PSC semplificato: tutto quello che occorre sapere sul piano di sicurezza e coordinamento semplificato. Vantaggi nell’applicazione, esempi applicativi e modello

Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008), all’art. 100, prevede che il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) sia costituito da una relazione tecnica contenente prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. Inoltre, i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’Allegato XV del dlgs 81/2008.

Inoltre, l’art. 104-bis del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) ha previsto come misura di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili l’emanazione di un apposito decreto che individuasse, tra le altre cose, i modelli semplificati per la redazione del POS, PSC e fascicolo.

In risposta alle previsioni legislative, è stato pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014 che ha definitivo alcuni modelli semplificati, tra cui il modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

PSC semplificato, quando usarlo

Non esiste un preciso obbligo normativo di utilizzare il modello di PSC semplificato: i coordinatori per la sicurezza possono decidere di elaborare il PSC semplificato secondo il modello previsto dall’Allegato 2 del decreto del 9 settembre 2014 o possono utilizzare la “modalità standard” (secondo le indicazioni del testo unico sulla sicurezza).

Pertanto, non vi sono tipologie di cantieri, dimensioni, entità uomini/giorno o tipologie di lavorazioni che richiedano l’uso del PSC semplificato: la norma non fa alcuna distinzione ed è una decisione del tecnico adottarlo o meno.

 

 

In Italia avvengono ogni anno negli edifici civili tra i 50.000 e i 30.000 incendi e una parte considerevole di questi, tra il 10% e il 20% può essere ricondotta a cause elettriche.Scopo del volume pubblicato dal Nia è fornire indicazioni scientifiche, dettagliate, per l’interpretazione dei segni prodotti dagli incendi di natura elettrica, per indagare e quindi risalire alla causa dell’evento.

Si tratta di un volume estremamente tecnico, che passa in rassegna le modalità di origine e propagazione di un evento, i segni elettrici elettrical patterns, i metodi di indagine, le prove sperimentali, presentando quindi casi reali affrontati dal Nia, come incendi non avvenuti per cause elettriche, un incendio nato da un frigorifero, un incendio in una scuola.

Tra le voci e i paragrafi dei sette capitoli che compongono lo studio vengono trattati argomenti come: anomalie e guasti, sovratensioni e sovracorrenti, guasti d’arco, effetto Joule, esame degli apparecchi, indicazioni sui conduttori, mappatura degli archi, perlinature, AES, ESCA, SIMS, metallografia.

 

http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/NIA_Incendi_di_natura_elettrica.pdf

Sono stati presentati dai Ministeri dello Sviluppo Economico, Lavoro, Economia e Istruzione i risultati 2017 riguardanti il Piano nazionale impresa 4.0. Presentate inoltre le linee guida per gli interventi previsti nel 2018.

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037096-piano-nazionale-impresa-4-0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018

 

Il comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, il cui annuncio è stato pubblicato sulla G.U. del 21/06/2017 n.142 in merito a requisiti e prove d’esame del Responsabile tecnico rifiuti.

E’ stato introdotto il requisito di “idoneità” del responsabile tecnico, consistente nel dimostrare la preparazione del soggetto mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

La verifica interessa non solo i nuovi responsabili tecnici ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni.

E’ obbligatoria la presenza del responsabile tecnico rifiuti per le seguenti categorie:

1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

2. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti , nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno

3. distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5. raccolta e trasporto fi rifiuti speciali pericolosi

8. intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

9. bonifica di siti

10. bonifica dei beni contenenti amianto.

Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. La sua attività deve essere svolta in maniera effettiva e continuativa.

Inoltre, deve possedere requisiti morali (soggettivi)  e professionali (idoneità tecnica).

L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.

 

 

Delibera n.6 del 30.05.2017

Delibera n.7 del 30/05/2017

 

 

In collaborazione con un operatore italiano riconosciuto ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)  specializzato nell’utilizzo di droni per attività di video ripresa e fotografia aerea, da oggi con l’obiettivo di migliore le condizione di sicurezza nei luoghi di lavoro, proponiamo l’utilizzo di questa nuova tecnologia, che spesso rappresenta una vera ed affidabile alternativa operativa alle esigenze delle imprese nei più svariati settori.

Oggi i droni rappresentano uno strumento polivalente e altamente flessibile. Grazie all’utilizzo dei più avanzati aereomobili radiocomandati, siamo in grado di sorvolare in totale sicurezza le aree, le infrastrutture e  le costruzioni di qualsiasi genere, su cui si desideri effettuare un monitoraggio, una ripresa aerea o uno scatto fotografico “dall’alto”.

