L’unione fa la sicurezza.

È stata lanciata il 20 marzo dalla Regione Toscana una nuova campagna di comunicazione che si concentra su quanto la collaborazione tra tutte le parti presenti sul lavoro sia fondamentale per la prevenzione dei rischi e per evitare incidenti.

 

 

 

Video campagna pubblicitaria Regione Toscana

Mercoledì 5 Aprile saremo presenti presso l’aula consiliare del Comune di Baronissi in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Campania per un evento formativo di sicuro interesse.

 

Scopri i dettagli : Programma evento

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo che la De Simone Consulting , in collaborazione con la Euro Noleggi s.r.l., organizzano un corso di formazione per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Il corso si terrà in Via San Leonardo,157 c/o Euro Noleggi s.r.l.

il costo per singolo partecipante è di € 180,00 + 22% IVA comprensivo di coffee breaks e materiale didattico;

verrà riconosciuto uno sconto pari al 20% nel caso di iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda.

Premessa  L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (TUSL) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. 

 

Il comma 5  stabilisce che in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro, PLE. per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

 

Obiettivi Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
Destinatari lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

 

Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Docenti
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle piattaforme elevabili (PLE).

Attestati di abilitazione
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’ dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso.

Per motivi organizzativi le date del corso saranno fissate al raggiungimento di n° 10 iscritti .

 

Per maggiori informazioni e/o per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare uno dei seguenti contatti:

Dott. Antonio De Simone –  cell. 347/9179483 oppure email: info@desimoneconsulting.it

 

Alla richiesta d’iscrizione seguirà invio di apposito modulo.

 

Dal 19 aprile al via la prima fase della procedura di assegnazione dei fondi del bando Isi 2016

Con la settima edizione dell’iniziativa l’Inail mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende potranno inserire online i propri progetti fino alle ore 18 del prossimo 5 giugno

 

ROMA – Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti stanziati con il bando Isi Agricoltura, fissata alle ore 18 del prossimo 28 aprile, sta per prendere il via la prima fase della procedura di assegnazione dei 244.507.756 euro di incentivi del bando Isi 2016, messi a disposizione dall’Inail per sostenere la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A partire da mercoledì 19 aprile, le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 18 di lunedì 5 giugno per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno.

Un nuovo asse di finanziamento per micro e piccole imprese di settori specifici. Grazie al bando Isi 2016 – settima edizione dell’intervento che a partire dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di oltre un miliardo e mezzo di euro – saranno finanziati progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. La novità del bando 2016 è rappresentata dall’introduzione di un ulteriore asse di finanziamento dedicato ai progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Ogni azienda può presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.

Il contributo è pari al 65% dell’investimento. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro – 50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese – e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea.

Le tappe successive. Dal prossimo 12 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’ interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’ inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

Per maggiori info contattateci.

Prevenzione incendi asili nido, entro il 7 ottobre gli asili nido con oltre 30 persone esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi al dm 16 luglio 2014

Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione prevista dall’art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 (“Milleproroghe”), convertito in legge 11/2015.

Entro il 7 ottobre, dunque, occorre presentare la Scia antincendio ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011.

Contenuti dm 16 luglio 2014

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

  • asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni
  • persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:

  • ubicazione
  • caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq)
  • classe REI di strutture portanti ed elementi di compartimentazione
  • classe di reazione al fuoco degli elementi.

 

 

 

Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 recante modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione

La deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 contiene le nuove prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione scaricati dall’impresa dall’area riservata del sito dell’Albo.

 

Con il D.m. Ambiente 15 giugno 2016 messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

Pubblicati i criteri per l’attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica da amianto con il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243.

Per effetto sono state messe a punto le disposizioni applicative di cui all’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento:

– alle tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta;

– alle modalità e ai termini per  la  concessione  del  credito d’imposta;

– alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite massimo di spesa;

– alla determinazione dei casi di  revoca e di decadenza del beneficio;

– alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo.

 

Testo integrale del Decreto

Un doppio tetto per le imprese ma anche per i lavoratori. Sarebbe questa la fisionomia definitiva dell’emendamento del Governo chiamato a tracciare la strada del “dopo voucher”. Il correttivo alla manovra dovrebbe essere presentato oggi in commissione Bilancio alla Camera ed è possibile che sia il relatore Mauro Guerra (Pd) a firmarlo. Anche se non si esclude ancora del tutto che il ritocco possa arrivare domani, anche a causa del braccio di ferro in corso nella maggioranza tra Pd e Ap da una parte e “bersaniani” dall’altra su questa misura. Per la verità già ieri nel pomeriggio sembrava che il testo dell’Esecutivo fosse sul punto di essere depositato a Montecitorio insieme ad altre modifiche del Governo arrivate in serata, ma poi Palazzo Chigi avrebbe deciso di posticipare la presentazione di qualche ora.

