Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di Carrelli elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà il 06/02/2015

il costo per singolo partecipante è di € 140,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Metodologia didattica

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo.

Attestati di abilitazione

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 02/02/2015.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347.91.79.483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Link: Programma didattico Corso per Carrellisti

L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro ha definito che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta agli operatori una specifica abilitazione sono le seguenti:
– Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompa per calcestruzzo.

Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/13, come specificato al punto 9 dell’Allegato A dello stesso, sono riconosciuti validi i corsi di formazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Pertanto, gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.

De Simone Consulting organizza corsi di formazione per i lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.

Questo, fino al 31 dicembre 2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del Del Fare a favore dei soli appalti di lavori pubblici).

Peraltro, con il 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014.

Come si ricorderà “Il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi …. e in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Fino al 2003 “l’Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell’azienda o dell’Ente appaltante, solo in caso di appalti, d’opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L’accertamento poteva, a seconda dei casi … riguardare la sola “correntezza contributiva” (ossia la regolarità dell’azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti)… oppure …”attestare la vera e propria “regolarità contributiva” (ossia verificare, nell’intera storia aziendale, l’inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità)”.

Oltre ai casi di appalto pubblico, il Durc viene richiesto per “i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell’inizio dei lavori” (Leggi: Sblocca Italia e TU edilizia).

I muratori possono essere esposti a numerosi cancerogeni occupazionali, compresa la silice cristallina e l’asbesto. In questo studio è stata analizzata la relazione tra il lavoro di muratore e l’insorgenza di cancro polmonare. I dati provengono dal progetto SYNERGY che riunisce numerosi studi caso-controllo sul tumore polmonare effettuati in diversi paesi, inclusi molti paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria), Canada, Cina (Hong Kong) e Nuova Zelanda. Obiettivo principale è la valutazione di effetti sinergici di cancerogeni occupazionali (amianto, silice cristallina, idrocarburi policiclici aromatici, composti cromo-nickel). L’Italia partecipa con studi effettuati a Torino, a Roma, in Veneto e in Lombardia. Numerosi sottoprogetti sono stati pubblicati o sono in corso. Tra le 15.608 persone che hanno avuto una diagnosi di tumore polmonare e che rappresentano i casi, 695 hanno lavorato sempre come muratori, mentre fra le 18.531 persone del gruppo di controllo i muratori erano 469. Tra gli uomini che hanno sempre svolto il lavoro di muratore la probabilità di sviluppare il tumore polmonare è superiore del 50% rispetto a chi non ha svolto questo tipo di lavoro. Questi dati tengono conto dell’abitudine al fumo, delle differenze tra i diversi centri che hanno condotto lo studio e delle occupazioni precedenti che possono aver comportato esposizione a cancerogeni certi o sospetti. Vi è inoltre una relazione evidente con la durata del lavoro. Il rischio relativo è maggiore per il carcinoma squamoso e il carcinoma a piccole cellule rispetto all’adenocarcinoma. Che cosa aggiunge di nuovo questo studio? Nel corso del loro lavoro, i muratori possono essere esposti a numerosi cancerogeni occupazionali, incluso l’asbesto e la silice cristallina. Quest’ultima, classificata come “cancerogeno certo” per l’uomo nel 1997 dall’Agenzia Internazionale sul Cancro, non è ancora stato oggetto di alcuna classificazione da parte della Comunità Europea. Finora gli studi pubblicati non avevano tenuto conto dell’intera storia lavorativa delle persone e dell’abitudine al fumo e non erano riusciti a stabilire una relazione solida tra il lavoro di muratore e l’insorgenza del tumore al polmone. Questo studio attinge i dati dalla più grande raccolta di studi caso-controllo sul tumore polmonare in cui per ogni persona è presente sia l’intera storia lavorativa sia quella relativa all’abitudine al fumo. Gli autori hanno riscontrato che il rischio di tumore polmonare aumenta in proporzione alla durata del lavoro di muratore. Come sottolinea Dario Consonni, primo autore di questo lavoro “L’associazione è plausibile vista l‘esposizione quotidiana a silice libera cristallina e (saltuaria e limitata ad alcune operazioni) ad amianto. I risultati suggeriscono la necessità di introdurre adeguate misure tecniche per ridurre le esposizioni a polveri di quarzo e di un giusto riconoscimento della natura professionale del tumore polmonare nei muratori (e in altre occupazioni del settore edilizio) da parte degli istituti assicuratori.”

Con un comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015, n. 21, è stato reso noto l’avviso «relativo al bando pubblico per  l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici  e  privati  per  azioni  aggiuntive  e funzionali  a  progetti  e  programmi  in  materia  di  riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti,  già  finanziati  in  quota parte dall’unione europea».

 

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie ammonta a € 513.475,22.

Il bando Fipit Inail finanzierà le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei che intendano realizzare progetti di innovazione tecnologica che mirano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino ad un massimo del 65% delle spese al netto dell’Iva, sostenute e documentate per la realizzazione del progetto. La richiesta di contributo non potrà essere inferiore a 1000 euro, e nel rispetto del regime de minimis, non potrà superare i 50mila euro. Per maggiori info contattateci.

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.

Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.

Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).

Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature:  a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013);   b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.

Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).

Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.

* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

 

 

In allegato presentiamo l’utile guida proposta dall’ordine degli ingegneri di Bologna in formato pdf.

 

 

 

Guida_Ruolo_responsabilita_committente

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l’aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento)*.

Nell’all. A dell’Accordo sono queste le attrezzature individuate come particolari: carrelli elevatori; piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru; macchine per il movimento terra; trattori agricoli e forestali; pompe per calcestruzzo.

Lo stesso Allegato prescrive la durata dei corsi di aggiornamento che è di 4 ore e indica gli enti di formazione (lett. B, punto 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento, punto 2. Individuazione e requisiti dei docenti).

Hanno l’obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 15 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature:  a) prima della entrata in vigore dell’Accordo (prima del 12 marzo 2013);   b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d’apprendimento.

Altra scadenza (22 marzo 2015)** per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).

Infatti, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare “il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole …è differito al 22 marzo 2015.

* “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato… Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

 

Organizziamo corsi di formazione per tutte le attrezzature individuate nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell’art. 73, c. 5 del TU 81/08.

 

Per maggiori info contattateci.