Il rischio elettrico riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.
Definizione di lavoro con rischio elettrico
Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.
Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi, in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:
- il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti
- il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9
L’Inail ha pubblicato, al riguardo,un’interessante guida “Guida Inail ” in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:
- presentare le disposizioni legislative e normative
- riportare esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori
Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.
Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici
Durante l’esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:
- shock elettrico (folgorazione) e ustioni dovuti al contatto con tensioni pericolose
- effetti dannosi dovuti all’arco elettrico provocato da cortocircuito o da interruzione di circuiti con correnti circolanti elevate
In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:
- condizioni e posto (zona) di lavoro
- condizioni ambientali
- manovre
- procedure di lavoro
- protezione dal fuoco
- rischio esplosione
Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:
- PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico)
- PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito elettrico) sotto la supervisione di PES
- PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV
Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).
La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).
Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.
Persone coinvolte nei lavori elettrici
Tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all’obbligo di rispettarle.
Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):
- URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico
- RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico
- URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro
- PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa
Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico
Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un’ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:
- guanti isolanti
- maniche isolanti
- elmetti
- visiere
- calzature isolanti
- abbigliamento protettivo
La formazione per i lavori in bassa tensione
Per la formazione in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).
Misure con valutazione del rischio semplificata
Le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).
Nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.
E’ stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La modifica prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».
Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Decreto Legge 4 Ottobre 2018 n.113
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Offerta di lavoro – Figura commerciale
Per ampliamento organico siamo alla ricerca di laureati in Tecniche della Prevenzione, Ingegneria, Architettura e similari per attività di consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08).
Si richiede una spiccata attitudine per l’attività tecnica di valutazione dei rischi lavorativi e per operare come consulente e formatore.E’ considerato un titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore, anche se breve.
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Tutto quello che c’è da sapere sulla privacy.
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Gestione di Protezione dei Dati in vigore dal 25 maggio, ha l’obiettivo di rendere il libero scambio di dati, uno scambio sicuro, richiedendo così nuove modalità di trattamento dei dati tenendo conto di ogni aspetto tecnico, organizzativo e procedurale.
Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.
Campo di applicazione materiale
Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.
De Simone Consulting s.r.l.s. , offre una consulenza mirata a guidare i professionisti e le imprese passo dopo passo in tutte le fasi necessarie al raggiungimento della Compliance GDPR: analisi, verifica, predisposizione e monitoraggio delle procedure, documenti e adempimenti.
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Come migliorare la salute nei luoghi di lavoro?
Sicurezza e prevenzione della salute sui luoghi di lavoro sono concetti, ormai, imprescindibili per tutti i lavoratori, per le aziende pubbliche e private, per le Asl e per i professionisti. Il documento pubblicato dall’Inail in cui vengono illustrati i principi fondamentali della promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) mediante:
Cos’è la promozione della salute nei luoghi di lavoro
La promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) si riferisce a qualsiasi azione intrapresa da datori di lavoro e lavoratori per migliorare la salute e il benessere psicofisico. L’obiettivo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi (Dichiarazione di Lussemburgo 1997):
All’interno di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l’attività e il posto di lavoro.
Descrizione del problema
Per promuovere la salute nei luoghi di lavoro il primo passo da compiere è un’analisi attenta dei bisogni dei lavoratori. In particolare, nel documento viene data particolare rilevanza ad alcuni aspetti quali:
oltre che:
Età
Oggi le politiche di promozione della salute pongono uno sguardo particolarmente attento alla fascia di lavoratori e lavoratrici tra i 55 e i 64 anni. Tra questi,nel 2013, in Europa, è stata registrata una percentuale di soggetti con patologie e disturbi di lunga durata pari al 33,4%, percentuale che scende invece al 14,6% nella fascia tra i 16 e i 44 anni. L’invecchiamento è infatti correlato a un alto rischio di problemi di salute, spesso di natura cronica, quali patologie muscoloscheletriche,bronchiti croniche, disturbi cardiovascolari, depressione.
