Responsabilità amministrativa per guadagno da risparmio di misure di prevenzione.
C’è responsabilità amministrativa* nel caso di interesse e/o il vantaggio nella prospettiva patrimoniale dell’azienda, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza, oppure all’ incremento economico conseguente all’ aumento della produttività“non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa sulla prevenzione”.
Lo ribadisce la sentenza 31003 della Cassazione Penale, Sez. 4 del 16 luglio 2015. In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio di un’azienda si ricollega al risparmio nelle spese che l’azienda stessa dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure …(per la sicurezza sul lavoro, Ndr) o nell’aumento di produttività che può derivare dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita dalla mancata osservanza della normativa (di prevenzione) il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe rallentato quantomeno nei tempi”.
La vicenda processuale aveva per oggetto le lesioni gravi subite dal lavoratore di una ditta, intento a effettuare un’operazione di scarico di una grande e pesante bobina di carta. Alla denuncia dell’interessato il Giudicante aveva apprezzato un profilo di colpa del datore di lavoro per aveva consentito l’operazione del lavoratore… senza installare sul macchinario un dispositivo di sicurezza**.
Da qui la condanna, in considerazione che l’addebito colposo si basò anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza.
Ed è proprio per l’aspetto della causa esposta sopra che la Cassazione ha rigettato il ricorso della ditta, che fu anche condannata al pagamento delle spese processuali.
*25 septies DLgs. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 300/2000.
** Quello che poi fu fatto installare dagli organi di vigilanza, e cioè un sistema di doppi comandi tale da consentire lo sgancio della bobina solo con il consenso del lavoratore.