Tensioni nella maggioranza
Uno slittamento dovuto anche alle tensioni che stanno attraversando la maggioranza per la questione voucher, con Articolo 1 – Mdp che insiste a fare muro e a uscire dalla maggioranza. Una minaccia che potrebbe creare qualche problema quando nel passaggio al Senato il Governo ricorrerà alla fiducia sul maxi decreto, visto che a palazzo Madama i “bersaniani” sono, al momento, decisivi per la tenuta dell’Esecutivo Gentiloni. Ma anche nel Pd, c’è chi come Cesare Damiano, che non sembra troppo favorevole a misure alternative ai voucher, prevista da diversi emendamenti alla manovra già presentati dei gruppi parlamentari, per le imprese e chiede che il nuovo dispositivo venga limitato alle sole famiglie. Pd, Ap e anche il Governo appaiono però decisi ad andare avanti.

Solo aziende fino a 5 dipendenti
Il “dopo voucher” per le imprese dovrebbe consistere in un vero e proprio contratto di lavoro, completamente online e semplificato. Arriverebbero però una serie di paletti, non solo per i datori, ma – è la novità delle ultime ore – anche per i lavoratori. La nuova procedura telematica infatti potrà essere utilizzata solo da aziende piccolissime, fino a 5 dipendenti, con l’introduzione di un tetto unico di 5mila euro l’anno a singola impresa, eventualmente elevabile a 7.500 euro in caso di “assunzione” di particolari categorie di lavoratori “marginali”, vale a dire disoccupati, studenti, pensionati). Ciascun lavoratore potrà ricevere però fino a un massimo di 2.500 euro (in questo modo, utilizzando il plafond per intero, si potranno impiegare almeno due persone).

Almeno 4 ore di lavoro
Si introduce poi una sorta di “scalino” d’ingresso: si potrà attivare il nuovo contratto telematico per non meno di quattro ore, e poi, se del caso, salire. Il lavoro occasionale sarà precluso in edilizia e nelle «attività pericolose» (scavi-estrazioni e miniere), oltre a essere completamente tracciabile, con l’indicazione obbligatoria, in fase di “prenotazione”, di tutti gli estremi per riconoscere azienda e utilizzatore, in aggiunta a tempo e luogo di svolgimento della prestazione.

Il contributo previdenziale sarà pari al 32%, come per un contratto di collaborazione (c’è un’assimilazione alla gestione separata Inps). In questo modo, considerati pure i premi Inail, un’ora di lavoro occasionale varrà circa 9 euro netti (12,50 lordi). Per le medie e grandi aziende (quelle sopra i 5 addetti) l’unica chance per impieghi occasionali resta il contratto di lavoro intermittente (si semplificano gli attuali vincoli).

Vero e proprio contratto
In punto di diritto, la soluzione prospettata per le imprese è molto più stringente, se paragonata all’abrogata normativa sui buoni-lavoro. Con le vecchie regole, nei fatti, non c’erano limiti per i datori: ciascuna azienda – sia piccola che grande – doveva rispettare solo il tetto di 2mila euro a lavoratore da retribuire con i buoni. Con le disposizioni in esame, invece, si passa dal buono a un vero e proprio contratto di lavoro, e – soprattutto – con l’introduzione di un tetto totale ad azienda si tara lo strumento esclusivamente per le necessità di lavoro occasionale delle imprese piccolissime, contrastando, peraltro, sul nascere qualsiasi tentativo di costituire linee di attività imprenditoriali strutturate con soli lavoratori occasionali.

Per le famiglie, resta in piedi il “libretto” telematico: anche qui l’intera procedura sarà online, ma molto più semplificata. Ci sarà un tetto di 2.500 euro a lavoratore. Rispetto al contratto per le aziende, qui i contributi saranno ridotti (13%, come per il lavoro domestico, per evitare possibili effetti distorsivi).

Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. L’Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare.

Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

 

 

Clicca qui: Testo integrale della circolare del Ministero

L’obiettivo di questo contributo è quello di sintetizzare e schematizzare gli obblighi di verifica, vigilanza e controllo dell’impresa affidataria, nei cantieri temporanei mobili in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Con l’introduzione dell’impresa affidataria, il legislatore ha voluto introdurre un doppio livello di coordinamento e di vigilanza nei cantieri, affiancando all’alta vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), quella dell’impresa affidataria, un tipo di vigilanza più operativa, puntuale e stringente (momento per momento). Come è noto l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La norma aggiunge inoltre che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”. Ad analisi della suddetta definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27/07/2010, ha precisato che: 1) L’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) L’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici; 3) L’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) Tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.L’impresa affidataria, qualora in un cantiere esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <>. Gli obblighi posti a carico della impresa affidataria sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli articoli 96 e 97.

 

Link: Obblighi impresa affidataria in cantiere