Obbligo di vigilanza per il COORDINATORE DEI LAVORI
Con sentenza del 7 maggio 2015 n. 19131 la Corte di Cassazione ha stabilito una continuità normativa tra il D.Lgs. 494/96 ed il D.lgs. 81/08. Infatti, secondo l’ex art. 5 del D.Lgs. 494/96 (Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili), i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono stati riprodotti nell’art. 92 del Testo unico sulla Sicurezza, che, oltre ad attribuire al coordinatore obblighi organizzativi e di coordinamento, gli attribuisce il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di “alta vigilanza”.
Nello specifico, con la suddetta sentenza , i Giudici hanno ritenuto il coordinatore responsabile della morte di un lavoratore caduto da un’ altezza di circa sette metri in un cantiere edile in assenza di misure antinfortunistiche idonee, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia.