Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il 15 Ottobre ha approvato il nuovo Decreto Fiscale recante le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il cosiddetto Decreto Fiscale.

Sono stati stanziati 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per strumentazioni tecnologiche destinate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, assunzioni di 1.024 nuovi ispettori ,660 carabinieri dedicati all’attività di vigilanza sul diritto del lavoro, .

Il decreto abbassa la soglia di lavoratori in nero presenti sul luogo di lavoro ai fini dell’erogazione della sospensione dell’attività imprenditoriale. .

La soglia passa dal 20 al 10 per cento la presenza di personale “in nero”, inoltre non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione della suddetta sanzione, applicabile subito a fronte di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza.

Tra le misure proposte è stato disposto il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

Riteniamo che non saranno i 1.024 ispettori del lavoro in più a risolvere la questione infortuni la chiave di svolta è nell’implementazione delle attività di prevenzione primaria, dalla rifondazione della formazione , da un confronto attivo tra organo di vigilanza territoriale (ASL) – datori di lavoro – lavoratori e loro rappresentanti, fino ad allora risultati evidenti non si vedranno e la prevenzione rimane ancora una volta solo un miraggio.

Prendiamo ad esempio una vicenda che ha colpito tutti, a cominciare proprio dal presidente del Consiglio Draghi: la morte di Luana D’Orazio, 22 anni, stritolata da un orditoio nel distretto tessile di Prato. Nella relazione del perito nominato per esaminare il macchinario si legge: le modifiche all’orditoio furono fatte per aumentare la produzione dell’8%. Ecco, le norme approvate ieri dal governo puntano su figure e sanzioni da far intervenire a morte avvenuta, invece di puntare su figure ed interventi che facciano capire ai datori di lavoro, ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai consulenti in materia, ai lavoratori stessi l’insulsaggine dell’eliminazione dei dispositivi di sicurezza per aumentare la produzione. Un otto per cento in più non vale la vita di una giovane madre. Questa è la filosofia da adottare, che però il governo ha deciso di non scegliere. Difficile che gli infortuni (e le malattie professionali, non dimentichiamole) diminuiranno con le norme di ieri.

Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 è la misura volta a sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
La misura agevolativa si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Possono accedere anche le imprese che non hanno fruito degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che l’effettiva fruizione del credito d’imposta sia subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I temi formativi che il Credito d’Imposta Formazione 4.0 supporta sono

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud e fog computing
  • Cyber security
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Interfaccia uomo macchina
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • Internet delle cose e delle macchine
  • Integrazione digitale dei processi aziendali

Le spese agevolabili sono le seguenti:

  • costo aziendale del personale dipendente impegnato in formazione per le ore o giornate effettive in attività di formazione, in qualità di discente o di docente. Tale costo è costituito dalla retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturata durante il tempo dedicato alla formazione, e delle eventuali indennità di trasferta;
  • costi di consulenza connessa al progetto di formazione;
  • se la formazione è erogata da soggetti esterni all’impresa, è ammissibile solo se commissionata a soggetti qualificati;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto).

L’intensità dell’agevolazione varia a seconda della dimensione aziendale

  • Piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di euro 300.000
  • Medie imprese: 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo di euro 250.000
  • Grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo di euro 250.000

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA

Cosa facciamo per te

Attività di supporto e affiancamento nella fase di impostazione, gestione e nella rendicontazione del progetto.
Nella fase di impostazione di un progetto il nostro supporto prevede:

  • curare l’analisi di fattibilità sulla base delle attività svolte e/o da svolgere e il dimensionamento dell’investimento formativo;
  • formalizzare il Piano Formativo, individuando aree, contenuti e modalità di formazione interna coerenti con l’agevolazione prevista;
  • definire i requisiti di eventuali canali formativi on line o e-learning necessari per l’ammissibilità dei costi, con attenzione alle azioni di verifica richieste.

