Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.150 del 26/09/2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito che, ai fini della dimostrazione della corretta capacità finanziaria, la presentazione di referenze bancarie può essere effettuata esclusivamente mediante l’utilizzo di affidamenti rilasciati da istituti bancari.

Questa disposizione si applica per tutte le categorie d’iscrizione all’Albo per le quali è richiesta tale dimostrazione, cioè per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.

Circolare Albo Gestori Ambientali

Per maggiori informazioni siamo a vostra completa disposizione.

 

Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Gestione di Protezione dei Dati in vigore dal prossimo 25 maggio, ha l’obiettivo di rendere il libero scambio di dati, uno scambio sicuro, richiedendo così nuove modalità di trattamento dei dati tenendo conto di ogni aspetto tecnico, organizzativo e procedurale.

Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.

Campo di applicazione materiale

Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.

De Simone Consulting s.r.l.s. , offre una consulenza mirata  a guidare i professionisti e le imprese passo dopo passo in tutte le fasi necessarie al raggiungimento della Compliance GDPR: analisi, verifica, predisposizione e monitoraggio delle procedure, documenti e adempimenti.

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La mancanza della licenza edilizia non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un cantiere. Se così non fosse in presenza di attività abusive non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione delle norme di sicurezza.

La sentenza in commento fornisce utili indicazioni su due aspetti molto discussi fra gli operatori del settore e cioè quello degli elementi in presenza dei quali si può ritenere che vi sia un cantiere edile, così come definito nell’articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell’applicazione di cui al Capo I del Titolo IV dello stesso D. Lgs. e quello del legame che intercorre fra la configurabilità di un cantiere e l’approvazione della licenza edilizia.  La Corte suprema si è espressa, nel caso in esame, in merito a un ricorso nel quale il committente di un’opera edile aveva sostenuto che, benché in allestimento, non vi fosse un vero e proprio cantiere in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta e in attesa della relazione geologica e che non aveva inoltre nominato il coordinatore per la progettazione non essendo stato completato per tale motivo il progetto dell’opera.

La mancata approvazione di una licenza edilizia, ha precisato infatti la suprema Corte, non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un “cantiere” così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008; se così non fosse, in presenza di attività abusive e illegali, in ipotesi completamente “a nero”, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione della disciplina posta, essenzialmente, a protezione dei lavoratori il che, in tutta evidenza, non è e non può essere. Per quanto riguarda l’obbligo della nomina del coordinatore inoltre, ha precisato ancora la Corte di Cassazione, lo stesso scatta, così come esplicitamente indicato dalle norme di sicurezza, durante la progettazione dell’opera e non alla conclusione della stessa.

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannati il committente di alcuni lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, l’amministratore dell’impresa affidataria e il datore di lavoro di un’impresa da questa incaricata del montaggio di una gru, già riconosciuti, all’esito del dibattimento di primo grado, responsabili di avere cagionato, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione di un operaio dell’impresa di montaggio, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.

Con riferimento alla dinamica dell’evento infortunistico era emerso che il lavoratore si trovava, assieme ad altri due operai della stessa impresa, all’interno di un’area recintata di proprietà della ditta committente intento ad eseguire dei lavori di scarico e di posizionamento a terra di alcuni componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà dell’impresa affidataria, già installata in un precedente cantiere. Verosimilmente, nell’accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all’elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un’autogru che veniva movimentata dal collega, il lavoratore veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.

Al committente era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, di designare il ” coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto redigere, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV allo stesso D. Lgs.) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenesse altresì (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”.

Al responsabile dell’impresa affidataria era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 97, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

Al responsabile dell’impresa incaricata del montaggio della gru era stato contestato di avere omesso, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 83, comma 1, dello stesso decreto, di prevedere nel piano operativo per la sicurezza ( POS) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l’ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori in tensione.

