Consulenza Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Elaborazione DVR e DUVRI

Elaborazione D.V.R.

Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Essa è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).
La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:

    • individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
    • fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”.

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende dovranno possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda (DVR).

Tale documento dovrà anche indicare i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
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Elaborazione D.U.V.R.I.

La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l’acronimo DUVRI, a volte DVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro.

Esso è stato  introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.
l DUVRI deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei.

Esso deve essere redatto quando i soggetti non hanno obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento.  In conformità a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), ove recita:

« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)

La redazione di tale documento, quindi, è onere dell’azienda committente, sia essa pubblica o privata. Quest’ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l’attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.