Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. E’ stata, infatti, pubblicata in forma diCircolare n. 3 del 13 febbraio 2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali. E firmato anche dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale)

Nella Circolare, che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, si indica innanzitutto che il documento è la risposta a “numerose richieste di chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

La circolare precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio e per meglio presentare le due tipologie, il documento riporta anche altre informazioni.

Dispositivi di ancoraggio che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale); si ricorda che l’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro’.  Inoltre l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’. Da questo excursus normativo consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. E dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:

– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;

– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

Per quanto riguarda la prima tipologia, tali dispositivi di ancoraggio devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

  • Sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
  • Sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

I dispositivi di ancoraggio rientranti nella seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

In conclusione, nella circolare viene precisato , “si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ok del CdM al decreto attuativo del Jobs Act: nel testo anche semplificazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro

Lavoro regolare

Nei cantieri edili verrà meno l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il decreto prevede la modifica della maxisanzione per il lavoro nero con l’introduzione degli importi sanzionatori per fasce e non legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Le violazioni accertate potranno essere sanate a condizione che si mantenga al lavoro il personale precedentemente irregolare.

Le imprese scoperte ad impiegare personale in nero non subiranno la sospensione dell’attività.

Il documento ha suscitato le proteste del sindacato Fillea Cgil. Secondo il segretario generale, Walter Schiavella, si tratta di una spinta deregolativa e di un indebolimento di controlli in un momento di assoluta emergenza.

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi ed evacuazione anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

La bozza di decreto prevede che l’Inail metta a disposizione al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Istituto attiverà sul proprio sito web un servizio che migliorerà l’acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo.

Sarà a carico dell’Inail e non del datore di lavoro anche l’invio all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Non ci sarà più l’obbligo di tenuta del registro infortuni. La misura anticipa l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Saranno snellite le procedure di designazione dei membri del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verranno inoltre ridotti i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

“Si dice comunemente che il bambino vive in un mondo adulto, progettato dagli adulti per gli adulti. Se questa affermazione è reale, deve essere anche vero che gli incidenti dei bambini sono prevedibili e prevenibili, che la loro tipologia varia sicuramente a seconda della fascia di età e dell’ambiente in cui si trovano, della struttura, dell’impianto o dell’oggetto con cui entrano in contatto e soprattutto del ruolo degli adulti a cui è affidata non solo la cura e l’educazione, ma la attenta custodia dei minori”.

La prevenzione per fasce d’età

La guida elenca sinteticamente e suddividendoli per mesi e fasi di crescita, tutti i rischi domestici nei quali possono incorrere i bambini e le maggiori misure di prevenzione. 1 mese, 3 mesi, 6, 9, quindi 12, 18 mesi, passando per i 2 e 3 anni fino ai 6.

“A 9 mesi. Si alza aggrappandosi. Si mette seduto. Prende piccoli oggetti. Lascia cadere o scaglia volontariamente giocattoli e altre cose che riesce a raggiungere. Tocca tutto. Esplora con la bocca tutto quello che gli passa a tiro. Batte le mani. Imita i suoni. Rischi principali: di caduta, di asfissia/annegamento, di ustione, di incidente a bordo dell’automobile”.

Misure di prevenzione suggerite. Fasciatoi con bordi alti, non lasciare il bimbo solo nel bagnetto, bloccare i mobili bassi con bloccaporte, usare i paraspigoli, non usare il girello, in auto usare un seggiolino adeguato.

La guida è per mamme e papà ovviamente, ma può essere utile anche a chiunque altro sia a contatto con i bambini. Nonni, ma poi baby-sitter, assistenti dell’asilo o della scuola. A tutti ricorda innanzitutto come, per la sua sicurezza, sia necessario “non trattare il bambino come un giocattolo inanimato: è capace di azioni che solo il giorno prima non era in grado di fare e che noi mai pensavamo potesse fare il giorno dopo”.

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_236_allegato.pdf

Il Quaderno “La casa e i suoi pericoli”, presentato in una nuova edizione Inail aggiornata nei contenuti e nella veste grafica, propone con un linguaggio divulgativo una sintesi dei principali interventi di primo soccorso da attuare in caso di incidenti domestici. Il manuale rappresenta uno strumento chiaro e di facile consultazione per chiunque si trovi nella circostanza di portare soccorso in occasione di un infortunio avvenuto tra le mura domestiche, nell’attesa dell’arrivo di soccorso qualificato.
Allo scopo il testo è accompagnato da numerose immagini nell’intento di poter rendere più semplice ed immediato l’apprendimento.

Scade il 1° marzo 2015, il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, a favore dei lavoratori soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2015.

Lo comunica l’Inps con un messaggio del 30 dicembre 2014 che, richiamato il DLgs 67/2011 (Accesso anticipato al pensionamento… di tale categoria di lavoratori, Nda) ricorda che il beneficio viene concesso “anche da dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici… che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole (Appositamente previste, Nda)”.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, per quelli addetti alla “linea catena” e per iconducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo possono conseguire il trattamento pensionistico se entro il 2015 maturano i requisiti di almeno 35 anni di anzianità contributiva, un’età minima di 61 anni e 3 mesi, la quota 97,3 (98,3 se lavoratori autonomi).

I requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del DM 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 della L.122/2010 (Finanziaria che ha introdotto dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia).

Per i lavoratori notturni il beneficio viene riconosciuto in riferimento ai requisiti posseduti dagli interessati a seconda del numero dei giorni lavorativi (pari o superiore a 78 all’anno, da 72 a 77 all’anno, da 64 a 71 all’anno).

La domanda del riconoscimento, conclude il messaggio dell’Inps, deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve:

  • indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio;
  • specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
  • in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.

Con il decreto del presidente del consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 (in S.O. n. 97 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, n. 299) è stato ufficialmente approvato «modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015» (cosiddetto MUD).

Il modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni da  presentare, entro il 30 aprile 2015, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI).

 

L’Inail mette a disposizione un fondo di oltre 250 milioni di euro finalizzati a finanziare a fondo perduto i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vengono finanziati:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
  • Acquisto di macchine
  • Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

 

Per maggiori info contattateci.

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di Carrelli elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà il 06/02/2015

il costo per singolo partecipante è di € 140,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Metodologia didattica

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo.

Attestati di abilitazione

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 02/02/2015.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347.91.79.483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Link: Programma didattico Corso per Carrellisti

L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro ha definito che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta agli operatori una specifica abilitazione sono le seguenti:
– Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompa per calcestruzzo.

Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/13, come specificato al punto 9 dell’Allegato A dello stesso, sono riconosciuti validi i corsi di formazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Pertanto, gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.

De Simone Consulting organizza corsi di formazione per i lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.

Questo, fino al 31 dicembre 2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del Del Fare a favore dei soli appalti di lavori pubblici).

Peraltro, con il 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014.

Come si ricorderà “Il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi …. e in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Fino al 2003 “l’Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell’azienda o dell’Ente appaltante, solo in caso di appalti, d’opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L’accertamento poteva, a seconda dei casi … riguardare la sola “correntezza contributiva” (ossia la regolarità dell’azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti)… oppure …”attestare la vera e propria “regolarità contributiva” (ossia verificare, nell’intera storia aziendale, l’inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità)”.

Oltre ai casi di appalto pubblico, il Durc viene richiesto per “i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell’inizio dei lavori” (Leggi: Sblocca Italia e TU edilizia).