 I nostri servizi:

 

·         La verifica dello stato di mantenimento con intervallo periodico di ogni singolo impianto fotovoltaico in quota, le cui attività di verifica e                     controllo sarebbero altrimenti costosissime e pericolose;

·         Verifica presenza di eventuali danni per impianti fotovoltaici in quota, dopo particolari eventi meteorologici;

·         Verifica rapida dello stato di conservazione dei moduli fotovoltaici (Presenza di ingiallimento, rotture, spostamenti etc.);

·         Analisi preliminari di fattibilità di impianti da disporre su coperture in quota difficilmente raggiungibili per le semplici attività di sopralluogo;

·         Verifica dello stato avanzamento lavori in cantieri di nuova costruzione;

·         Rilievi fotografici del territorio; Monitoraggio del territorio;Perlustrazioni dei complessi edilizi per l’individuazione degli abusi; Individuazione di           discariche illegali.

·         Rilievi per verifica vigore vegetativo in agricoltura

·         Fotogrammetria aerea

Per maggiori info non esitate a contattarci.

download

È stato pubblicato da Inail un volume intitolato “Sicurezza al passo coi tempi” , che raccoglie la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro e la affianca alle agevolazioni e agli incentivi per chi effettua miglioramenti in azienda.

La prima parte del volume è dedicata alle principali disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, la seconda parte invece si focalizza sugli incentivi e i finanziamenti a disposizione delle imprese.

 

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche – e soprattutto – di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende”.

 

 

Sicurezza al passo coi tempi.

Sono lieto di comunicare che da oggi un importante tassello è stato aggiunto al percorso professionale intrapreso 10 anni fa.

La nostra struttura è stata autorizzata come struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione da PMI Italia.

PMI ITALIA  è  riconosciuta dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal CNEL ed  è tra i Soggetti Formatori Nazionali abilitati “Ope Legis”  ad effettuare le attività formative ed aggiornamenti ai titolari delle  Aziende, Liberi Professionisti  e loro Dipendenti,   ai sensi del D.Lgs 81/08,  direttamente presso proprie Sedi  o avvalendosi di Strutture Formative di Diretta ed Esclusiva Emanazione, in quanto rispetta i criteri di rappresentatività nazionale,   previsti dal nuovo Accordo Stato- Regioni  n.128 /2016 del 07-07-2016, pubblicato sulla G.U. al n° 193 del 19-08-2016.

 

Autorizzazione all’Apertura di Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva Emanazione Dott.Antonio De simone

642mila denunce di infortunio nel 2016, +0,66% rispetto al 2015, 419mila infortuni riconosciuti, di questi il 19% avvenuto con mezzo di trasporto o in itinere. 1.104 denunce con esito mortale, 618 sul lavoro di questi 332 fuori dall’azienda. Casi mortali scesi del 12,7% rispetto al 2015. È stata presentata questa mattina dall’Inail a Montecitorio la Relazione annuale 2016. Infortuni sul lavoro malattie professionali, vigilanza e finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni e malattie professionali

Pari a 11 milioni sono state le giornate di inabilità derivate dagli infortuni sul lavoro, media di 84 giorni per infortuni che hanno causato menomazioni, 21 giorni senza menomazione.

60.260 sono state le malattie professionali denunciate all’Inail, circa 1.300 in più rispetto al 2015, +30% sul 2012. Riconosciute il 33%, ovvero 16.557, il 4% è in istruttoria. 45mila le persone che hanno denunciato malattia professionale, il 37% con causa riconosciuta.

Per quanto riguarda il tipo di malattia denunciata: 64% sistema osteomuscolare, 14% sistema nervoso, 9% orecchio e apofisi mastoide, 4% tumori. 1.416 le malattie asbesto correlate riconosciute. 1.297 i lavoratori deceduti dopo malattia professionale riconosciuta, 375 di questi per silicosi/asbestosi.

Rapporti assicurativi vigilanza

3 milioni 760mila le posizioni assicurative territoriali censite nel 2016, 754 mila rendite al 31 dicembre 2016, 17 mila per inabilità di nuova costituzione. 20.876 le aziende controllate, di queste l’87,6% irregolare. Il 73% dei controlli è stato effettuato nel terziario, il 23% nell’industria. 57.790 lavoratori regolarizzati, di questi 5.007 in nero.

L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento). Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27/07/2010, ha precisato che: 1) L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici; 3) L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <>. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

 

Link: Obblighi impresa affidataria in cantiere

Un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Sarebbe questa la fisionomia definitiva dell’emendamento del Governo chiamato a tracciare la strada del “dopo voucher”. Il correttivo alla manovra dovrebbe essere presentato oggi in commissione Bilancio alla Camera ed è possibile che sia il relatore Mauro Guerra (Pd) a firmarlo. Anche se non si esclude ancora del tutto che il ritocco possa arrivare domani, anche a causa del braccio di ferro in corso nella maggioranza tra Pd e Ap da una parte e “bersaniani” dall’altra su questa misura. Per la verità già ieri nel pomeriggio sembrava che il testo dell’Esecutivo fosse sul punto di essere depositato a Montecitorio insieme ad altre modifiche del Governo arrivate in serata, ma poi Palazzo Chigi avrebbe deciso di posticipare la presentazione di qualche ora.

Tensioni nella maggioranza
Uno slittamento dovuto anche alle tensioni che stanno attraversando la maggioranza per la questione voucher, con Articolo 1 – Mdp che insiste a fare muro e a uscire dalla maggioranza. Una minaccia che potrebbe creare qualche problema quando nel passaggio al Senato il Governo ricorrerà alla fiducia sul maxi decreto, visto che a palazzo Madama i “bersaniani” sono, al momento, decisivi per la tenuta dell’Esecutivo Gentiloni. Ma anche nel Pd, c’è chi come Cesare Damiano, che non sembra troppo favorevole a misure alternative ai voucher, prevista da diversi emendamenti alla manovra già presentati dei gruppi parlamentari, per le imprese e chiede che il nuovo dispositivo venga limitato alle sole famiglie. Pd, Ap e anche il Governo appaiono però decisi ad andare avanti.

Solo aziende fino a 5 dipendenti
Il “dopo voucher” per le imprese dovrebbe consistere in un vero e proprio contratto di lavoro, completamente online e semplificato. Arriverebbero però una serie di paletti, non solo per i datori, ma – è la novità delle ultime ore – anche per i lavoratori. La nuova procedura telematica infatti potrà essere utilizzata solo da aziende piccolissime, fino a 5 dipendenti, con l’introduzione di un tetto unico di 5mila euro l’anno a singola impresa, eventualmente elevabile a 7.500 euro in caso di “assunzione” di particolari categorie di lavoratori “marginali”, vale a dire disoccupati, studenti, pensionati). Ciascun lavoratore potrà ricevere però fino a un massimo di 2.500 euro (in questo modo, utilizzando il plafond per intero, si potranno impiegare almeno due persone).

Almeno 4 ore di lavoro
Si introduce poi una sorta di “scalino” d’ingresso: si potrà attivare il nuovo contratto telematico per non meno di quattro ore, e poi, se del caso, salire. Il lavoro occasionale sarà precluso in edilizia e nelle «attività pericolose» (scavi-estrazioni e miniere), oltre a essere completamente tracciabile, con l’indicazione obbligatoria, in fase di “prenotazione”, di tutti gli estremi per riconoscere azienda e utilizzatore, in aggiunta a tempo e luogo di svolgimento della prestazione.

Il contributo previdenziale sarà pari al 32%, come per un contratto di collaborazione (c’è un’assimilazione alla gestione separata Inps). In questo modo, considerati pure i premi Inail, un’ora di lavoro occasionale varrà circa 9 euro netti (12,50 lordi). Per le medie e grandi aziende (quelle sopra i 5 addetti) l’unica chance per impieghi occasionali resta il contratto di lavoro intermittente (si semplificano gli attuali vincoli).

Vero e proprio contratto
In punto di diritto, la soluzione prospettata per le imprese è molto più stringente, se paragonata all’abrogata normativa sui buoni-lavoro. Con le vecchie regole, nei fatti, non c’erano limiti per i datori: ciascuna azienda – sia piccola che grande – doveva rispettare solo il tetto di 2mila euro a lavoratore da retribuire con i buoni. Con le disposizioni in esame, invece, si passa dal buono a un vero e proprio contratto di lavoro, e – soprattutto – con l’introduzione di un tetto totale ad azienda si tara lo strumento esclusivamente per le necessità di lavoro occasionale delle imprese piccolissime, contrastando, peraltro, sul nascere qualsiasi tentativo di costituire linee di attività imprenditoriali strutturate con soli lavoratori occasionali.

Per le famiglie, resta in piedi il “libretto” telematico: anche qui l’intera procedura sarà online, ma molto più semplificata. Ci sarà un tetto di 2.500 euro a lavoratore. Rispetto al contratto per le aziende, qui i contributi saranno ridotti (13%, come per il lavoro domestico, per evitare possibili effetti distorsivi).