Tutti gli imputati hanno ricorso in cassazione tramite i propri difensori avanzando diverse motivazioni. Il committente, in particolare, ha lamentata una erronea applicazione degli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 in quanto l’obbligo della nomina del coordinatore è legata al fatto che in cantiere vi fosse la compresenza di più imprese e alla condizione che la fase di progettazione fosse conclusa, cose non verificatesi nella circostanza in esame in quanto per la realizzazione dell’opera era prevista la presenza della sola impresa affidataria e in quanto l’area nella quale doveva essere installato il cantiere al momento dell’infortunio era adibita solo a deposito di materiali. Con riferimento alla mancata nomina di un coordinatore che avrebbe potuto segnalare nel piano di sicurezza la presenza della linea elettrica, il committente ha osservato altresì che l’infortunio comunque si sarebbe verificato ugualmente in quanto gli operai erano venuti a conoscenza della presenza del traliccio della linea elettrica fin dalla sera precedente.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Con riferimento, in particolare, al ricorso presentato dal committente la stessa ha fatto presente che nel cantiere era stata accertata la presenza di più imprese in quanto nello stesso oltre alla ditta appaltatrice operava anche l’impresa incaricata del montaggio della gru alle dipendenze della quale lavorava proprio l’operaio infortunato. La stessa Corte ha evidenziato inoltre che il diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività e che nell’area di proprietà del committente “vi era di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l’approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l’emanazione dell’atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un ‘cantiere’”. “Ove così non fosse del resto”, ha così proseguito la Sez. IV  “in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente ‘in nero’, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta – essenzialmente – a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere”.

Con riferimento poi all’assunto secondo il quale la nomina del coordinatore della sicurezza sarebbe obbligatoria soltanto una volta conclusa la fase di progettazione, la Corte suprema ha fatto notare che lo stesso contrasta con la differente dizione testuale del D, Lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, un “durante” che, evidentemente, presuppone che la progettazione e la redazione del piano precedano la concreta esecuzione dell’avvio dei lavori, cosa che, secondo i Giudici di merito, è stata sovvertita nella vicenda in esame in cui si è agito a prescindere dalla progettazione e dalla redazione del piano di sicurezza.

L’imputato peraltro, secondo la Sez. IV, ha banalizzato il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione paragonandolo ad un disegnatore che si doveva limitare a redigere una mappa sulla quale segnare le linee elettriche presenti trascurando, così, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, e cioè il compito di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenga altresì (punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”. Cosa che nella circostanza è mancata.

 

Autorizzazione ponteggi, dal Ministero le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l’impiego. Il rinnovo va richiesto ogni 10 anni

Con la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni riguardanti la costruzione e l’impiego di ponteggi.

Autorizzazione ai sensi del dlgs 81/2008

Ai sensi dell’art. 131, comma 5, del dlgs 81/2008 e s.m.i., per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:

  • descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme
  • caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali
  • indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi
  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio
  • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della suddetta autorizzazione e delle istruzioni e schemi.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni al fine di garantire la verifica dell’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni in corso.

In caso di violazione di tale obbligo, le sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti, sono: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art. 159, co. 2, lett. c).

Circolare 10/2018

Al fine di definire le norme tecniche specifiche riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi, il Ministero del lavoro ha definito, con la circolare in esame, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico; nonché alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018 (decreto 17 gennaio 2018), in vigore dal 22 marzo sorso.

Istanza di rinnovo

Il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, allegando a tale richiesta:

  • una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate
  • una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del dpr 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio
  • una dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso

L’istanza così formulata, dovrà essere inviata via PEC (dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.) entro il 15 giugno 2018.

Istanze di rinnovo già presentate

In caso di istanze di rinnovo presentate prima dell’emanazione della circolare 10/2018, le stesse dovranno essere integrate secondo le nuove istruzioni ed entro il termine indicato.

Infine, l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata qualora non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il 15 giugno 2018.

Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Gestione di Protezione dei Dati in vigore dal  25 maggio, ha l’obiettivo di rendere il libero scambio di dati, uno scambio sicuro, richiedendo così nuove modalità di trattamento dei dati tenendo conto di ogni aspetto tecnico, organizzativo e procedurale.

Il GDPR, in particolare, avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che, a prescindere da dove si trovino, vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.

Campo di applicazione 

Più tecnicamente, le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle (sole) persone fisiche in maniera interamente o parzialmente automatizzata o in maniera non automatizzata se i dati sono contenuti in un archivio o sono destinati a figurarvi.