Genere
L’analisi si fa più complessa se si considera la variabile riferita al genere (maschile o femminile), ponendo in rilievo i bisogni delle donne, troppo a lungo ignorati in un sistema di organizzazione del lavoro. Le condizioni di salute delle lavoratrici over 55 possono essere rese precarie, o peggiorate, da fattori quali menopausa, osteoporosi, osteoartriti e cancro al seno.
Nazionalità ed etnia
Particolarmente vulnerabili sono, inoltre, i lavoratori stranieri; l’incidenza degli infortuni in Italia negli ultimi anni (rapporto tra infortuni denunciati e lavoratori assicurati) tra i lavoratori stranieri è di gran lunga superiore rispetto agli autoctoni. I motivi potrebbero essere: la mancanza di formazione e informazioni, l’impiego in settori ad alto rischio, la difficoltà di comunicazione dovuta anche a incomprensioni linguistiche, i fattori di stress connessi a precarie condizioni socio-economiche.
Reinserimento lavorativo
La promozione della salute al lavoro richiede un’attenzione continua che va dall’attivazione di misure preventive all’adozione di soluzioni che aiutino la persona al reinserimento lavorativo dopo una lunga malattia o altro impedimento. In questa direzione rientrano anche le strategie di conciliazione tra le esigenze della vita lavorativa e quelle della vita privata.
Il documento riporta, infine, 2 esempi che dimostrano la validità della promozione della salute nei luoghi di lavoro:
*Adriano Olivetti, presidente dell’omonima azienda che per prima in Italia avviò la produzione di macchine per scrivere, dal 1938 al 1960 (anno della sua morte), ha dato vita a un esempio di impresa virtuosa e fortemente radicata nel territorio, quello del Canavese. In Olivetti ci sono state delle iniziative che, ancora oggi, sarebbero di
avanguardia: consultori, prima rivolti a dipendenti e poi aperti anche alla comunità; ambulatorio pediatrico e servizi sanitari per la maternità; formazione dei dipendenti a largo raggio, non limitata al mero ambito lavorativo ma intesa anche a potenziare la sensibilità, le attitudini, le capacità e gli interessi della persona formata; asili nido per i figli dei dipendenti e gestiti con metodo Montessori; servizi sociali e colonie estive; scuole, biblioteche e mostre d’arte; e, infine, case per i lavoratori, di elevata qualità ambientale e costruttiva, gestite in modo autonomo da un Consiglio eletto da tutti i dipendenti. Nell’ area del Canavese, per scongiurare l’esodo forzato dai paesi intorno all’azienda e un eccessivo inurbamento ad Ivrea (sede dell’azienda), sono stati inoltre agevolati i trasporti pubblici e si è cercato di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio. Adriano Olivetti ha consegnato alla storia un modello
di democrazia comunitaria, dove l’impegno etico dell’imprenditore ha costituito la chiave di volta dell’intero processo di WHP aziendale, incentrato sul benessere e sull’empowerment dei lavoratori.
Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici a bassa tensione.
Il rischio elettrico riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.
Definizione di lavoro con rischio elettrico
Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.
Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi, in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:
L’Inail ha pubblicato, al riguardo,un’interessante guida “Guida Inail ” in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:
Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.
Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici
Durante l’esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:
In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:
Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:
Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).
La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).
Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.
Persone coinvolte nei lavori elettrici
Tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all’obbligo di rispettarle.
Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):
Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico
Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un’ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:
La formazione per i lavori in bassa tensione
Per la formazione in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).
Misure con valutazione del rischio semplificata
Le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).
Salute e sicurezza sul lavoro: insediato il Comitato di coordinamento nazionale
Si è insediato il 3 luglio 2018 presso il Ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Presieduto dal ministro della Salute Giulia Grillo, il Comitato, è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome, mentre l’INAIL Partecipa con funzione consultiva.
si occuperà di:
– stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
– definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
– programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
– individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Salute e sicurezza sul lavoro: insediato il Comitato di coordinamento nazionale
Si è insediato il 3 luglio 2018 presso il Ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Presieduto dal ministro della Salute Giulia Grillo, il Comitato, è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome, mentre l’INAIL Partecipa con funzione consultiva.
