Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per addetti al Primo e Pronto soccorso aziendale conformemente ai contenuti minimi previsti dal D.M. 388 del 15/07/2003.

Il costo per singolo partecipante è di € 150,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico; verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. Il corso sarà tenuto da personale medico  con pluriennale esperienza nella formazione. Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato conforme  a quanto previsto dall’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

 Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il giorno 21/10/2017.

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone – mob. 347/9179483 oppure mail: info@desimoneconsulting.it

Notifica preliminare Asl: cos’è, quando occorre trasmetterla, quali sono i contenuti e perché conservarla. L’approfondimento con tutto ciò che occorre sapere e il modello da utilizzare

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.

In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.

Quando è necessaria la notifica preliminare Asl

La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:

  1. è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione
  2. all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.

Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza

L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Invio e conservazione della notifica preliminare Asl

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.

In alcune Regioni è obbligatorio l’inoltro telematico e l’utilizzo della della firma digitale.

Come previsto dall’art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.

Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl.

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

 

Per maggiori informazioni sulle procedure previste da Bando ISI 2015 non esitate a contattarci.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede,l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’ utilizzo del mezzo privato;
La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’ assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che
non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio,un guasto meccanico);
• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili(ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci,
dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione
alla guida da parte del conducente.

Il rischio a cui sono sottoposti i lavoratori che operano nelle attività di scavo è elevatissimo: al fine di prevenire il rischio, nei cantieri temporanei e mobili si utilizzano particolari sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.

Si tratta, generalmente, di dispositivi di protezione collettiva che proteggono il lavoratore che lavora all’interno dello scavo dal rischio di seppellimento.

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto si distinguono in:

  1. Sistemi realizzati in cantiere:
    • sistemi realizzati totalmente in legno
    • sistemi realizzati con puntoni in metallo
  2. Sistemi realizzati con componenti prefabbricati:
    • sistemi realizzati mediante blindaggi
    • sistemi realizzati mediante palancole

In questo articolo proponiamo il quaderno tecnico dell’Inail “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto“.

La pubblicazione, utile a tutti gli operatori impegnati nelle opere di scavo a cielo aperto, ha lo scopo di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori ed individuare le opportune misure di prevenzione contro gli infortuni gravi e mortali che possono avvenire durante i lavori.

Il documento è così strutturato:

  • Documentazione di riferimento
  • Cosa sono i sistemi di protezione degli scavi
  • Destinazione d’uso
  • Tipologia di sistemi di protezione degli scavi
  • Marcatura
  • Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
  • Indicazioni essenziali di manutenzione
  • Riferimenti nel D.Lgs 81/2008

Nella parte finale è presente anche una FAQ con le risposte alle domande più frequenti sui sistemi di protezione dagli scavi.

 

 

Consulta la Guida Inail

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 22 settembre 2016, rappresenta la seconda norma tecnica verticale (capitolo V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994,  al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.5.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Nella sezione V.5.2 le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate sia in base al numero di posti letto p

Classificazione dell’attività Posti letto
PA 25 < p <= 50
PB 50 < p <= 100
PC 100 < p <= 500
PD 500 < p <= 1000
PE P > 1000

sia in base alla massima quota dei piani  h

Classificazione dell’attività Quota piani
HA h < 12 m
HB 12 m < h < 24 m
HC 24 m < h < 32 m
HD 32 m < h < 54 m
HE h > 54 m

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia di locali
TA Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale)
TB Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio
TC Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata
TM Depositi o archivi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2
TO Locali con affollamento > 100 persone
TK Locali con carico di incendi specifico qf > 1200 Mj/m2
TT Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ Altri spazi
Con almeno le aree TK e TZ classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti Classificazione dell’attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.5.4.3 , nella tabella V.5-2,  descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.

Ulteriori indicazioni specifiche per le attività ricettive turistico – alberghiere sono riportate nelle sezioni V.5.4.6 – Controllo dell’incendio, V.5.4.7 Rivelazione ed allarme e V.5.5 Vani degli ascensori, se presenti.

Nella sezione V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 sono indicate le misure antincendio da adottare per le aree TB e TC, dove si applicano i livelli di prestazione indicati nella seguente tabella:

Misura antincendio Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1) I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3) I
Esodo (Capitolo S.4) I
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) [3]
Controllo dell’Incendio (Capitolo S.6) II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) I
Controllo dei fumi e calore (Capitolo S.8) I
Operatività antincendio (Capitolo S.9) II
 
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 66 Attività ricettive turistico – alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016.
In fase di inserimento di una nuova attività alberghi è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 9 aprile 1994 e seguenti, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l’importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell’11 gennaio 2016.

PARAPETTI DI TRATTENUTA E INDICAZIONE NEI PIANI DI SICUREZZA (PSC e POS)

Nei lavori edili in cui è prevista la redazione del PSC, la scelta degli apprestamenti più idonei da utilizzarsi per la riduzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, deve essere effettuata dal CSP tenendo conto delle specifiche condizioni di cantiere.
Tra i possibili apprestamenti per la protezione dalla caduta di persone dall’alto sono permesse come opere i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Nel piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato XV, è previsto di riportare da una parte “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza […]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative […]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La scelta dell’apprestamento più idoneo a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalle caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività che si andrà a svolgere. L’analisi della situazione lavorativa, dovrà essere affrontare nel rispetto delle indicazioni previsti dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008:

  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

Nella valutazione dei rischi andranno necessariamente presi in esame almeno i seguenti punti:

  • Tipologia e durata del lavoro da svolgere
  • Inclinazione della copertura
  • Tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta…)
  • Altezza di caduta massima
  • Carichi massimi di impatto di un corpo in fase di scivolamento/caduta (carichi dinamici)
  • Traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato

INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E CARATTERISTICHE

La scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
La norma tecnica UNI EN 13374:2004 costituisce il riferimento per i sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all’uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.

