Si è insediato il 3 luglio 2018 presso il Ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Presieduto dal ministro della Salute Giulia Grillo, il Comitato, è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome, mentre l’INAIL Partecipa con funzione consultiva.

 si occuperà di:

– stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

– definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

– programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;

– individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il rischio elettrico riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.

Definizione di lavoro con rischio elettrico

Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.

Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi,  in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:

  • il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti
  • il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9

L’Inail ha pubblicato, al riguardo,un’interessante guida Guida Inail ” in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:

  • presentare le disposizioni legislative e normative 
  • riportare esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori

Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.

Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

La sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici

Durante l’esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:

  • shock elettrico (folgorazione) e ustioni dovuti al contatto con tensioni pericolose
  •  effetti dannosi dovuti all’arco elettrico provocato da cortocircuito o da interruzione di circuiti con correnti circolanti elevate

In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:

  • condizioni e posto (zona) di lavoro
  • condizioni ambientali
  • manovre
  • procedure di lavoro
  • protezione dal fuoco
  • rischio esplosione

Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:

  • PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico)
  • PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito elettrico) sotto la supervisione di PES
  • PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV

Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).
La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).

Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.

Persone coinvolte nei lavori elettrici

Tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all’obbligo di rispettarle.

Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell’attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):

  • URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico
  • RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico
  • URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro
  • PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa

Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico

Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un’ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:

  • guanti isolanti
  • maniche isolanti
  • elmetti
  • visiere
  • calzature isolanti
  • abbigliamento protettivo

La formazione per i lavori in bassa tensione

Per la formazione  in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).

Misure con valutazione del rischio semplificata

Le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).

 

Sicurezza e prevenzione della salute sui luoghi di lavoro sono concetti, ormai, imprescindibili per tutti i lavoratori, per le aziende pubbliche e private, per le Asl e per i professionisti. Il documento pubblicato dall’Inail in cui vengono illustrati i principi fondamentali della promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) mediante:

  • partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori
  • impegno etico dei datori di lavoro e integrazione dell’organizzazione lavorativa nelle comunità di riferimento,
  • miglioramento della qualità della vita dentro e fuori il contesto lavorativo

Cos’è la promozione della salute nei luoghi di lavoro

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (PSL) si riferisce a qualsiasi azione intrapresa da datori di lavoro e lavoratori per migliorare la salute e il benessere psicofisico. L’obiettivo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi (Dichiarazione di Lussemburgo 1997):

  • miglioramento delle modalità di organizzazione del lavoro, mediante
    • introduzione dell’orario di lavoro flessibile
    • offerta di occupazioni flessibili, come il lavoro da casa (telelavoro)
    • accesso a possibilità di formazione permanente, tra cui la rotazione dei posti di lavoro e l’allargamento dei compiti
  • miglioramento dell’ambiente di lavoro, ad esempio
    • incoraggiamento del supporto fornito da parte di colleghi
    • coinvolgimento di dipendenti nel processo di miglioramento dell’ambiente di lavoro
    • offerta di cibo sano alla mensa aziendale
  • incoraggiamento del personale a partecipare ad attività salutari, attraverso
    • offerta di lezioni di sport
    • messa a disposizione di biciclette per gli spostamenti a breve distanza all’interno di grandi stabilimenti
  • incoraggiamento alla crescita personale, ossia
    • offerta di corsi per l’ottenimento di competenze in ambito sociale, come affrontare lo stress
    • aiuto ai dipendenti per smettere di fumare

All’interno di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l’attività e il posto di lavoro.

Descrizione del problema

Per promuovere la salute nei luoghi di lavoro il primo passo da compiere è un’analisi attenta dei bisogni dei lavoratori. In particolare, nel documento viene data particolare rilevanza ad alcuni aspetti quali:

  • l’età
  • il genere
  • la nazionalità ed etnia

oltre che:

  • le condizioni di salute
  • le tipologie di contratto
  • l’estrema varietà delle condizioni socio-economiche

Età

Oggi le politiche di promozione della salute pongono uno sguardo particolarmente attento alla fascia di lavoratori e lavoratrici tra i 55 e i 64 anni. Tra questi,nel 2013, in Europa, è stata registrata una percentuale di soggetti con patologie e disturbi di lunga durata pari al 33,4%, percentuale che scende invece al 14,6% nella fascia tra i 16 e i 44 anni. L’invecchiamento è infatti correlato a un alto rischio di problemi di salute, spesso di natura cronica, quali patologie muscoloscheletriche,bronchiti croniche, disturbi cardiovascolari, depressione.