Si occuperà di:
– stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
– definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
– programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
– individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Cosa mangiare sul luogo di lavoro
Le malattie croniche non trasmissibili uccidono nel mondo circa 40 milioni di persone ogni anno (pari al 70% dei decessi), l’86% dei decessi in Europa; sono malattie legate a stili di vita non salutare, tra cui la scorretta alimentazione.
Partendo da tali dati, L’Inail ha pubblicato di recente una serie di schede di approfondimento sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro. Tra queste segnaliamo la scheda Alimentazione e lavoro, contenente indicazioni per la prevenzione e la buona salute in rapporto agli alimenti che quotidianamente mangiamo, nonché un’offerta mirata da parte delle mense.
Secondo un Rapporto del 2005 dell’Ufficio internazionale del lavoro, ripreso dall’Inail, un regime alimentare troppo povero o un’alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro può provocare una perdita di produttività del 20%; un’alimentazione bilanciata, adeguata e completa è sufficiente per garantire un buon livello di performance mentale e fisica.
In particolare, i fattori da considerare in una corretta dieta sono:
Contenuti
Nel dettaglio, il documento riporta alcuni dati generali sul rapporto che esiste tra un’alimentazione scorretta e alcune malattie croniche non trasmissibili, quali:
Detta, inoltre, le cinque regole fondamentali per una corretta alimentazione anche al lavoro:
Sono anche presenti:
Infine, una tabella in cui sono indicati i valori (Kcal/h) per classi di lavoro e per sesso calcolati su un’ipotetica tipologia lavorativa in un ipotetico individuo “medio”, dal peso standard (65 Kg per l’uomo e 55 Kg per la donna), di età e caratteristiche fisiche “medie”.
Link: Guida Inail
Sicurezza Alimentare “etichettatura alimenti”
Etichettatura alimenti. È in vigore dal 5 aprile 2018 l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione degli alimenti introdotto dal decreto legislativo 145/2017. Obbligo per alimenti prodotti in Italia.
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145. Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2017 e l’entrata in vigore del nuovo adempimento è stata indicata a 180 giorni da tale data.
Per effetto del provvedimento i prodotti alimentari preimballati destinati ai consumatori dovranno riportare la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione e se diverso anche quello di confezionamento; i prodotti preimballati per la fase precedente la commercializzazione finale dovranno riportare tali indicazioni sui documenti commerciali.
Le misure introdotte dal decreto si sommano a quanto già previsto sulle etichette dei prodotti dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L’indicazione in etichetta della sede di stabilimento può essere omessa solo nel caso in cui:
“a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede gia’ indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento”.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.
Autorità competente su vigilanza e sanzioni è l’ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Dall’Inail le istruzioni per la prima verifica periodica della gru su autocarro.
Ai sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i., le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di verificare lo stato di conservazione e di efficienza per la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, il dm 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro, che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:
Al riguardo l’Inail ha elaborato il documento Apparecchi di sollevamento materiali di tipo gru su autocarro, che descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento identificate nel dm 11 aprile 2011 con il termine di “gru su autocarro”.
La guida Inail, rivolta a tutti i soggetti coinvolti in materia di sicurezza (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), descrive ed illustra le principali caratteristiche costruttive; tratta poi in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica circa la prima verifica periodica, per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle gru ai fini della sicurezza.
In particolare vengono analizzati (e riportati):
Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti.
Chiude il documento un’appendice con le liste di controllo e la documentazione di riferimento.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-mobili.pdf
La De Simone Consulting s.r.l.s. in collaborazione con un Organismo autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 30/07/2012 effettua verifiche su tutte le attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per maggiori info non esitate a contattarci.
Visitate il nostro sito web http://www.desimoneconsulting.it