Durc per lavori privati, la validità torna ad essere di 90 giorni.
Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc (Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati.
Questo, fino al 31 dicembre 2014, termine espresso nella L. 98/2013 che aveva esteso da 90 giorni a 120 giorni la validità del Documento anche ai lavori privati (il beneficio della validità di 120 giorni era stata una misura del Del Fare a favore dei soli appalti di lavori pubblici).
Peraltro, con il 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è venuto meno e si torna alla validità dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014.
Come si ricorderà “Il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi …. e in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.
Fino al 2003 “l’Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell’azienda o dell’Ente appaltante, solo in caso di appalti, d’opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L’accertamento poteva, a seconda dei casi … riguardare la sola “correntezza contributiva” (ossia la regolarità dell’azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti)… oppure …”attestare la vera e propria “regolarità contributiva” (ossia verificare, nell’intera storia aziendale, l’inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità)”.
Oltre ai casi di appalto pubblico, il Durc viene richiesto per “i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell’inizio dei lavori” (Leggi: Sblocca Italia e TU edilizia).