L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.

La UNI EN 13374 suggerisce la classe di parapetto da utilizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze di caduta Hf. Conoscere le tre classi permette di scegliere il modello giusto per la tipologia di lavori da svolgere in cantiere:

Tipologia di parapetto Requisiti di sicurezza
Classe A Resiste solo a carichi statici, pertanto può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°. Deve resistere a sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco. Deve resistere a trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione.
Classe B Resiste a forze dinamiche di debole intensità, può essere utilizzato fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata.
Classe C Resiste a forze dinamiche di notevole intensità, può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di caduta; – fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri. Deve resistere a trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie  FORTEMENTE inclinata.

La scelta del tipo di parapetto deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:

  • tipo di intervento da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione);
  • inclinazione della superficie di lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
  • tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
  • altezza di caduta del lavoratore.

Tabella riassuntiva

Tabella riassuntiva

La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).
L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.

Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale1 (superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio.
L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.

classe A - classe B - classe C

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI MONTATORI E DEL PREPOSTO

Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali. L’attestazione dell’avvenuta formazione e addestramento deve essere indicata nel POS è trasmessa al CSE.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.
L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto essa rappresenta l’attrezzatura da privilegiare.
Pertanto nel PSC il CSP dovrà indicare il costo del noleggio della piattaforma mobile di lavoro come costo della sicurezza.
L’uso dei DPI anticaduta, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è possibile se sono garantite le seguenti condizioni:

  • accesso sicuro in quota; per quanto riguarda le coperture, l’accesso in quota dovrebbe essere possibile, ad esempio, da un ponteggio fisso dotato di scale o da un lucernario considerata anche la necessità di evacuare agevolmente i lavoratori in caso di emergenza;
  • possibilità di applicare, i punti di ancoraggio rispondenti alla norma tecnica UNI EN 795 ai quali collegare il sistema di trattenuta/anticaduta, tenuto conto della necessaria resistenza del supporto su cui devono essere installati;
  • possibilità di far giungere in sicurezza il materiale necessario alla costruzione e rimozione del parapetto;
  • possibilità di soccorrere rapidamente l’eventuale lavoratore caduto;

Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.
Il CSE al termine del montaggio deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice un’attestazione sul corretto montaggio.
Le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, devono essere scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.
Le Linee Guida ISPESL, escludono come materiali di supporto quali strutture in muratura o laterocemento.
Tuttavia alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto, consentono l’utilizzo su solai in laterocemento.
Nei casi di strutture non contemplate nel manuale di istruzioni fornito dal produttore del parapetto si rende necessaria la verifica preliminare della struttura di ancoraggio.
Per conseguire una adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione tecnica disponibile, su una accurata ispezione visiva, su verifiche in sito (martellatura sui punti critici per individuare cedimenti, vuoti, distacchi di materiale oppure ancora prove di infissione ed estrazione del tassello su un campione del supporto, ecc..).
Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, è necessario acquisire la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.
In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade principalmente sul CSP/CSE e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.
Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza osservare la norma tecnica UNI EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.
Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

CONTROLLI DEL PARAPETTO

Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.
Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.
Il controllo e la verifica deve essere effettuata dopo il montaggio, durante l’uso e periodicamente come indicato nel tabella sotto riportata.

Tipo di ispezione Cosa verificare
Ispezione prima dell’uso e dopo lo smontaggio Tutti i componenti
Ispezione durante l’uso Ancoraggi, montanti ed elementi orizzontali
Ispezione periodica Ancoraggi
Ispezione dopo il montaggio e dopo la rimessa in esercizio Tutti i componenti

L’esecuzione di suddette verifiche deve essere documentata e conservata in cantiere a cura degli organi di vigilanza e del CSE.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.14 del 19-1-2016), il comunicato INAIL che annuncia il lancio dell’Avviso pubblico INAIL per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

Il bando Inail pubblicato nella Gazzetta Ufficiale mette a disposizione 14.589.896 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Previsti sei ambiti di intervento. I fondi, trasferiti all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono frazionati in misura paritaria su sei diversi ambiti di intervento, che spaziano dalla formazione finalizzata all’adozione di modelli organizzativi a quella sugli aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle differenze di genere. Saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni – una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole – che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza professionale o di insegnamento, di durata almeno triennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Destinatari della campagna di formazione sono:

–       i datori di lavoro,

  • i lavoratori, compresi quelli stagionali,
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst) delle piccole, medie e micro imprese,
  • i piccoli imprenditori,

mentre i soggetti attuatori previsti dal bando sono:

–       le organizzazioni sindacali e datoriali,

–       gli organismi paritetici,

–       le università,

–       il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

–       gli ordini e collegi professionali per i propri iscritti,

–       gli enti di patronato

–       i soggetti formatori accreditati, che potranno presentare la domanda di finanziamento,

Coperto il 100% delle spese. 

Il finanziamento erogabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 200mila e un massimo di 800mila euro, copre il totale dei costi ammissibili sostenuti per la sua realizzazione e rispetta condizioni e limitazioni della normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

Ogni iniziativa di formazione dovrà essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione.

 

Bando INAIL

 

Tutte le imprese interessate possono contattarci allo 089.953362.

 

Per tutte le imprese interessate proponiamo l’inoltro gratuito della domanda di finanziamento.

 

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento. Novità di questa sesta edizione – che porta a oltre 1,2 miliardi l’ammontare totale stanziato dal 2010 – l’introduzione di uno specifico asse di contributi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Col bando Isi 2015 l’Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul portale dell’Inail.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130 mila euro. Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – come già sottolineato – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Trasparenza nelle procedure: gli elenchi di tutte le domande disponibili online. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.