Infortunio mortale sul lavoro: la Cassazione esclude la responsabilità del committente in caso di conferimento dell’incarico ad un’impresa appaltarice e di nomina del coordinatore della sicurezza

Nessuna condanna per il committente se conferisce l’incarico per la realizzazione dei lavori ad un’altra impresa, assicurando la sua totaleestraneità al compimento dell’opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice.

Infortunio mortale sul lavoro, il fatto

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

  1. i lavori per la realizzazione opere di muratura
  2. i lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura

Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, accertata l’assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

  • il committente, quale amministratore unico della società committente dei lavori
  • il direttore tecnico dei lavori, ossia l’amministratore della società appaltatrice dei lavori
  • il direttore di fatto dei lavori per la società cui erano state subappaltate le opere

In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

  • vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura
  • verificare l’idoneità tecnica di tale società e l’adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto
  •  coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 dlgs 81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza
  • provvedere affinché, durante l’intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate

Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 dlgs 81/2008, 2087 cc:

  • ometteva di provvedere affinché, durante l’intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto
  • disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice.

Confermava nel resto l’impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016

La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto.

642mila denunce di infortunio nel 2016, +0,66% rispetto al 2015, 419mila infortuni riconosciuti, di questi il 19% avvenuto con mezzo di trasporto o in itinere. 1.104 denunce con esito mortale, 618 sul lavoro di questi 332 fuori dall’azienda. Casi mortali scesi del 12,7% rispetto al 2015. È stata presentata questa mattina dall’Inail a Montecitorio la Relazione annuale 2016. Infortuni sul lavoro malattie professionali, vigilanza e finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infortuni e malattie professionali

Pari a 11 milioni sono state le giornate di inabilità derivate dagli infortuni sul lavoro, media di 84 giorni per infortuni che hanno causato menomazioni, 21 giorni senza menomazione.

60.260 sono state le malattie professionali denunciate all’Inail, circa 1.300 in più rispetto al 2015, +30% sul 2012. Riconosciute il 33%, ovvero 16.557, il 4% è in istruttoria. 45mila le persone che hanno denunciato malattia professionale, il 37% con causa riconosciuta.

Per quanto riguarda il tipo di malattia denunciata: 64% sistema osteomuscolare, 14% sistema nervoso, 9% orecchio e apofisi mastoide, 4% tumori. 1.416 le malattie asbesto correlate riconosciute. 1.297 i lavoratori deceduti dopo malattia professionale riconosciuta, 375 di questi per silicosi/asbestosi.

Rapporti assicurativi vigilanza

3 milioni 760mila le posizioni assicurative territoriali censite nel 2016, 754 mila rendite al 31 dicembre 2016, 17 mila per inabilità di nuova costituzione. 20.876 le aziende controllate, di queste l’87,6% irregolare. Il 73% dei controlli è stato effettuato nel terziario, il 23% nell’industria. 57.790 lavoratori regolarizzati, di questi 5.007 in nero.

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva pubblica i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al III trimestre 2016 (per la precisione, al 22 settembre 2016, per ragioni tecniche connesse alla funzionalità dei sistemi informatici di rilevazione e monitoraggio).

L’esito dei controlli svolti evidenzia il conseguimento di risultati che, confrontati con quelli dei primi tre trimestri dell’anno precedente, appaiono ancora più significativi in quanto riferiti ad un arco temporale limitato alla data sopra indicata, confermando la realizzazione di un costante ruolo di presidio del territorio nazionale, nonché la perdurante incisività dell’azione di vigilanza.

Nel periodo considerato, il personale ispettivo ha effettuato 103.348 accessi presso le aziende, a cui vanno aggiunti 5.104 accertamenti in materia di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di Contratti di solidarietà e di patronati.

Gli accertamenti ispettivi già definiti al 22 settembre, 94.025, hanno portato alla contestazione di illeciti nei confronti di 57.307 aziende con un tasso di irregolarità complessivo pari a circa il 61%, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno, con un aumento di circa 1,5 punti percentuali.

L’alto tasso di irregolarità riscontrato tra le aziende ispezionate conferma il continuo miglioramento della delicata fase di pianificazione dell’azione ispettiva, orientata in senso “qualitativo” in quanto mirata ad obiettivi preventivamente e accuratamente selezionati e caratterizzati da fenomeni patologici particolarmente rilevanti ai fini ispettivi.

Nello specifico, in occasione dei controlli sono stati trovati 30.416 lavoratori occupati “in nero” dato in aumento di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sono stati inoltre adottati provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di 5.483 aziende a causa dell’impiego di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento della visita ispettiva, con una leggera contrazione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (n. 5.658 sospensioni adottate).