Genere

L’analisi si fa più complessa se si considera la variabile riferita al genere (maschile o femminile), ponendo in rilievo i bisogni delle donne, troppo a lungo ignorati in un sistema di organizzazione del lavoro. Le condizioni di salute delle lavoratrici over 55 possono essere rese precarie, o peggiorate, da fattori quali menopausa, osteoporosi, osteoartriti e cancro al seno.

Nazionalità ed etnia

Particolarmente vulnerabili sono, inoltre, i lavoratori stranieri; l’incidenza degli infortuni in Italia negli ultimi anni (rapporto tra infortuni denunciati e lavoratori assicurati) tra i lavoratori stranieri è di gran lunga superiore rispetto agli autoctoni. I motivi potrebbero essere: la mancanza di formazione e informazioni, l’impiego in settori ad alto rischio, la difficoltà di comunicazione dovuta anche a incomprensioni linguistiche, i fattori di stress connessi a precarie condizioni socio-economiche.

Reinserimento lavorativo

La promozione della salute al lavoro richiede un’attenzione continua che va dall’attivazione di misure preventive all’adozione di soluzioni che aiutino la persona al reinserimento lavorativo dopo una lunga malattia o altro impedimento.  In questa direzione rientrano anche le strategie di conciliazione tra le esigenze della vita lavorativa e quelle della vita privata.

Il documento riporta, infine, 2 esempi che dimostrano la validità della promozione della salute nei luoghi di lavoro:

  • il caso avanguardistico dell’Olivetti di Ivrea*
  • il modello dell’Inrca di Ancona

*Adriano Olivetti, presidente dell’omonima azienda che per prima in Italia avviò la produzione di macchine per scrivere, dal 1938 al 1960 (anno della sua morte), ha dato vita a un esempio di impresa virtuosa e fortemente radicata nel territorio, quello del Canavese. In Olivetti ci sono state delle iniziative che, ancora oggi, sarebbero di
avanguardia: consultori, prima rivolti a dipendenti e poi aperti anche alla comunità; ambulatorio pediatrico e servizi sanitari per la maternità; formazione dei dipendenti a largo raggio, non limitata al mero ambito lavorativo ma intesa anche a potenziare la sensibilità, le attitudini, le capacità e gli interessi della persona formata; asili nido per i figli dei dipendenti e gestiti con metodo Montessori; servizi sociali e colonie estive; scuole, biblioteche e mostre d’arte; e, infine, case per i lavoratori, di elevata qualità ambientale e costruttiva, gestite in modo autonomo da un Consiglio eletto da tutti i dipendenti. Nell’ area del Canavese, per scongiurare l’esodo forzato dai paesi intorno all’azienda e un eccessivo inurbamento ad Ivrea (sede dell’azienda), sono stati inoltre agevolati i trasporti pubblici e si è cercato di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio. Adriano Olivetti ha consegnato alla storia un modello
di democrazia comunitaria, dove l’impegno etico dell’imprenditore ha costituito la chiave di volta dell’intero processo di WHP aziendale, incentrato sul benessere e sull’empowerment dei lavoratori.

Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Gestione di Protezione dei Dati in vigore dal 25 maggio, ha l’obiettivo di rendere il libero scambio di dati, uno scambio sicuro, richiedendo così nuove modalità di trattamento dei dati tenendo conto di ogni aspetto tecnico, organizzativo e procedurale.

Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.

Campo di applicazione materiale

Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.

De Simone Consulting s.r.l.s. , offre una consulenza mirata  a guidare i professionisti e le imprese passo dopo passo in tutte le fasi necessarie al raggiungimento della Compliance GDPR: analisi, verifica, predisposizione e monitoraggio delle procedure, documenti e adempimenti.

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Per ampliamento organico  siamo alla ricerca di laureati in Tecniche della Prevenzione, Ingegneria, Architettura e similari per attività di consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08).

Si richiede una spiccata attitudine per l’attività tecnica di valutazione dei rischi lavorativi e per operare come consulente e formatore.E’ considerato un titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore, anche se breve.

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Brian Goldman un medico rivisitato.

Dopo aver visto questo video 

E’ stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La modifica prevede nuove regole per il monitoraggio dei cantieri, in particolare che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale nonché al prefetto del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  • cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Decreto Legge 4 Ottobre 2018 n.113

Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018

 

In Italia avvengono ogni anno negli edifici civili tra i 50.000 e i 30.000 incendi e una parte considerevole di questi, tra il 10% e il 20% può essere ricondotta a cause elettriche.Scopo del volume pubblicato dal Nia è fornire indicazioni scientifiche, dettagliate, per l’interpretazione dei segni prodotti dagli incendi di natura elettrica, per indagare e quindi risalire alla causa dell’evento.

Si tratta di un volume estremamente tecnico, che passa in rassegna le modalità di origine e propagazione di un evento, i segni elettrici elettrical patterns, i metodi di indagine, le prove sperimentali, presentando quindi casi reali affrontati dal Nia, come incendi non avvenuti per cause elettriche, un incendio nato da un frigorifero, un incendio in una scuola.

