L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71.

Il datore di lavoro provvede affinché:

  • le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  • le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  • ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente

In pratica, ogni Datore di Lavoro deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali.
L’obbligo della manutenzione è applicabile a “tutte” le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa.
Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato (ASL o Soggetti Abilitati ai sensi del Decreto Dirigenziale del 29 Settembre 2014 e D.M. 11 Aprile 2011).

LA MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo:
manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso dell’apparecchiatura al fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura.
manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …).

Gli scopi fondamentali della manutenzione sono:
– mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore;
– garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale;
– prolungare la vita utile delle attrezzature;
– prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente.

IL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI
L’obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature di fatto, impone la predisposizione di un “registro delle manutenzioni programmate”, al fine di garantire una corretta “gestione” delle attrezzature stesse nel tempo.
Inoltre, le verifiche vanno documentate perché è un obbligo di legge, come esplicitamente richiesto e previsto nell’Art 71, comma 9 – D.Lgs 81 del 2008): “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

De Simone Consulting offre come servizio:

  • in partnership con importante organismo di ispezione , la verifica della conformità delle macchine e delle attrezzature ai requisiti imposti dalla normativa vigente sulla sicurezza;
  • un supporto al Datore di Lavoro nell’individuazione degli obblighi normativi e della periodicità in tema di manutenzioni e controlli periodici di macchine, attrezzature e mezzi di sollevamento;
  • la predisposizione dei Registri di Manutenzione.

L’Anac pubblica le nuove “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi”, ai sensi dell’art. 153 del Codice Appalti

L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha pubblicato la determinazione n. 10 del  23 settembre 2015 contenente le Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Oggetto delle nuove linee guida sono le procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice, relative alla finanza di progetto (o project financing). 

La finanza di progetto è una particolare forma di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.  E’ stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla legge 415/1998 (legge Merloni-ter) e in seguito più volte modificata. Oggi la disciplina della finanza di progetto è disciplinata dall’art. 153 del Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006).

La finanza di progetto costituisce un sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l’opera e il finanziamento privato. In particolare, si tratta di un sistema che consente l’affidamento della progettazione, della realizzazione e della gestione di un’opera pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarà remunerato dai flussi di cassa derivanti dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattualmente determinato.

L’Autorità fornisce una serie di indicazioni su come procedere, partendo dalla differenza tra la finanza di progetto (PF) e i contratti di parternariato pubblico-privato (PPP).

Le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.

Ecco gli argomenti trattati dalle nuove linee guida dell’Anac:

  • Glossario
  • Premessa
  • La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto
  • La fase della programmazione
  • Lo studio di fattibilità
  • Le modalità di svolgimento della procedura a gara unica
  • Lo svolgimento della procedura a doppia gara e il diritto di prelazione
  • Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati
  • La finanza di progetto nei servizi
  • Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto

 

 

 

Clicca sul sguente link per scaricare le: Linee guida Anac sull’affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

 

Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;

verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Premessa  L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. 

 

Il comma 5  stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

 

Obiettivi Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
Destinatari lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

 

 

 

Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

 

Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

 

Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

 

 

Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

 

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it

 

 

 

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

 

A partire dal 30 giugno il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta inviando alle aziende non certificate in materia di gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) ribadendo l’obbligatorietà ed richiedendo il motivo della mancata certificazione.

“Codesta Ditta risulta essere iscritta al Registro Fgas per le attività di cui ai regolamento 303/2008, ma non essere ancora certificata. Si rappresenta, pertanto la necessità che Codesta impresa, qualora svolga attività disciplinate dai suddetti Regolamenti Europei, provveda ad acquisire la prescritta certificazione”.

La lettera del Ministero fa seguito alle dichiarazioni della Sen. Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico, del gennaio scorso che annunciavano l’avvio di una attività di controllo (v. news del 17 gennaio) ed alla nota dello stesso Ministero del 13 febbraio relativa all’avvio, poi risultato solo virtuale, dei controlli stessi.

“[…] l’iniziativa del Ministero, pur parziale ed ancora insufficiente, è comunque da considerarsi un primo passo compiuto nella direzione da noi richiesta di iniziare ad impostare un serio ed organico sistema di controlli nei confronti delle imprese non certificate che continuano ad operare nel settore degli f-gas.” Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti.

Supporto completo -> Possiamo assistervi in tutto l’iter

Certificare la propria impresa 

In concomitanza con la certificazione del proprio personale, l’impresa deve certificarsi e predisporre un Piano Della Qualità.

