Per tutte le imprese interessate proponiamo:

  • check-up aziendale in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, 
  • inserimento ed inoltro gratuito della domanda di finanziamento.

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’ Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’ Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’ Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali.

Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’ Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online.

La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’ Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’ Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

Si precisa che l’adozione di un modello organizzativo permette di ottenere lo sconto INAIL per prevenzione

Che cos’è lo sconto per prevenzione? L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve. L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno         riduzione

fino a 10                          28%
da 11 a 50                       18%
da 51 a 200                     10%
oltre 200                           5%

Per qualsiasi eventuale chiarimento e/o approfondimento sono a vostra completa disposizione

La responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore a causa di condotta negligente e imprudente: se lo stesso non è stato formato sui rischi specifici, l’infortunio può essere considerato conseguenza diretta della mancata formazione.

 

Un insegnamento quello che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione che mette in chiara evidenza l’importanza della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro da impartire ai lavoratori dipendenti ed a quelli ad essi equiparati. Il datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, ha infatti precisato la suprema Corte, dell’infortunio occorso ad un lavoratore anche se questi, nell’espletamento delle proprie mansioni, ha posto in esserecondotte negligenti ed imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Nel caso sottoposto in questa circostanza all’esame della Corte di Cassazione il lavoratore era rimasto mortalmente infortunato in quanto schiacciato fra la motrice ed il rimorchio di un mezzo di trasporto mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio delle due parti del veicolo non rispettando così quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere.

 

Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha assolto con formula piena l’amministratore delegato di una società mentre ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale al responsabile del deposito dello stabilimento gestito dalla società stessa per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente. Ai due imputati era stato addebitato di avere cagionata la morte del lavoratore per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare gli imputati erano stati accusati di non avere valutato, tra gli altri, il rischio cui è stato esposto il lavoratore il quale, addetto a mansioni di autotrasportatore, provvedeva al periodico prelievo di rottami in vetro presso lo stabilimento. Il lavoratore nel giorno dell’infortunio si era venuto a trovare nella necessità di sganciare l’autocarro dal rimorchio per l’impossibilità di accedere al punto di prelievo con l’intero veicolo, data la ridotta dimensione del tratto di strada antistante. Nel documento di valutazione rischi elaborato dall’azienda mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo quale la individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza e mancava altresì l’indicazione delle modalità operative da adottare. Il lavoratore inoltre non era stato adeguatamente informato sui rischi specifici a cui era esposto in relazione all’attività svolta, con particolare riferimento al rischio presente durante le operazioni di sganciamento e successivo riaggancio tra autotreno e rimorchio e, dunque, sulle misure di sicurezza del caso e non gli era stata assicurata, altresì, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, avuto riguardo alle proprie mansioni, con particolare riferimento allo operazioni in svolgimento.
Con tali condotte omissive gli imputati non avevano impedito il decesso del lavoratore il quale era rimasto schiacciato tra la motrice ed il rimorchio all’atto di riagganciarli. In particolare il lavoratore aveva effettuata detta operazione senza che fossero state individuate e successivamente impartite al medesimo, mediante idonea informazione sul rischio e formazione lavorativa, le misure di sicurezza da seguire, che avrebbero imposto l’esecuzione dell’operazione a rimorchio fermo, previo allineamento del timone alla campana della motrice (anche avvalendosi di attrezzi occasionali) ed avvicinando l’autocarro al rimorchio mediante manovra di retromarcia. In assenza delle dovute prescrizioni, invece, il lavoratore aveva eseguito l’operazione posizionandosi tra i due mezzi e sfrenando il rimorchio, che si trovava in pendenza, in modo da farlo avvicinare all’autocarro, mentre con le mani allineava il timone del rimorchio alla campana dell’autocarro, per farli incastrare. Non essendo però riuscito nell’intento, rimaneva schiacciato dal rimorchio, riversatosi sulla motrice per effetto del mancato incastro del timone (infilatosi viceversa sotto la campana dell’autocarro), con conseguente immediato decesso.
La Corte di merito ha osservato che nessuna responsabilità poteva gravare sull’amministratore delegato il quale aveva conferito al responsabilità del deposito una delega antinfortunistica scritta e firmata dalle parti, esaustiva e con attribuzione di pieni poteri di programmazione, organizzazione e gestione. Con riferimento invece all’altro imputato la Corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta della vittima non era stato un fatto imprevedibile ed abnorme, in quanto aveva svolto un’attività che rientrava nelle sue mansioni, da solo, senza ausilio di altro collega e senza che gli fosse stata data alcuna formazione ed informazione sui rischi specifici e sulla corretta manovra da svolgere. La violazione delle norme di prevenzione, che aveva determinato il concretizzarsi dell’evento, ha fatto notare la Corte di Appello, era stata determinata dalle omissioni dell’imputato che, in ragione della delega ricevuta, era il primo garante della sicurezza dei lavoratori in azienda per cui, sulla base di tali considerazioni, la sentenza di condanna di primo grado è stata confermata, sebbene con una pena ridotta a sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. Invero, secondo il ricorrente, l’evento verificatosi era del tutto imprevedibile, in quanto inaspettato era che il lavoratore disattivasse l’impianto frenate del rimorchio, onde consentire per gravità, il suo avvicinamento alla motrice. Inoltre in relazione alle operazioni di sganciamento e riaggancio, le norme I.S.P.E.S.L. prendevano in considerazione il rischio di schiacciamento degli arti, ma non consideravano assolutamente la possibilità di un incidente mortale per cui se tale rischio non era prevedibile per gli Enti deputati alla sicurezza sul lavoro certamente non potevano esserlo per l’imputato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha rigettato. La stessa ha sostenuto in premessa che “in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Pertanto, il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta. Ne consegue che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati, non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore”. La circostanza inoltre che le norme ISPELS non prendessero in considerazione il rischio morte non è stato ritenuto rilevante da parte della Sez. IV, considerato peraltro che in ogni caso era stata presa in considerazione la possibilità dello schiacciamento.
All’imputato, ha precisato inoltre la suprema Corte, è stato mosso anche un addebito di colpa generica. Tenuto conto, infatti, che la manovra di sgancio ed aggancio del rimorchio era di routine, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il relativo rischio di infortunio fosse prevedibile ed evitabile con l’adozione di adeguate disposizioni di sicurezza. Pertanto, considerato che tale rischio non era stato preso in considerazione adeguatamente nel relativo documento di valutazione, tale omissione ha determinato il concretizzarsi dell’evento che le cautele dovute miravano ad evitare.
La responsabilità dell’imputato, secondo la Sez. IV, era a lui anche da attribuire per la violazione di specifiche norme di sicurezza e, quindi, a titolo di colpa specifica. Infatti al lavoratore, come esposto in sentenza, non è stata fornita una adeguata formazione ed informazione. In tali casi, ha così concluso la suprema Corte, “la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed sui suoi delegati”.

INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA

 

 PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2015

 

(Fonte: elaborazione su dati INAIL – Open Data)

 

  INFORTUNI DENUNCIATI

 

 ITALIA: 632.665

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 658.514 à -3,92%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 490.589

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 508.969 à -3,61%

 

  • AGRICOLTURA: 37.456

à rispetto al periodo gennaio-novembre 2014 in cui erano 38.612 à -2,99%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 104.620

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 110.933 à -5,69%

 

 INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI

 

  • ITALIA: 1.172

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 1.009 à +16,15%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 981

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 832 à +17,90%

 

  • AGRICOLTURA: 153

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 150 à +2,00%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 38

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 27 à +40,74%

  

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE

  

  • ITALIA: 58.998

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014  in cui erano 57.485 à +2,63%

 

  • INDUSTRIA E SERVIZI: 45.945

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 45.597 à +0,76%

 

  • AGRICOLTURA: 12.251

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 11.128 à +10,09%

 

  • PER CONTO DELLO STATO: 802

à rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 760 à +5,52%

 

Di seguito vi riporto quanto citava la  Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro del 2010 proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene.

Lo slogan della campagna si soffermava sull’ importanza che il mondo degli affetti riveste per ciascuno di noi, sottolineando indirettamente quanto la prevenzione e l’attenzione che investiamo ogni giorno sul luogo di lavoro siano determinanti per non metterlo a repentaglio. Lo spot, in particolare, descriveva con immagini di vita quotidiana il rientro a casa dopo il lavoro, mettendo in risalto il clima di affetto e accoglienza che tale momento rappresenta. Il mio invito è ha credere fermamente nella sicurezza come un investimento e non come un costo, questa è l’unica strada percorribile a far sì che questi momenti non si trasformino solo in ricordi, alludendo alla tragedia di un eventuale incidente sul lavoro. Il calore dei sentimenti contrapposto alla freddezza della loro brusca interruzione rappresenta un invito cogente al senso di responsabilità di ognuno di noi.

