La responsabilità per l’infortunio di un dipendente di un subappaltatore.
Se nella catena degli appalti e subappalti si nascondono spesso le cause di molti infortuni lavorativi, è importante soffermarsi spesso sulle responsabilità, sui ruoli, sulle posizioni di garanzia dei vari attori dei contratti di appalto. Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione che si è soffermata sul rapporto tra subappaltante e subappaltatore, nel caso di infortunio di un dipendente di quest’ultimo, è la sentenza n. 18660 del 30 aprile 2018. Una sentenza che indica come la sfera di controllo del subappaltante-committente non possa estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-informazione dei dipendenti.
La sentenza della Corte di appello
Nella recente pronuncia della Cassazione si scrive che, con sentenza del 30 settembre 2016, “la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che ha assolto F.B. dal reato di lesioni personali colpose relativamente all’infortunio sul lavoro avvenuto durante l’intervento edilizio attuato dalla società del F.B., che aveva subappaltato opere di demolizione alla ditta I.R., alle cui dipendenze lavorava M.R. il quale aveva riportato gravi lesioni al bacino a seguito del crollo di un tramezzo in muratura avvenuto, appunto, nel corso dei lavori di demolizione. Secondo i giudici di merito dovevano ritenersi insussistenti i profili di responsabilità specificamente addebiti al F.B.”. A questo proposito la Corte di appello, quanto alla omessa predisposizione di idonee misure atte ad evitare crolli intempestivi dei tramezzi, “riteneva dubbio che tali misure fossero nel caso necessarie, trattandosi di un tramezzo interno costruito in un momento successivo alla realizzazione dell’edificio, quindi privo di rilievo strutturale; osservava comunque che tale omissione non era stata rilevante nella causazione dell’incidente, essendo emerso pacificamente che il tramezzo si era ribaltato contro il M.R. poiché costui aveva deliberatamente disatteso le modalità operative recepite nel Piano Demolizioni predisposto dalla ditta F.B., che prevedevano l’abbattimento del muro dall’alto verso il basso, mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro”. E relativamente all’addebito di mancata formazione-informazione del lavoratore infortunato la stessa sentenza “concludeva nel senso che di tale obbligo non potesse farsi carico il F.B., trattandosi di compito specifico del datore di lavoro del M.R. (I.R.); né era emerso che l’imputato fosse a conoscenza della carente formazione dell’operaio in questione”.
Il ricorso per cassazione
In relazione a questa sentenza del 2016 “ha proposto ricorso per cassazione la parte civile M.R., lamentando, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza”.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
In relazione a tali deduzioni la Cassazione segnala che la sentenza impugnata “affronta adeguatamente il problema, e con motivazione che va esente da profili di illegittimità censurabili in questa sede, pur riconoscendo la compresenza delle due imprese nello stesso cantiere organizzato, e gli obblighi incombenti sul F.B. – limitatamente alla sua ‘sfera di controllo’ – quale soggetto facente capo alla ditta subappaltante, esclude motivatamente la ricorrenza dei due profili di colpa specifica contestati al prevenuto”. In particolare quanto alla omessa predisposizione di ‘idonee misure atte ad evitare crolli intempestivi di tramezzi non adeguatamente ancorati alle murature perimetrali’, “la Corte distrettuale osserva che il crollo aveva interessato un tramezzo interno privo di rilevanza strutturale, quindi non necessitante di puntellamento, il cui cedimento era stato causato dallo stesso lavoratore (M.R.) il quale, seguendo una procedura operativa scorretta, aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro, provocandone il cedimento per mancanza di sostegno; rileva, quindi, l’insussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo ed il mancato puntellamento del muro”. Riguardo poi al profilo di colpa riguardante la mancata formazione-informazione del M.R., “la sentenza osserva, correttamente, come la sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest’ultimo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201), rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del F.B. sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice; né – continua la Corte territoriale – era emerso che l’imputato fosse posto a conoscenza della carente formazione del M.R.”. In definitiva – continua la Cassazione – “si tratta di logiche e coerenti argomentazioni che non sono state in alcun modo specificamente contestate o confutate nel ricorso del M.R., che va pertanto dichiarato inammissibile”. La Cassazione oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.