Coordinatore per la sicurezza: nomina obbligatoria per cantieri con più imprese
Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, il diritto comunitario esige che venga designato un coordinatore per la sicurezza, e che questi rediga un piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari. La circostanza che un permesso di costruire sia o no richiesto è irrilevante.
Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09.
La nomina del Coordinatore per la sicurezza
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda dunque, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.
L’obbligo di redazione del Piano di sicurezza
In secondo luogo la direttiva prescrive altresì che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva. Peraltro, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso. La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.
La legislazione italiana sul punto
La L. 88/2009 (Legge Comunitaria per il 2008) ha introdotto una modifica all’art. 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) relativa all’obbligo, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
La precedente formulazione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli interventi non soggetti a permesso di costruire. Detta formulazione, risalente al vecchio decreto legislativo 494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
La nuova formulazione invece prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Già in sede di esame della suddetta norma presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa. E’ stato inoltre confermato un regime particolare per i lavori privati, che non ha motivo di essere sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.