Formazione, informazione ed addestramento sono gli unici strumenti a nostra disposizione.

Il TU 81/08, art. 96, stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti… redigono il piano operativo di sicurezza “ e però precisa che ciò “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature”. In questo secondo caso si applica l’art. 26 dello stesso TU sicurezza lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Sulla diversa applicazione normativa, fa chiarezza la nota del Ministero del lavoro del 16 febbraio, n. 2597, che per una più completa disanima richiama anche l’obbligo di redazione del Duvri che non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.

Letti insieme i due articoli 26 e 96 del TU, si desume, osserva la nota ministeriale, “che le imprese che effettuano una mera fornitura di materiali o attrezzature sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del Pos… sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del Duvri”. Anche se restano fermi per le aziende interessate “gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice”*.

Sulle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore, informa il Ministero, “hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96 e quindi esonerare le imprese dalla redazione del Pos”

Ed ecco la risposta della nota del 16 febbraio. “Per risolvere la questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per lafornitura in cantiere, approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011**.

Nella Circolare si danno precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. E allora in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Ancora la nota del Ministero. “Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature”, è quindi necessario che si verifichi se si tratta di una mera fornitura (niente obbligo di Pos o Duvri) oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (qui il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Conclusione. Per la procedura per la fornitura di calcestruzzo si deve dare applicazione all’ art. 26, c. 2 del TU; nel caso di fornitura e posa in opera si dovrà verificare la presenza sia del Pos che l’analisi dei rischi interferenti nel Psc o nel Duvri.

* Art. 26, c. 2, del TU 81/08.
** Fornisce indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” e alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.

 

 

Circolare Ministero del Lavoro

Nuovo Presentazione di Microsoft Office PowerPoint

ll POS (Piano Operativo di Sicurezza) non può essere rinviato in caso di costituzione di una nuova impresa. Lo ha chiarito il Ministero in risposta ad un interpello.

 

Federcoordinatori ha inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del dlgs 81/2008, un quesito in merito alle modalità con cui deve essere redatto il POS, anche in considerazione delle agevolazioni previste dall’art. 28 comma 3-bis del Dlgs.81/2008 per l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

In particolare, visto che il testo unico consente il differimento della redazione del DVR a 90 giorni dall’inizio dell’attività, si chiede se possa differire anche la trasmissione del POS.

La Commissione Interpelli chiarisce che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008 (possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività) non è applicabile al POS per 2 motivi:

  1. non è espressamente previsto dalla legge
  2. la sua mancata redazione prima dell’inizio dei lavori impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), assicurandone la coerenza con quest’ultimo (art. 92, co 1, lett. b), dlgs 81/2008)

La Commissione, inoltre, chiarisce che in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare immediata evidenza dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Siamo lieti di comunicarvi che da oggi 23/05/2016 lo studio tecnico De Simone Consulting si è trasferito nella nuova sede di Via De Sanctis 12/A

in Baronissi ( nei pressi dell’uscita autostradale Baronissi Sud).

 

 

Corso per addetti all’uso di gru su autocarro

Il Dott. Antonio De Simone consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza un corso di formazione per addetti all’uso di gru su autocarro (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda. Docenti Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle gru su autocarro. Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti: Dott. Antonio De Simone – cell. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Nuovo Durc, basta un click.

Oggi 1° luglio è il giorno in cui andrà online il nuovo sistema per la semplificazione degli adempimenti in merito al Documento unico di regolarità contributiva. Dopo aver parlato ieri delle istruzioni necessarie contenute nelle circolari Inail e Inps, segnaliamo ora la campagna di comunicazione lanciata dal Ministero del Lavoro il 28 giugno.

 

Da oggi ottenere il Durc è più facile e veloce. Da oggi alle imprese basterà un click per avere in tempo reale la certificazione di regolarità contributiva. “Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo Durc in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un Durc ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet”.

Quali i vantaggi? Semplificazione, dematerializzazione, velocità dei tempi di gestione degli appalti, velocità della pratica.

Pratica che “nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato”.