La funzione del CSE è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria. La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto. Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza).
Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.
Il CSE, nel caso in cui si avvalga di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione, mantiene la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto. Si tenga inoltre presente che qualora l’incarico di CSE fosse relativo a cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, le stesse dovranno essere tenute nella necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento. Ad esempio:
a) Nel caso in cui il CSE assuma l’incarico di coordinare interventi da fronteggiare con immediatezza,attuati dal Dipartimento della protezione civile, deve tenere conto dei particolari obblighi previsti dal Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 231 del 28 novembre 2011;b) Nel caso in cui il CSE assuma l’incarico di coordinare attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche deve tenere conto dei particolare obblighi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014. Si evidenzia infine che il contenuto del testo che segue potrà eventualmente fare riferimento, a livello locale, ad ulteriori Linee Guida o Procedure di Processo o Buone Prassi, alle quali gli Ordini Provinciali intendano aderire o promuovere ad integrazione del presente documento.
Azioni
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc…). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica. Nel caso in cui il PSC e il “Fascicolo” siano stati redatti secondo i modelli standard di cui al Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute, ne verifica la congruità in relazione
agli elementi emersi nel corso del sopralluogo effettuato 2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall’allegato XVII del
D.lgs. 81 8) con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici,
ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto
dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva
al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. Nel caso in cui il/i POS sia/siano stati redatti secondo il modello standard di cui al Decreto
Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute, ne verifica la congruità in relazione
a quanto previsto dall’allegato I del medesimo decreto.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le
integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS
modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali”
previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di
competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui
parteciperanno:
1) Direzione Lavori
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare
qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali
proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto
al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più
pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi
individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE
verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e
relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico
cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4]
e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione
degli addetti al PS e dunque della gestione “diretta” del Pronto Soccorso [d.lgs.81/08 art
18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Pronto Soccorso sarà
di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla
gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle
operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in
cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc.
10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere
autonomamente agli obblighi relativi al PS
f) documentazione da tenere in cantiere (vedi allegato I).
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.
Pur se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo
strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto
dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle
indicazioni contenute nel cronoprogramma:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi; b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T),
medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense,
abbondanti nevicate, ecc.)
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei
contenuti, aggiornamento al PSC.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non
autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e
affidataria/e (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei
quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i
quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).
Questo controllo, da parte del CSE, può essere effettuato attraverso la verifica dei contenuti della tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro, prevista dall’art. 18, comma 1 lett. u), del D.lgs. 81 8 per le imprese esecutrici e
dall’art. 21, c. 1 c), per i lavoratori autonomi; la tessera, nel caso di subappalto, deve riportare anche la
relativa autorizzazione (art. 5 legge 13610).
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche
dell’opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque,
preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati,
per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze in relazione alla gravità
del rischio ed alla complessità degli interventi da eseguire. Tale attività può essere condotta anche con
l’ausilio di apposite check list.
Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale
indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventali
inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l’esito del sopralluogo in
riferimento alle azioni indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della
normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di
inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al
Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al
Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o
Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale
al Committente o al Responsabile dei Lavori (e al RUP in caso di lavori pubblici), al direttore lavori e
all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa
subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione
con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al
Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva,
previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma
1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o
al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il
verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e
all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la
consegna del documento di cui al punto 11. ALLEGATO I
Documentazione da tenere in cantiere (l’elenco potrebbe essere non esaustivo)
a) Copia Notifica Preliminare;
b) PSC, contenente planimetria di cantiere e cronoprogramma dei lavori, e fascicolo
c) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
d) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/08;
e) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello
di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08
che quella specifica, come cadute dall’alto, pontisti, ecc…) presenti in cantiere senza entrare nel
merito dei progetti formativi; il controllo dell’abilitazione e della formazione dell’operatore nel caso
di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la
documentazione relativa;
f) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;
g) Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale
(gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti
sospesi, ponteggi autosollevanti, ascensori da cantieri, etc.), ;
h) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
i) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
j) Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a
pressione presenti in cantiere;
k) Dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 rilasciata per l’impianto elettrico di cantiere e relativi
allegati; compito del CSE è verificare la presenza della suindicata documentazione senza tuttavia
entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
l) Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere alla norma di prodotto EN 60439-4 (CEI
17-13/4)
m) Verifica dell’avvenuta denuncia all’INAIL ed all’ASL/ARPA dell’impianto di messa a terra e
dell’eventuale impianto di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001
n) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
o) PI.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che
esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato
seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;
p) Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel
PiMUS);
q) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non
previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);
r) Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio
s) Notifica all’organo di vigilanza in caso di rimozione di strutture o materiali contenenti amianto
Anche l’impresa che subappalta un lavoro può essere responsabile e quindi rispondere dell’infortunio di un lavoratore, qualora si ravveda la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un infortunio mortale, con la Sentenza n. 12228/2015.
Nel caso in esame, il lavoratore dipendente di un’impresa individuale subappaltatrice, era salito sul tetto del fabbricato per la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit con la nuova copertura in alluminio. In corrispondenza del lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, precipitava al suolo perdendo la vita.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente (appaltante in questo caso) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici nei confronti del lavoratore che svolge la propria attività in appalto soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
La sentenza, richiamandosi all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 626/1994 (vigente all’epoca dei fatti), sostituito poi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che spetta al committente (in questo caso l’appaltante) promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Secondo il parere della Corte, il rischio di caduta dall’alto non può certamente considerarsi un rischio specifico, essendo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle specifiche competenze.
Pertanto, non essendo presenti sul tetto le idonee misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, viene riconosciuta la colpevolezza dell’impresa affidataria subappaltante.
