L. n. 215/2021 – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
E alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37.
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
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