Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività turistiche e alberghiere.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Il decreto, che entra in vigore il 22 settembre 2016, rappresenta la seconda norma tecnica verticale (capitolo V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994,  al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione:

V.5.4 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Nella sezione V.5.2 le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate sia in base al numero di posti letto p

Classificazione dell’attività Posti letto
PA 25 < p <= 50
PB 50 < p <= 100
PC 100 < p <= 500
PD 500 < p <= 1000
PE P > 1000

sia in base alla massima quota dei piani  h

Classificazione dell’attività Quota piani
HA h < 12 m
HB 12 m < h < 24 m
HC 24 m < h < 32 m
HD 32 m < h < 54 m
HE h > 54 m

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia di locali
TA Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale)
TB Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio
TC Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata
TM Depositi o archivi di sup. lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2
TO Locali con affollamento > 100 persone
TK Locali con carico di incendi specifico qf > 1200 Mj/m2
TT Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)
TZ Altri spazi
Con almeno le aree TK e TZ classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti Classificazione dell’attività
HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.5.4.3 , nella tabella V.5-2,  descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.

Ulteriori indicazioni specifiche per le attività ricettive turistico – alberghiere sono riportate nelle sezioni V.5.4.6 – Controllo dell’incendio, V.5.4.7 Rivelazione ed allarme e V.5.5 Vani degli ascensori, se presenti.

Nella sezione V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 sono indicate le misure antincendio da adottare per le aree TB e TC, dove si applicano i livelli di prestazione indicati nella seguente tabella:

Misura antincendio Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1) I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3) I
Esodo (Capitolo S.4) I
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) [3]
Controllo dell’Incendio (Capitolo S.6) II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) I
Controllo dei fumi e calore (Capitolo S.8) I
Operatività antincendio (Capitolo S.9) II
 
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 66 Attività ricettive turistico – alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016.
In fase di inserimento di una nuova attività alberghi è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 9 aprile 1994 e seguenti, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.