Protocollo COVID – 19 Cantieri “Di seguito una sintesi delle regole da rispettare per la riapertura dei cantieri”
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le misure di prevenzione e protezione sono valide fino alla data di scadenza dello
stato emergenziale fissata al 31/7/2020
• II Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice provvederà ad adeguare il Piano Operativo di Sicurezza e sarà chiamato ad attuare concretamente le misure di contenimento COVID -19;
• Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a “comprovate esigenze lavorative” il datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l’ubicazione del cantiere/unità produttiva presso il quale il dipendente é tenuto a svolgere la propria prestazione. Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore alle autorità preposte in caso di controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle norme a quella data;
• il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà informare ogni lavoratore sulle procedure COVID-19 adottate;
• il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza (ove presente) un’autodichiarazione sulle procedure COVID-19 messe in atto dall’impresa;
• è necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni Covid-19 (es. Dirigente/Preposto).
• Apporre cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• II Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmata una autodichiarazione così come previsto dalle linee guide Regione Campania;
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. La rilevazione della temperatura – da eseguirsi ogni giorno prima deII’ inizio del turno di lavoro é condizione necessaria per consentire I’accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore. Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione deII’avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che é tenuto a garantire con personale responsabilità I’assoIuta riservatezza su quanto riscontrato.
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;
• Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regale aziendali, ivi comprese quelle per I’accesso ai locali aziendali (es. misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente I’obbIigo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
• Sara facoltà deII’impresa utilizzare proprio personale per Ie operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, I’addetto alia pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.
• Dopo I’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• Ciascuna impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità deII’ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.
In alternativa aII’uItima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di
particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza settimanale,
delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.
• Per la protezione dal COVID19 sono ritenute sufficienti Ie mascherine di tipo chirurgico (previo rispetto della distanza sociale), in caso d’uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
• Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti;
• Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
• Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti é ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.
• DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI 0 ALTRO.
• DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.
RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto. Laddove Ie stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, neII’ impossibiIità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia oltre che I’areazione dei locali.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA
• ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda personale così come previsto dalle linee guida Regione Campania, diretta ad accertare I’assenza di sintomatologia da COVID19,
ONERI DELLA SICUREZZA
• Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al momento saranno determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato pubblicato, le attività anti COVID19 previste dal PSC saranno risarcite a pié di lista, previa presentazione delle relative fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
• la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
• l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
• indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Per eventuali chiarimenti non esitate a contattarci.