De Simone Consulting s.r.l.s. , offre una consulenza mirata  a guidare i professionisti e le imprese passo dopo passo in tutte le fasi necessarie al raggiungimento della Compliance GDPR: analisi, verifica, predisposizione e monitoraggio delle procedure, documenti e adempimenti.

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Ai sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i., le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di verificare lo stato di conservazione e di efficienza per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il dm 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro, che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente (che assegna una matricola)
  • richiedere la prima verifica periodica all’unità operativa territoriale Inail competente (secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al dlgs 81/08 e s.m.i.)

Al riguardo l’Inail ha elaborato il documento Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù, che descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica delle gru mobili, identificate nel dm 11 aprile 2011 con il termine di “autogrù”.

La guida Inail, rivolta a tutti i soggetti coinvolti in materia di sicurezza (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), descrive ed illustra le principali caratteristiche costruttive; tratta poi in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica circa la prima verifica periodica, per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle autogrù ai fini della sicurezza.

In particolare vengono analizzati (e riportati):

  • il modello di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
  • il modello di richiesta di prima verifica periodica
  • campo d’applicazione
    • riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
    • scheda tecnica autogrù
    • verbale di prima verifica periodica autogrù

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti.

Chiude il documento un’appendice con le liste di controllo e la documentazione di riferimento.

http://biblus.acca.it/download/guida-inail-apparecchi-sollevamento-fisso/?utm_source=articolo-biblus&utm_medium=apparecchi-sollevamento-materiali-come-procedere-prima-verifica-periodica

Ai sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i., le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di verificare lo stato di conservazione e di efficienza per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il dm 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro, che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente (che assegna una matricola)
  • richiedere la prima verifica periodica all’unità operativa territoriale Inail competente (secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al dlgs 81/08 e s.m.i.)

Al riguardo l’Inail ha elaborato il documento Apparecchi di sollevamento materiali di tipo gru su autocarro, che descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento identificate nel dm 11 aprile 2011 con il termine di “gru su autocarro”.

La guida Inail, rivolta a tutti i soggetti coinvolti in materia di sicurezza (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), descrive ed illustra le principali caratteristiche costruttive; tratta poi in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica circa la prima verifica periodica, per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle gru ai fini della sicurezza.

In particolare vengono analizzati (e riportati):

  • il modello di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
  • il modello di richiesta di prima verifica periodica
  • campo d’applicazione
    • riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
    • scheda tecnica gru
    • verbale di prima verifica periodica gru

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti.

Chiude il documento un’appendice con le liste di controllo e la documentazione di riferimento.

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-mobili.pdf

La De Simone Consulting s.r.l.s. in collaborazione con un Organismo autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 30/07/2012  effettua  verifiche su tutte le attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs.  81/08 ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

Per maggiori info non esitate a contattarci.

Visitate il nostro sito web http://www.desimoneconsulting.it

 

 

Etichettatura alimenti. È in vigore dal 5 aprile 2018 l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione degli alimenti introdotto dal decreto legislativo 145/2017. Obbligo per alimenti prodotti in Italia.

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145. Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2017 e l’entrata in vigore del nuovo adempimento è stata indicata a 180 giorni da tale data.

Per effetto del provvedimento i prodotti alimentari preimballati destinati ai consumatori dovranno riportare la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione e se diverso anche quello di confezionamento; i prodotti preimballati per la fase precedente la commercializzazione finale dovranno riportare tali indicazioni sui documenti commerciali.

Le misure introdotte dal decreto si sommano a quanto già previsto sulle etichette dei prodotti dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L’indicazione in etichetta della sede di stabilimento può essere omessa solo nel caso in cui:

“a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede gia’ indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento”.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione. 

Autorità competente su vigilanza e sanzioni è l’ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Alimentazione e lavoro, dall’Inail le 5 regole fondamentali in tema di prevenzione alimentare. I suggerimenti per lavoratori e datori di lavoro

Le malattie croniche non trasmissibili uccidono nel mondo circa 40 milioni di persone ogni anno (pari al 70% dei decessi), l’86% dei decessi in Europa; sono malattie legate a stili di vita non salutare, tra cui la scorretta alimentazione.