Nel periodo di riferimento sono stati accertati fenomeni di esternalizzazione irregolare dei processi produttivi nei confronti di 8.962 lavoratori con un considerevole incremento, pari a +86%, rispetto ai dati rilevati nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell’anno precedente.

Altre significative irregolarità riscontrate hanno inoltre riguardato la riqualificazione di numerosi rapporti di lavoro fittizi di fatto consistenti in veri e propri rapporti di lavoro subordinato (5.601), dato anch’esso in aumento (+ 4%) rispetto a quello rilevato nei primi tre trimestri del 2015.

Inoltre, sono state contestate numerose violazioni in materia di:

  • tutela delle lavoratrici madri e pari opportunità uomo donna (598), dato in flessione rispetto a quello rilevato al 30 settembre 2015 (789);
  • orario di lavoro (9.478), con un consistente aumento (circa +45%), rispetto ai primi tre trimestri dell’anno 2015;
  • salute e sicurezza sul lavoro (19.990 illeciti di natura prevenzionistica, dato sostanzialmente in linea con le irregolarità registrate al 30 settembre dell’anno precedente).

Si evidenzia, infine, il sensibile incremento delle irregolarità, di natura penale, relative all’impiego di 1.124 lavoratori extracomunitari clandestini, a fronte di 1.081 lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno rilevati nei primi tre trimestre dell’anno 2015.

Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato i dati ufficiali inerenti al numero degli appalti nei Comuni Italiani. Lo studio elaborato attesta  che nel terzo trimestre dell’anno in corso  vi è stato un  calo degli investimenti dei Comuni in lavori pubblici. Viene quindi evidenziato che, complessivamente, nei primi nove mesi del 2016, il calo delle procedure è stato del 6,7%. La causa principale è stata negli anni scorsi, come noto, il Patto di stabilità interna degli enti locali, che ha finito soprattutto per frenare gli investimenti, piuttosto che la spesa corrente inefficiente.
Nonostante il superamento del Patto di stabilità (legge di bilancio 2016) e la possibilità per i Comuni di poter utilizzare il Fondo pluriennale vincolato (spendere negli esercizi successivi un impegno di spesa di un certo anno), il dato complessivo del periodo è di 5,862 miliardi, e la situazione è dovuta alle incertezze derivanti dall’utilizzo delle risorse e dalle nuove regole del codice 50/2016.

Oneri sicurezza aziendale: il Tar Molise ribadisce l’obbligo di indicazione nell’offerta economica, come previsto dal nuovo Codice appalti, pena l’esclusione dalla gara

Una società veniva esclusa da una gara (contratto di servizi) indetta dal Comune, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica.

La società presentava ricorso al Tar Molise, adducendo che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non era richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.

Oneri sicurezza aziendale, la sentenza del Tar del Molise

Il Tar del Molise con la sentenza n.513 del 9 dicembre del 2016 si esprime sul ricorso presentato dalla Società.

Viene innanzitutto evidenziata la tempistica del disciplinare di gara: la pubblicazione del bando risale al primo luglio 2016. La gara rientra dunque pacificamente nel campo di applicazione del dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del nuovo Codice, si prevede che:

nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Come sentenziato in un recente caso analogo, tale disposizione rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere già in sede di predisposizione dell’offerta economica, per garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti. In questo modo si evita che l’offerta possa essere modificata successivamente nelle sue componenti di costo.

Inoltre nel disciplinare di gara viene specificato che si tratta di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dlgs 50/2016.

Nel caso in esame la società omette di compilare un documento obbligatorio: il fac simile precompilato e non modificabile. Tale documento è relativo all’offerta economica che prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza.

Per il rispetto del principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, è prevista l’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata indicazione, dunque, la sanzione prevista è l’esclusione dalla gara.

Pertanto il Tar del Molise rigetta il ricorso e conferma l’esclusione della società dalla gara.

Edilizia. Pubblicata da Inps la circolare n.23 del 31 gennaio 2017 che conferma la riduzione contributiva (prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro del 10 novembre 2016) e che fornisce indicazioni operative per tale regime agevolato. Chi può beneficiarne, invio e UniEmens.

La riduzione per il 2016 è confermata all’11,50%.

 

Circolare n° 23 INPS

Quattro storie di infortunio. È stato recentemente pubblicato dal Dors Piemonte – Centro regionale di documentazione per la promozione della salute, un nuovo capitolo della raccolta Storie di infortunio, casi e racconti di incidenti sul lavoro al fine di promuovere la prevenzione e la cura della sicurezza.

