Coordinatore per la sicurezza, ecco le linee guida del CNI

La funzione del CSE è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria. La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto. Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza).
Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.
Il CSE, nel caso in cui si avvalga di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione, mantiene la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto. Si tenga inoltre presente che qualora l’incarico di CSE fosse relativo a cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, le stesse dovranno essere tenute nella necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento. Ad esempio:
a) Nel caso in cui il CSE assuma l’incarico di coordinare interventi da fronteggiare con immediatezza,attuati dal Dipartimento della protezione civile, deve tenere conto dei particolari obblighi previsti dal Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 231 del 28 novembre 2011;b) Nel caso in cui il CSE assuma l’incarico di coordinare attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche deve tenere conto dei particolare obblighi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014. Si evidenzia infine che il contenuto del testo che segue potrà eventualmente fare riferimento, a livello locale, ad ulteriori Linee Guida o Procedure di Processo o Buone Prassi, alle quali gli Ordini Provinciali intendano aderire o promuovere ad integrazione del presente documento.
Azioni
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc…). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica. Nel caso in cui il PSC e il “Fascicolo” siano stati redatti secondo i modelli standard di cui al Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute, ne verifica la congruità in relazione
agli elementi emersi nel corso del sopralluogo effettuato 2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall’allegato XVII del
D.lgs. 818) con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici,
ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto
dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva
al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. Nel caso in cui il/i POS sia/siano stati redatti secondo il modello standard di cui al Decreto
Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute, ne verifica la congruità in relazione
a quanto previsto dall’allegato I del medesimo decreto.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le
integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS
modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali”
previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di
competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui
parteciperanno:
1) Direzione Lavori
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare
qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali
proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto
al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più
pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi
individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE
verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e
relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico
cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4]
e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione
degli addetti al PS e dunque della gestione “diretta” del Pronto Soccorso [d.lgs.81/08 art
18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Pronto Soccorso sarà
di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla
gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle
operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in
cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc.
10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere
autonomamente agli obblighi relativi al PS
f) documentazione da tenere in cantiere (vedi allegato I).
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.
Pur se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo
strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto
dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle
indicazioni contenute nel cronoprogramma:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi; b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T),
medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense,
abbondanti nevicate, ecc.)
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei
contenuti, aggiornamento al PSC.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non
autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e
affidataria/e (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei
quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i
quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).
Questo controllo, da parte del CSE, può essere effettuato attraverso la verifica dei contenuti della tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro, prevista dall’art. 18, comma 1 lett. u), del D.lgs. 818 per le imprese esecutrici e
dall’art. 21, c. 1 c), per i lavoratori autonomi; la tessera, nel caso di subappalto, deve riportare anche la
relativa autorizzazione (art. 5 legge 13610).
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche
dell’opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque,
preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati,
per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze in relazione alla gravità
del rischio ed alla complessità degli interventi da eseguire. Tale attività può essere condotta anche con
l’ausilio di apposite check list.
Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale
indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventali
inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l’esito del sopralluogo in
riferimento alle azioni indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della
normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di
inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al
Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al
Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o
Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale
al Committente o al Responsabile dei Lavori (e al RUP in caso di lavori pubblici), al direttore lavori e
all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa
subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione
con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al
Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva,
previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma
1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o
al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il
verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e
all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la
consegna del documento di cui al punto 11. ALLEGATO I
Documentazione da tenere in cantiere (l’elenco potrebbe essere non esaustivo)
a) Copia Notifica Preliminare;
b) PSC, contenente planimetria di cantiere e cronoprogramma dei lavori, e fascicolo
c) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
d) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/08;
e) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello
di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08
che quella specifica, come cadute dall’alto, pontisti, ecc…) presenti in cantiere senza entrare nel
merito dei progetti formativi; il controllo dell’abilitazione e della formazione dell’operatore nel caso
di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la
documentazione relativa;
f) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;
g) Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale
(gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti
sospesi, ponteggi autosollevanti, ascensori da cantieri, etc.), ;
h) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
i) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
j) Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a
pressione presenti in cantiere;
k) Dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 rilasciata per l’impianto elettrico di cantiere e relativi
allegati; compito del CSE è verificare la presenza della suindicata documentazione senza tuttavia
entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
l) Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere alla norma di prodotto EN 60439-4 (CEI
17-13/4)
m) Verifica dell’avvenuta denuncia all’INAIL ed all’ASL/ARPA dell’impianto di messa a terra e
dell’eventuale impianto di protezione dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001
n) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
o) PI.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che
esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato
seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;
p) Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel
PiMUS);
q) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non
previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);
r) Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio
s) Notifica all’organo di vigilanza in caso di rimozione di strutture o materiali contenenti amianto