Autorizzazione ponteggi: come chiedere il rinnovo entro il 15 giugno.

Autorizzazione ponteggi, dal Ministero le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l’impiego. Il rinnovo va richiesto ogni 10 anni

Con la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni riguardanti la costruzione e l’impiego di ponteggi.

Autorizzazione ai sensi del dlgs 81/2008

Ai sensi dell’art. 131, comma 5, del dlgs 81/2008 e s.m.i., per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:

  • descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme
  • caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali
  • indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi
  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio
  • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della suddetta autorizzazione e delle istruzioni e schemi.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni al fine di garantire la verifica dell’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni in corso.

In caso di violazione di tale obbligo, le sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti, sono: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art. 159, co. 2, lett. c).

Circolare 10/2018

Al fine di definire le norme tecniche specifiche riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi, il Ministero del lavoro ha definito, con la circolare in esame, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico; nonché alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018 (decreto 17 gennaio 2018), in vigore dal 22 marzo sorso.

Istanza di rinnovo

Il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, allegando a tale richiesta:

  • una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate
  • una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del dpr 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio
  • una dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso

L’istanza così formulata, dovrà essere inviata via PEC (dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.) entro il 15 giugno 2018.

Istanze di rinnovo già presentate

In caso di istanze di rinnovo presentate prima dell’emanazione della circolare 10/2018, le stesse dovranno essere integrate secondo le nuove istruzioni ed entro il termine indicato.

Infine, l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata qualora non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il 15 giugno 2018.