Come mensionato dai diversi regolamenti, la certificazione delle imprese prevede:

  • Piano Qualità – predisporre un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto.
  • Strumentazioni e procedure – l’impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti e le procedure necessarie allo svolgimento delle atttività.
  • Idoneo numero di personale certificato – l’impresa deve impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.

La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, dovranno essere effettuate due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche documentali con cadenza annuale.

Certificarsi come tecnico abilitato

Per ottenere la qualifica richiesta, il tecnico frigorista dovrà affrontare un esame costituito da una prova pratica ed una prova teorica.

Solo Odc e Odv riconosciuti da ACCREDIA (ente di accreditamento italiano – www.accredia.it) possono svolgere gli esami.

I nostri partners

Michelangelo srl è OVD ICMQ, Organismo di valutazione come da regolamenti Accredia.

La prova teorica consiste in un test con domande a risposta multipla, mentre durante la prova pratica il candidato dovrà eseguire operazioni su un impianto. Seguire un corso di formazione all’esame consigliato ma non obbligatorio.

Sentenza sezione penale Corte Cassazione n.41820/2015 che sancisce ruolo di vigilanza “alta” del CSE e non “operativa”.

Sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione (N.41820/2015) in cui sancisce che il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo:
1) l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2) l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
3) che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
4) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
5) a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza;
6) a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che – come affermato dal ricorrente – il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza “alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

Corso per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012). Il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda. Docenti Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE). Attestati di abilitazione Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 30/06/2015. Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti: Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Da sempre il cliente è stato al centro di ogni nostra scelta aziendale; ad oggi possiamo vantare un buon livello di fidealizzazione della nostra clientela;la nostra attenzione è sempre più In virtù della nuova partnership professionale, abbiamo il piacere di comunicarLe che per tutte le imprese clienti della Vs. DE SIMONE Consulting, riserveremo una importante agevolazione in merito alla consulenza assicurativa aziendale.
Infatti, in occasione del lancio promozionale del nuovo prodotto di AXA ASSICURAZIONI dedicato alle aziende, definito “Protezione Impresa“,un responsabile del gruppo assicurativo sarà lieto di visitare le realtà aziendali interessate, per conferire loro una offerta con scontistica dedicata per tutte le esigenze assicurative, al fine di concretizzare un ulteriore supporto a tutti coloro i quali sono interessati alla sicurezza della professione e alla protezione della propria azienda.

Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può provocare sull’uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (es. incendio dovuto a causa elettrica).

Tale rischio è tra le principali cause di infortunio o danno per la salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi di natura elettrica, proponiamo l’opuscolo dell’ASL Frosinone che fornisce utili informazioni sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, i danni e le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare.

Gli argomenti trattati sono:

  • infortuni da elettrocuzione
  • pericolosità della corrente elettrica
  • pericolosità della differenza di potenziale
  • indicazione per il primo soccorso
  • rischi di natura elettrica
  • valutazione dei rischi
  • misure di prevenzione e protezione
  • buone pratiche comportamentali
  • obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08

 

http://download.acca.it/BibLus-net/Sicurezza/ASL_FR_opuscolo_Rischio_elettrico.pdf

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting, organizza un corso di formazione per addetti al montaggio/trasformazione e smontaggio di ponteggi.

Il corso inizierà il 23/10/2015

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Contenuti del corso:
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle tre tipologie di ponteggio: tubo e giunto (PTG), telaio prefabbricato (PTP) e montanti e traversi prefabbricati (PMTP – multidirezionale), ancoraggi, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) – 3° categoria, gestione dell’emergenze e salvataggio, esercitazioni di montaggio smontaggio e trasformazioni delle tre tipologie di ponteggio.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo.

Attestati di abilitazione secondo quanto previsto dall’art. 136 comma 6 e 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si rilascerà l’attestato di abilitazione solo nel caso che si superi positivamente la verifica intermedia e la prova pratica unitamente ad una presenza pari al 90% del monte ore.

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347.91.79.483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali ha approvato i modelli unici per l’edilizia CIL e CILA per Comunicazione Inizio Lavori e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Le Regioni avevano tempo fino al 16 marzo per adeguare i moduli unificati CIL e CILA.
In questo articolo vediamo innanzitutto quando vanno utilizzati i modelli CIL e CILA e qual è la situazione regione per regione e quali sono quelle che hanno deliberato, mettendosi in regola con le prescrizioni normative.

Il lettore potrà scaricare i modelli CIL, CILA, SCIA e Permesso di costruire (se disponibili) per la regione (o città) di proprio interesse.

Quando usare CIL e CILA

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

  • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
  • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
  • realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
  • realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

  • interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
  • interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.