prestazione indicati nella seguente tabella:
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.
Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 66 Attività ricettive turistico – alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016.
In fase di inserimento di una nuova attività alberghi è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 9 aprile 1994 e seguenti, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.
L’infortunio in itinere.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede,l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’ utilizzo del mezzo privato;
La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’ assicurazione?
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che
non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio,un guasto meccanico);
• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili(ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci,
dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione
alla guida da parte del conducente.