Al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i lavoratori che operano in presenza di traffico su strada pubblica è obbligatoria la formazione specifica ed aggiuntiva dei lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei preposti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica di cantiere.
Il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, in vigore da 2 anni, fissa le misure operative e a tutela della sicurezza di chi svolge specifiche mansioni nel settore stradale, così come previsto dal testo unico sulla sicurezza (art. 161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008).
Il provvedimento stabilisce le regole riguardanti:
- i dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità da adottare
- le procedure operative di apposizione della segnaletica del cantiere stradale e la gestione operativa degli interventi
- la formazione specifica, obbligatoria e aggiuntiva rispetto alla formazione base del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto erano operativi da almeno 12 mesi nel settore e nelle specifiche mansioni, sono esonerati dalla frequentazione del corso base.
Resta obbligatoria la frequentazione dello specifico corso di aggiornamento (durata minima 3 ore) entro il 20 aprile 2015.
Sono aperte le iscrizione al corso.
L’Università degli studi di Perugia ha pubblicato un’interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.
Attori della sicurezza sul lavoro e loro obblighi
Il testo individua tutti gli attori della sicurezza, ossia:
- datore di lavoro
- dirigente
- preposto per la sicurezza
- addetto antincendio e primo soccorso
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- lavoratore
Per ciascuno di questi vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi previsti dalla norma.
Documenti per la gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono quindi individuati e schematizzati i documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:
- il documento di valutazione dei rischi (DVR)
- il piano di sorveglianza sanitaria
- il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature
Gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono illustrate le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare:
- come utilizzare un estintore
- come effettuare una rianimazione cardiopolmonare
- quali numeri chiamare in caso di emergenza
Sicurezza sul lavoro in caso di evento sismico
Viene illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo.
Ergonomia della postazione di lavoro
Infine vengono analizzate le questioni legate all’ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale.
Con sentenza del 7 maggio 2015 n. 19131 la Corte di Cassazione ha stabilito una continuità normativa tra il D.Lgs. 494/96 ed il D.lgs. 81/08. Infatti, secondo l’ex art. 5 del D.Lgs. 494/96 (Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili), i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono stati riprodotti nell’art. 92 del Testo unico sulla Sicurezza, che, oltre ad attribuire al coordinatore obblighi organizzativi e di coordinamento, gli attribuisce il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di “alta vigilanza”.
Nello specifico, con la suddetta sentenza , i Giudici hanno ritenuto il coordinatore responsabile della morte di un lavoratore caduto da un’ altezza di circa sette metri in un cantiere edile in assenza di misure antinfortunistiche idonee, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia.
Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti al Primo e Pronto soccorso aziendale conformemente ai contenuti minimi previsti dal D.M. 388 del 15/07/2003.
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26900/2014, interviene in merito alla responsabilità in caso di furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata per dei lavori di manutenzione.
La responsabilità è solo dell’impresa appaltatrice, per aver lasciato incustodito il ponteggio, o anche del condominio?
Secondo il parere dei giudici di Cassazione, l’impresa appaltatrice è sicuramente responsabile dei danni per negligenza ed imperizia; l’art. 2043 del Codice Civile, infatti, impone l’adozione da parte dell’impresa di adeguate misure (illuminazione, sorveglianza, etc.) atte ad evitare qualunque forma di intrusione ed impedire l’uso anomalo del ponteggio.
Tuttavia, la responsabilità ricade in solido anche sul condominio: infatti, la clausola del contratto di appalto, che impone all’impresa l’obbligo di adottare ogni misura anti-intrusione, non esonera il committente (in questo caso il condominio) dalla responsabilità verso terzi danneggiati.
Il condominio avrebbe dovuto indurre l’impresa appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato.
Richiesta DURC online, il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti interpretativi per la corretta applicazione del D.M. 30 gennaio 2015
Dopo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale del D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC” (V. art. Richiesta DURC online, da oggi diventa possibile), il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale in materia.
Richiesta DURC online, Circolare 8 giugno 2015, n. 19
La Circolare 19 dell’8 giugno 2015 illustra la disciplina della richiesta DURC online in vigore dal prossimo primo luglio, una semplificazione dell’attuale sistema degli adempimenti richiesti alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese per l’acquisizione del Documento.
Nel documento sono riepilogati e spiegati i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare correttamente per il rilascio del nuovo DURC online.
Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti in merito ai seguenti articoli del decreto:
- soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
- verifica online di regolarità contributiva
- requisiti di regolarità
- assenza di regolarità
- procedure concorsuali
- modalità della verifica
- contenuti
- cause ostative alla regolarità
Per le indicazioni più strettamente operative rimaniamo in attesa di ulteriori istruzioni da parte di INPS, INAIL e Casse edili.
L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1,Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”.
Cosicché, per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV (zona prossima, lavoro in prossimità) occorre:
- essere PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita);
- avere l’idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) nei lavori sotto tensione, in quanto si tratta di lavori elettrici.
Una persona comune, PEC: a) può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (o anche una PAV); b) non può intervenire nei lavori sotto tensione.
Tutto quanto ho premesso mi serve per informare che il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015.
La nuova edizione individua i quattro ruoli di responsabilità per la sicurezza nei lavori elettrici:
- URI, unità responsabile dell’impianto elettrico;
- RI, responsabile dell’impianto, designato alla conduzione dell’i.e;
- URL, responsabile della realizzazione del lavoro;
- PL, preposto alla conduzione del lavoro.
* L’allegato IX ( In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:
Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata).
Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua.
Sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso.
Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) D (m).
≤ 1 3 1
1 < Un ≤ 30 3,5
30 < Un ≤ 132 5
> 132 7
De Simone Consulting Srls
Via De Sanctis 12/A, Baronissi (SA)
(+39) 089 9484279
(+39) 347 9179483
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