Partendo da tali dati, L’Inail ha pubblicato di recente una serie di schede di approfondimento sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro. Tra queste segnaliamo la scheda Alimentazione e lavoro, contenente indicazioni per la prevenzione e la buona salute in rapporto agli alimenti che quotidianamente mangiamo, nonché un’offerta mirata da parte delle mense.

Secondo un Rapporto del 2005 dell’Ufficio internazionale del lavoro, ripreso dall’Inailun regime alimentare troppo povero o un’alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro può provocare una perdita di produttività del 20%un’alimentazione bilanciata, adeguata e completa è sufficiente per garantire un buon livello di performance mentale e fisica.

In particolare, i fattori da considerare in una corretta dieta sono:

  • le proprietà energetiche e nutritive dei vari alimenti
  • il tipo di lavoro svolto (sedentario, vario, leggero, pesante)
  • l’ambiente in cui viene svolto (temperatura, umidità, ecc.)
  • l’orario di lavoro (continuato, turni)
  • il tipo di alimentazione abituale (nazionalità, religione, ecc.)
  • le attività extra lavorative (sport, secondo lavoro, hobby)

Contenuti

Nel dettaglio, il documento riporta alcuni dati generali sul rapporto che esiste tra un’alimentazione scorretta e alcune malattie croniche non trasmissibili, quali:

  • cardiovascolari (17,7 milioni di persone ogni anno)
  • tumori (8,8 milioni)
  • malattie respiratorie (3,9 milioni)
  • diabete (1,6 milioni)
  • dismetaboliche
  • ecc.

Detta, inoltre, le cinque regole fondamentali per una corretta alimentazione anche al lavoro:

  1. Più frutta e verdura (almeno cinque porzioni al giorno)
  2. Meno grassi (grasso della carne, formaggi grassi, burro, olio)
  3. Più varietà combinando gli alimenti:
    • pasta, pane, patate, riso e cereali (carboidrati) devono essere assunti ogni giorno
    • carne, pesce, uova (proteine animali da cui ricaviamo gli aminoacidi che sono i costituenti essenziali per la formazione dei muscoli). La carne e le uova dovrebbero essere mangiate non più di due-tre volte a settimana, privilegiando il pesce (ricco di omega 3)
    • legumi (ottime fonti di proteine, contengono pochi grassi e molta fibra alimentare che regola i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue)
    • latte, yogurt e formaggi (proteine di elevata qualità biologica, alcune vitamine e calcio). I formaggi dovrebbero essere mangiati come pasto, non dopo un pasto, e al massimo due volte a settimana
    • frutta, verdura e ortaggi (contengono rilevanti quantità di minerali, vitamine e antiossidanti) sono alimenti a basso contenuto calorico
    • condimenti (salse, maionese, burro, olio), alcolici (aperitivi, vino, birra, amari, superalcolici), sale e dolci sono alimenti e bevande di cui è necessario limitare al massimo il consumo
  4. Più attenzione alle porzioni: l’alimentazione frazionata in tre pasti principali e uno o due spuntini al giorno consente un più armonico rifornimento di energia e un minore impegno digestivo
  5. Acqua in abbondanza (almeno 1 litro e mezzo al giorno)

Sono anche presenti:

  • suggerimenti per i lavoratori su cosa mangiare giornalmente per mantenere una buona salute e il peso forma, dal momento che almeno un pasto al giorno è consumato al lavoro
  • suggerimenti per i datori di lavoro al fine di fornire un’offerta alimentare salutare e a buon prezzo, ponendo particolare attenzione ai cibi offerti dalle mense e dai distributori automatici

Infine, una tabella in cui sono indicati i valori (Kcal/h) per classi di lavoro e per sesso calcolati su un’ipotetica tipologia lavorativa in un ipotetico individuo “medio”, dal peso standard (65 Kg per l’uomo e 55 Kg per la donna), di età e caratteristiche fisiche “medie”.

Link:   Guida Inail

 

 

Si è insediato il 3 luglio 2018 presso il Ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Presieduto dal ministro della Salute Giulia Grillo, il Comitato, è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome, mentre l’INAIL Partecipa con funzione consultiva.

 Si occuperà di:

– stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

– definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

– programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

– garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;

– individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.