Tra le voci e i paragrafi dei sette capitoli che compongono lo studio vengono trattati argomenti come: anomalie e guasti, sovratensioni e sovracorrenti, guasti d’arco, effetto Joule, esame degli apparecchi, indicazioni sui conduttori, mappatura degli archi, perlinature, AES, ESCA, SIMS, metallografia.

 

http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/NIA_Incendi_di_natura_elettrica.pdf

PSC semplificato: tutto quello che occorre sapere sul piano di sicurezza e coordinamento semplificato. Vantaggi nell’applicazione, esempi applicativi e modello

Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008), all’art. 100, prevede che il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) sia costituito da una relazione tecnica contenente prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. Inoltre, i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’Allegato XV del dlgs 81/2008.

Inoltre, l’art. 104-bis del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) ha previsto come misura di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili l’emanazione di un apposito decreto che individuasse, tra le altre cose, i modelli semplificati per la redazione del POS, PSC e fascicolo.

In risposta alle previsioni legislative, è stato pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014 che ha definitivo alcuni modelli semplificati, tra cui il modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

PSC semplificato, quando usarlo

Non esiste un preciso obbligo normativo di utilizzare il modello di PSC semplificato: i coordinatori per la sicurezza possono decidere di elaborare il PSC semplificato secondo il modello previsto dall’Allegato 2 del decreto del 9 settembre 2014 o possono utilizzare la “modalità standard” (secondo le indicazioni del testo unico sulla sicurezza).

Pertanto, non vi sono tipologie di cantieri, dimensioni, entità uomini/giorno o tipologie di lavorazioni che richiedano l’uso del PSC semplificato: la norma non fa alcuna distinzione ed è una decisione del tecnico adottarlo o meno.

 

 

Non è una malattia ma può diventare una patologia seria: lo stress da lavoro, che colpisce  una persona su quattro, provoca ansia, irritabilità, disturbi fisici e psicosomatici e, ancor peggio, può arrivare a caratterizzare il comportamento di una persona, dall’aumento dell’impulsività alla voglia di isolarsi fino alla difficoltà ad instaurare rapporti interpersonali.

In genere funziona così: ci si trova in una fase di allarme, si prova a resistere e alla fine si crolla. E quando si crolla vuol dire che le energie fisiche e psicofisiche dell’individuo sono ormai venute meno e non si riesce a lavorare come prima, né a relazionarsi con gli altri come una volta.

C’è anche chi, nello stress, trova uno stimolo per fare di più. In genere, parliamo di persone che traggono soddisfazioni dal lavoro e che danno il meglio sotto effetto adrenalinico. Giovanni Costa, docente di Scienze Cliniche e di Comunità all’Università degli studi di Milano lo definisce alcool da lavoro: una ricerca compulsiva di risultati e approvazione, con eccessivo coinvolgimento dovuto alle ambizioni e ad un elevato bisogno di approvazione e stima. 

Si tratta di poche eccezioni, nella maggior parte dei casi lo stress può diventare un problema, sia per l’individuo sia per l’azienda.

Le cause sono varie e attengono a più sfere, in generale possiamo dividerle in 4 fonti principali:

  • Fattori intrinseci al lavoro, che attengono al contenuto del compito da svolgere, alle modalità di lavoro, al carico fisico e mentale e agli orari di lavoro eccessivi;
  • Ruolo nell’organizzazione, come pressione, ambiguità, conflitti;  
  • Struttura e clima dell’organizzazione, che riguarda il tipo di partecipazione e l’autonomia decisionale;
  • Relazioni umane, il rapporto tra colleghi e con i capi;

In generale carico di lavoro, interruzioni, scadenze, richiesta di straordinari, responsabilità ma anche ambiguità di ruolo e screzi continui e ripetuti con i colleghi sono cause classiche di stress, ma di recente se ne è affermata una nuova: il multitasking.

Il multitasking, ovvero la pratica di svolgere più mansioni differenti contemporaneamente, è considerata una delle nuove cause di stress sul lavoro. Spostare l’attenzione da un’attività all’altra, come spesso avviene in un ufficio caotico, pieno di stimoli, in cui ci si ritrova a rimbalzare da un’attività all’altra, controllando allo stesso tempo cellulare e notifiche social, diventa causa di stress e a lungo andare aumenta il rischio di ansia, disordini nell’attenzione e problemi di iperattività e, poiché aumenta i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress nel cervello, può portare a un comportamento aggressivo e impulsivo.

La prima arma di difesa contro lo stress è riconoscere di essere stressati, prenderne consapevolezza e conoscerne le caratteristiche.