 

“Mi fido di te” è il racconto di Livio che lavora in una palazzina in costruzione. Deve collegare le attrezzature al quadro elettrico, usa la prolunga e la fa passare dal vano ascensore “messo in sicurezza” da alcune tavole di legno inchiodare malamente. Mentre ritira il cavo, una delle tavole cede e Livio cade lungo il vano e muore.

La seconda storia ha un epilogo meno drammatico, si intitola “Le verità nascoste”. Racconta di Zoran, un operaio rumeno di 32 anni dipendente di una ditta con sede in Romania a cui erano stati dati in subappalto i lavori per l’isolamento del tetto  di un nuovo forno presso una fonderia. Zoran, in piedi su due travi, si sporge per buttare a terra un bancale e cade dal tetto del forno. Ma questa dinamica si scopre solo dopo, i responsabili vogliono far credere che sia caduto dalla bicicletta.

L’arte di arrangiarsi” racconta la storia di Gino che muore investito da un carico di pannelli caduti da un carrello elevatore guidato dal collega Mario. Entrambi lavoravano nel deposito di un’azienda che allestisce stand fieristici.

L’ultima storia intitolata “Note stonate” racconta di Laura al suo primo giorno di lavoro. Era riuscita a farsi assumere come segretaria di produzione per una società che opera nel settore dello spettacolo televisivo. Mentre l’orchestra sta facendo le prove, si muove sul palco per raggiungere gli orchestrali e cade in una botola presente al centro del palco che serviva a far salire gli artisti e l’ anchorman tramite una pedana motorizzata.

 

 

Il 26 maggio 2016, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo.

Poco meno di 673mila denunce di infortunio, infortuni sul lavoro poco più di 416mila. 1.264 gli incidenti mortali denunciati, 694 i casi accertati. È stata presentata questa mattina a Roma dal presidente Massimo De Felice la Relazione annuale Inail 2015. Infortuni, malattie professionali, le misure per le aziende per la sicurezza sul lavoro.

Rispetto al 2014 il calo delle denunce registrate è stato del 4%, per quanto riguarda i 416mila infortuni riconosciuti sul lavoro il calo è stato del 6,6%, e di questi il 18,2% è avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.

1.246 le denunce di infortunio mortale (1.152 nel 2014), 694 i casi accertati sul lavoro (-2% rispetto al 2014), di questi 382 fuori dall’azienda. “Il dato tuttavia non è consolidato perché sono ancora in istruttoria 26 infortuni: se tutti fossero riconosciuti come casi mortali avvenuti “sul lavoro”, si avrebbe un aumento complessivo di circa l’1,7% rispetto al 2014, mentre la riduzione rispetto al 2011 sarebbe del 20%”. 11 milioni le giornata di inabilità”.

Per quanto riguarda le malattie professionali 59mila le denunce (1.500 in più sul 2014), riconosciuta la causa professionale nel 34% dei casi, 3% ora in istruttoria. Il 63% delle denunce per per malattie del sistema osteomuscolare. “È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta”.

1.600 i lavoratori con malattie da amianto. Nel 2015 i lavoratori deceduti con malattia professionale riconosciuta sono stati 1.462, di questi 470 per silocosi o asbestosi.

Nella nota riassuntiva della Relazione 2015 Inail ha quindi ricapitolato i finanziamenti e le misure in atto per le aziende e la prevenzione. Il bando Isi 2015 appena concluso (276 milioni dei quali 83 per la prima volta per la bonifica dell’amianto), il bando Fipit 2015 per il quale sono stati stanziati 20 milioni e che nel 2014 ne ha stanziati 30; la riduzione dei premi (66 mila istanze presentate nel 2015).

“A ottobre 2015, inoltre, è stata disposta la riduzione dell’8,16% dell’importo del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2013-2014, cui sono stati destinati 27 milioni di euro. Lo sconto ha interessato oltre 267mila ditte. Altre riduzioni hanno riguardato il settore edile, la pesca e la navigazione”.

In ultimo, circa 7.5 milioni le prestazioni sanitarie, 690mila “prime cure”, 127mila prestazioni riabilitative e 10.000 le visite fisiatriche. Il “Centro Protesi di Vigorso di Budrio ha registrato l’afflusso di circa 13mila assistiti”.

 

Relazione Inail

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2016 riguarda “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’ articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139”.

Precisa infatti che, per poter mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore in 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entratain vigore del decreto (27/08/2011) per coloro già iscritti a tale data.

In quest’ultimo caso, la scadenza è per il 27 agosto 2016.

In caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.

 

Ministero dell’Interno
Decreto 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
G.U. 24 giugno 2016, n. 146