Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati.
Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.
In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).
Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici.
Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”.
I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.