Sicurezza Alimentare “etichettatura alimenti”
Etichettatura alimenti. È in vigore dal 5 aprile 2018 l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione degli alimenti introdotto dal decreto legislativo 145/2017. Obbligo per alimenti prodotti in Italia.
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145. Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2017 e l’entrata in vigore del nuovo adempimento è stata indicata a 180 giorni da tale data.
Per effetto del provvedimento i prodotti alimentari preimballati destinati ai consumatori dovranno riportare la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione e se diverso anche quello di confezionamento; i prodotti preimballati per la fase precedente la commercializzazione finale dovranno riportare tali indicazioni sui documenti commerciali.
Le misure introdotte dal decreto si sommano a quanto già previsto sulle etichette dei prodotti dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L’indicazione in etichetta della sede di stabilimento può essere omessa solo nel caso in cui:
“a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede gia’ indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento”.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.
Autorità competente su vigilanza e sanzioni è l’ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.