Nella gestione di un progetto invece affianca le aziende per:

  • disegnare un modello di formazione interna per la trasmissione della formazione, sia che provenga da fonte esterna che da fonte interna;
  • validare il sistema di registrazione delle presenze;
  • monitorare l’avanzamento delle attività formative (ore fruite per costi orari dei dipendenti) e della documentazione necessaria:

     o    relazione illustrativa finale;

     o    registri delle presenze alle attività formative;

     o    attestazione ai lavoratori delle competenze acquisite/consolidate;

Infine, nella fase di rendicontazione del progetto si predisporrà il fascicolo di rendicontazione, che comprenderà:

  • la documentazione della formazione erogata attraverso i registri presenze, la sintesi delle ore complessivamente svolte e la documentazione contabile relativa ai costi orari dei dipendenti in formazione;
  • la relazione finale che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • il sistema di rilascio ai dipendenti che hanno partecipato alla formazione di attestato delle conoscenze e competenze acquisite e/o consolidate.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci

Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 è la misura volta a sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
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Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che l’effettiva fruizione del credito d’imposta sia subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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  • Medie imprese: 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo di euro 250.000
  • Grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo di euro 250.000

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

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La figura del preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente

E’ stato stabilito l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di appalto e subappalto i datori di lavoro delle rispettive parti hanno l’obbligo di indicare espressamente il nominativo per svolgere le funzioni di preposto. L’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Obblighi del preposto

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Formazione adeguata e specifica anche dei datori di lavoro

Diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, la formazione per i datori di lavoro, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, così come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni.

In merito all’addestramento si stabilisce che consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Modalità della Formazione

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. La pena prevista per chi si sottrae alla legge è l’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Ricordiamo che La norma non è retro attiva, e che non vi sono disposizioni precise a riguardo la formazione nei luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione

Per maggiori info non esitate a contattarci.

Il comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

E alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.

Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37.

Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.

Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Con l’entrata in vigore della L. n. 215/2021 offriamo soluzioni personalizzate per ogni realtà imprenditoriale, nello specifico ci occupiamo di progettare e supportare, con tecnici specializzati in materia di sicurezza,la persona esperta (risorsa aziendale) durante le attività di addestramento dei lavoratori sul luogo di lavoro.

“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. “

MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: 

L’ INL ricorda che la sospensione potrà scattare unicamente ove, in ragione della mansione specifica prevista per il lavoratore, lo stesso debba non solo essere formato ma anche concretamente addestrato all’utilizzo di attrezzature di lavoro ; dispositivi di protezione individuale ; di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ; al montaggio e smontaggio di ponteggi e alla semplice movimentazione manuale di carichi. Il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o di quella lavorativa viene revocato alla dimostrazione della prenotazione della formazione e il pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore. In ogni caso fino a quando il lavoratore non sarà opportunatamente formato e addestrato, non potrà svolgere le mansioni specifiche per le quali sono stati richiesti gli adempimenti. 

Per qualsiasi eventuale chiarimento non esitate a contattarci.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore da domenica 10 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio:

AREA GIALLA: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.

AREA ARANCIONE: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

AREA ROSSA: (nessuna Regione).

Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del  territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità  ovvero per motivi di salute.

E’ comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Selezioniamo docenti formatori per l’erogazione del corso:

Corso DPI di 3° Categoria – Anticaduta

Il candidato deve essere disponibile a svolgere la docenza anche il Sabato. La ricerca ha carattere d’urgenza.

Sede dei corsi Salerno e provincia.

Per candidarsi ad uno o più percorsi formativi, far pervenire il curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16.

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In merito agli adempimenti in materia di sicurezza e salute dovuti all’emergenza Coronavirus, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha delineato alcuni aspetti di supporto nelle decisioni dei datore di lavoro.

L’Istituto condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto nella fattispecie “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”.

Condizione diversa per quanto riguarda gli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

Piano di intervento per l’individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione
L’INL considerando i principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c., ritiene quanto segue:

  1. Per esigenze di natura organizzativa/gestionale provvedere alla redazione un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore.
  2. I lavoratori devono essere dotati di adeguati dpi.
  3. Il piano di intervento deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente.
  4. Le attività svolte dagli Uffici dell’amministrazione non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio da ricondursi all’uso di agenti biologici.
  5. Non è ravvisata l’esposizione deliberata né l’esposizione potenziale richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.

Il datore di lavoro: consigli ad integrazione del DVR

Il datore di lavoro, inoltre, deve garantire l’attuazione attenta e responsabile delle misure che sono state indicate sia dal MIT che dal Ministero della Salute, nella fattispecie si deve assicurare che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

L’Inl, pertanto consiglia caldamente al datore di lavoro di formalizzare l’azione con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di:

  • misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale;
  • le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
  • DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.
  • Le misure intraprese e messe in campo, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, siano raccolte in un documento di appendice del DVR. Questo a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

De Simone Consulting vi augura Buona Pasqua